A.G.I.S.
Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
UNIONE REGIONALE
A.G.I.S. DELLA LOMBARDIA
MILANO

Modificato dal Consiglio Regionale il 15 giugno 1999

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE
Nell’ambito dell’A.G.I.S., Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, è costituita, secondo quanto previsto dagli artt. 1,25,26 e 27 dello Statuto nazionale, l’Unione Regionale A.G.I.S. della Lombardia con sede in Milano, Piazza Luigi di Savoia n.24.

Art. 2 - SCOPI
L’Unione Regionale attua, d'intesa con la Presidenza Nazionale, e con autonomia amministrativa nell'ambito regionale, gli scopi statutari dell'A.G.I.S. e delle organizzazioni di categoria aderenti a favore degli operatori economici e culturali aderenti e operanti nella Regione.
In particolare si propone:

a) la promozione, la diffusione e il coordinamento dell'attività delle singole categorie nell'ambito della Regione per il perseguimento di una comune politica regionale dello spettacolo, sia generale che settoriale;

b) l'attuazione di un concreto decentramento operativo di compiti istituzionali dell'A.G.I.S., attraverso l'articolazione, in sede regionale, di specifici servizi di assistenza nell'interesse delle attività rappresentate.

c) di organizzare e/o promuovere anche attraverso il contributo e la collaborazione di altri Enti e Associazioni interessati, attività di promozione dello spettacolo, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori dello spettacolo;

d) di promuovere e organizzare manifestazioni di qualunque genere, conferenze, la pubblicazione e la stampa di opuscoli ed altri materiali o supporti utili per sostenere le proprie finalità;

e) di rappresentare lo spettacolo nei confronti delle istituzioni regionali e locali.

L’Unione non ha scopo di lucro ma può compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

Art. 3
Fanno capo alla Unione Regionale A.G.I.S. della Lombardia le Imprese, gli Enti, le Istituzioni che operano nel settore dello spettacolo e che di norma siano iscritti ad una delle Associazioni nazionali di categoria che aderiscono all’A.G.I.S. Hanno altresì la possibilità di aderire solo a livello regionale nuove aggregazioni associative non iscritte ad Associazioni nazionali di categoria.

Nell’ambito dell’Unione potranno essere costituiti, d’intesa con le rispettive Presidenze nazionali, Sezioni o Gruppi regionali di categoria, per i vari settori dello Spettacolo.

L'ordinamento delle singole Sezioni o Gruppi di categoria è contemplato in apposite norme regolamentari.

Art. 4 – ORGANI DELL’ UNIONE REGIONALE

Sono organi dell’Unione:
a) Il Consiglio Regionale;
b) Il Presidente;
c) Il Vicepresidente Vicario;
d) Il Comitato di Presidenza;
e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 5 – CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio è composto dai delegati designati territorialmente dai comparti nei quali si articola l’A.G.I.S.
Il numero dei delegati e dei voti ad essi attribuiti è determinato in sede di Consiglio Regionale secondo appositi parametri deliberati dallo stesso Consiglio Regionale.
La composizione del Consiglio regionale è verificata ad ogni triennio prima del rinnovo delle cariche sociali sulla base delle attività rappresentate territorialmente.

Art. 6 – COMPITI DEL CONSIGLIO
Spetta al Consiglio:

a) di coordinare le iniziative dei vari settori, nel quadro di una organica politica regionale nel campo dello spettacolo, promuovendone lo sviluppo e la diffusione;

b) deliberare sul finanziamento dell’Unione, determinandone i criteri e le modalità;

c) di eleggere il Presidente e un Vice Presidente con funzioni di Vicario;

d) di provvedere alla nomina del Tesoriere, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

e) di designare i rappresentanti in seno a qualsiasi organo, commissione od Ente a carattere regionale, ove tale rappresentanza sia prevista o richiesta;

f) di approvare i bilanci preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno;

