A.G.I.S.
Associazione
Generale Italiana dello Spettacolo
UNIONE REGIONALE
A.G.I.S. DELLA LOMBARDIA
MILANO
Modificato
dal Consiglio Regionale il 15 giugno 1999
STATUTO
Art.
1 - COSTITUZIONE
Nell’ambito dell’A.G.I.S., Associazione Generale Italiana dello Spettacolo,
è costituita, secondo quanto previsto dagli artt. 1,25,26 e 27 dello
Statuto nazionale, l’Unione Regionale A.G.I.S. della Lombardia con sede in
Milano, Piazza Luigi di Savoia n.24.
Art. 2 - SCOPI
L’Unione Regionale attua, d'intesa con la Presidenza Nazionale, e con
autonomia amministrativa nell'ambito regionale, gli scopi statutari dell'A.G.I.S.
e delle organizzazioni di categoria aderenti a favore degli operatori economici
e culturali aderenti e operanti nella Regione.
In particolare si propone:
a) la promozione, la diffusione e il coordinamento dell'attività delle
singole categorie nell'ambito della Regione per il perseguimento di una comune
politica regionale dello spettacolo, sia generale che settoriale;
b) l'attuazione di un concreto decentramento operativo di compiti istituzionali
dell'A.G.I.S., attraverso l'articolazione, in sede regionale, di specifici
servizi di assistenza nell'interesse delle attività rappresentate.
c) di organizzare e/o promuovere anche attraverso il contributo e la collaborazione
di altri Enti e Associazioni interessati, attività di promozione dello
spettacolo, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori dello spettacolo;
d) di promuovere e organizzare manifestazioni di qualunque genere, conferenze,
la pubblicazione e la stampa di opuscoli ed altri materiali o supporti utili
per sostenere le proprie finalità;
e) di rappresentare lo spettacolo nei confronti delle istituzioni regionali
e locali.
L’Unione non ha scopo di lucro ma può compiere tutte quelle operazioni,
anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli
scopi sopra indicati.
Art. 3
Fanno capo alla Unione Regionale A.G.I.S. della Lombardia le Imprese, gli
Enti, le Istituzioni che operano nel settore dello spettacolo e che di norma
siano iscritti ad una delle Associazioni nazionali di categoria che aderiscono
all’A.G.I.S. Hanno altresì la possibilità di aderire solo a
livello regionale nuove aggregazioni associative non iscritte ad Associazioni
nazionali di categoria.
Nell’ambito dell’Unione potranno essere costituiti, d’intesa con le rispettive
Presidenze nazionali, Sezioni o Gruppi regionali di categoria, per i vari
settori dello Spettacolo.
L'ordinamento delle singole Sezioni o Gruppi di categoria è contemplato
in apposite norme regolamentari.
Art. 4 – ORGANI DELL’ UNIONE REGIONALE
Sono organi
dell’Unione:
a) Il Consiglio Regionale;
b) Il Presidente;
c) Il Vicepresidente Vicario;
d) Il Comitato di Presidenza;
e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) Il Collegio dei Probiviri.
Art. 5 – CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio è composto dai delegati designati territorialmente
dai comparti nei quali si articola l’A.G.I.S.
Il numero dei delegati e dei voti ad essi attribuiti è determinato
in sede di Consiglio Regionale secondo appositi parametri deliberati dallo
stesso Consiglio Regionale.
La composizione del Consiglio regionale è verificata ad ogni triennio
prima del rinnovo delle cariche sociali sulla base delle attività rappresentate
territorialmente.
Art. 6 – COMPITI DEL CONSIGLIO
Spetta al Consiglio:
a) di coordinare le iniziative dei vari settori, nel quadro di una organica
politica regionale nel campo dello spettacolo, promuovendone lo sviluppo e
la diffusione;
b) deliberare sul finanziamento dell’Unione, determinandone i criteri e le
modalità;
c) di eleggere il Presidente e un Vice Presidente con funzioni di Vicario;
d) di provvedere alla nomina del Tesoriere, del Collegio dei Revisori dei
Conti e del Collegio dei Probiviri;
e) di designare i rappresentanti in seno a qualsiasi organo, commissione od
Ente a carattere regionale, ove tale rappresentanza sia prevista o richiesta;
f) di approvare i bilanci preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile di ogni
anno;
g) di fornire alle attività associate i servizi di assistenza esclusa
ogni competenza diretta in materia sindacale;
h) di apportare modifiche e integrazioni al presente Statuto in relazione
a particolari situazioni territoriali, d'intesa con la Presidenza nazionale
dell'A.G.I.S.;
i) di deliberare su qualsiasi altro argomento di interesse delle categorie
rappresentate.
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 7 - IL CONSIGLIO REGIONALE
E' convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e in
via straordinaria quando il Presidente stesso lo ritenga opportuno, o quando
ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti oppure da almeno
una Sezione di categoria.
La convocazione contenente l’ordine del giorno verrà spedita con lettera
semplice agli interessati almeno 10 giorni prima di quello fissato
per la riunione. ovvero con lettera raccomandata nel caso in cui siano previste
modifiche statutarie.
In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto e la comunicazione
potrà essere fatta anche a mezzo telegramma o tramite fax almeno 36
ore prima della riunione, ferme restando le modalità sopra indicate
nel caso di modifiche statutarie.
Il Consiglio Regionale è validamente costituito con la presenza di
un numero di delegati che rappresentino la maggioranza (metà più
uno dei voti complessivamente spettanti alle organizzazioni
e attività associate). Trascorsa un’ora da quella fissata
per l’inizio della riunione, con la presenza di un numero di delegati che
disponga di almeno un terzo dei voti spettanti.
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale,
o per alzata di mano con prova e controprova.
Il Consiglio Regionale stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni
deliberazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità
la proposta si intende approvata con prevalenza del voto del Presidente.
I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero
necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dal Consiglio Regionale
con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti il Consiglio
stesso.
Le deliberazioni verranno fatte constare da verbali trascritti su apposito
libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario,
ed il loro contenuto farà piena fede.
L’ Unione darà tempestiva comunicazione di tutte le questioni che possano
avere riflessi di carattere generale alla Presidenza nazionale dell'A.G.I.S.
che potrà intervenire a mezzo di propri rappresentanti per le azioni
di indirizzo generale, di coordinamento e di assistenza tecnico-economico.
Art. 8 - IL PRESIDENTE
La rappresentanza dell’Unione nei confronti degli associati, dei terzi
nonché dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo compete
al Presidente.
Il Presidente potrà sottoscrivere, con firma abbinata al Tesoriere,
atti e pattuire condizioni con gli istituti bancari che intrattengono rapporti
con l’Unione.
In caso di assenza o impedimento le sue attribuzioni e funzioni sono devolute
al Vice Presidente Vicario.
Il Presidente vigila e cura l'osservanza della disciplina associativa ed adempie
a tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto e delegate
dai competenti organi dell’ Unione.
Art. 9 - COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è formato da un rappresentante per ciascuno
dei comparti dello spettacolo presenti nell’Unione. E' l'organo che
affianca il Presidente nella conduzione dell’Unione con funzioni consultive
su tutti gli argomenti che formano oggetto delle finalità associative.
Art. 10 - TESORIERE
All'amministrazione delle entrate e del patrimonio sociale sovrintende il
Tesoriere economo nominato dal Consiglio Regionale, anche al di fuori dei
suoi componenti ma sempre tra i soci delle organizzazioni aderenti.
Egli dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio
sia strettamente conforme alle delibere degli organi direttivi.
Il Tesoriere redige lo schema dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Regionale. Partecipa con diritto di voto alle
riunioni del Consiglio.
Art. 11 - REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Consiglio Regionale nomina tre Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori
dei Conti vigila l'andamento della gestione economica e finanziaria dell’
Unione e redige la relazione sul conto consuntivo.
Il Consiglio può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti anche
al di fuori dei suoi componenti ma sempre tra i soci delle organizzazioni
aderenti.
Il Consiglio Regionale nomina altresì i componenti del Collegio dei
Probiviri in numero di tre effettivi e due supplenti anche tra i non associati.
Tale Collegio giudica "pro bono et aequo" le controversie riguardanti l’interpretazione
e l’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli
organi sociali. Sarà il più anziano dei componenti a svolgere
le funzioni di Presidente.
Art. 12 - SEGRETERIA
L’Unione dispone di una Segreteria la quale, sotto le direttive del Presidente,
provvede al funzionamento dell’ Unione stessa, in conformità alle delibere
degli organi statutari. La Segreteria è retta da un Segretario, che
sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell’Unione e, in qualità
di capo del personale, propone al Presidente i provvedimenti relativi al trattamento
del personale medesimo.
Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli organi dell’ Unione e delle
Sezioni o Gruppi aderenti.
Art. 13 - PATRIMONIO
Il Patrimonio è formato:
a) dai beni immobili e mobili che comunque vengano in possesso dell’Unione,
fatta eccezione per quei beni che eventualmente costituissero proprietà
particolari delle Sezioni o Gruppi aderenti;
b) da qualsiasi altro valore che, per acquisti, lasciti o donazioni venga
in possesso dell’ Unione;
c) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.
d) Le entrate dell’Unione sono formate:
e) dall'ammontare dei contributi associativi;
f) dagli interessi attivi o dagli altri redditi patrimoniali;
g) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro
titolo;
h) dai proventi dell’organizzazione di attività promozionali.
L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro
mesi da tale data dovranno essere approvati i bilanci consuntivi e preventivi.
Nel caso di cessazione dell’attività per qualunque causa, il patrimonio
dell’Unione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità
analoga.
E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Unione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto
applicabili, alle norme della Associazione Generale Italiana dello Spettacolo."