g) di fornire alle attività associate i servizi di assistenza esclusa ogni competenza diretta in materia sindacale;

h) di apportare modifiche e integrazioni al presente Statuto in relazione a particolari situazioni territoriali, d'intesa con la Presidenza nazionale dell'A.G.I.S.;

i) di deliberare su qualsiasi altro argomento di interesse delle categorie rappresentate.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 7 - IL CONSIGLIO REGIONALE
E' convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria quando il Presidente stesso lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti oppure da almeno una Sezione di categoria.
La convocazione contenente l’ordine del giorno verrà spedita con lettera semplice agli interessati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. ovvero con lettera raccomandata nel caso in cui siano previste modifiche statutarie.
In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto e la comunicazione potrà essere fatta anche a mezzo telegramma o tramite fax almeno 36 ore prima della riunione, ferme restando le modalità sopra indicate nel caso di modifiche statutarie.
Il Consiglio Regionale è validamente costituito con la presenza di un numero di delegati che rappresentino la maggioranza (metà più uno dei voti complessivamente spettanti alle organizzazioni e attività associate). Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio della riunione, con la presenza di un numero di delegati che disponga di almeno un terzo dei voti spettanti.
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, o per alzata di mano con prova e controprova.
Il Consiglio Regionale stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità la proposta si intende approvata con prevalenza del voto del Presidente.
I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dal Consiglio Regionale con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti il Consiglio stesso.
Le deliberazioni verranno fatte constare da verbali trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario, ed il loro contenuto farà piena fede.
L’ Unione darà tempestiva comunicazione di tutte le questioni che possano avere riflessi di carattere generale alla Presidenza nazionale dell'A.G.I.S. che potrà intervenire a mezzo di propri rappresentanti per le azioni di indirizzo generale, di coordinamento e di assistenza tecnico-economico.

Art. 8 - IL PRESIDENTE
La rappresentanza dell’Unione nei confronti degli associati, dei terzi nonché dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo compete al Presidente.
Il Presidente potrà sottoscrivere, con firma abbinata al Tesoriere, atti e pattuire condizioni con gli istituti bancari che intrattengono rapporti con l’Unione.
In caso di assenza o impedimento le sue attribuzioni e funzioni sono devolute al Vice Presidente Vicario.
Il Presidente vigila e cura l'osservanza della disciplina associativa ed adempie a tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto e delegate dai competenti organi dell’ Unione.

Art. 9 - COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è formato da un rappresentante per ciascuno dei comparti dello spettacolo presenti nell’Unione. E' l'organo che affianca il Presidente nella conduzione dell’Unione con funzioni consultive su tutti gli argomenti che formano oggetto delle finalità associative.

Art. 10 - TESORIERE
All'amministrazione delle entrate e del patrimonio sociale sovrintende il Tesoriere economo nominato dal Consiglio Regionale, anche al di fuori dei suoi componenti ma sempre tra i soci delle organizzazioni aderenti.
Egli dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle delibere degli organi direttivi.
Il Tesoriere redige lo schema dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale. Partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

Art. 11 - REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Consiglio Regionale nomina tre Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila l'andamento della gestione economica e finanziaria dell’ Unione e redige la relazione sul conto consuntivo.
Il Consiglio può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti anche al di fuori dei suoi componenti ma sempre tra i soci delle organizzazioni aderenti.
Il Consiglio Regionale nomina altresì i componenti del Collegio dei Probiviri in numero di tre effettivi e due supplenti anche tra i non associati. Tale Collegio giudica "pro bono et aequo" le controversie riguardanti l’interpretazione e l’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Sarà il più anziano dei componenti a svolgere le funzioni di Presidente.

Art. 12 - SEGRETERIA
L’Unione dispone di una Segreteria la quale, sotto le direttive del Presidente, provvede al funzionamento dell’ Unione stessa, in conformità alle delibere degli organi statutari. La Segreteria è retta da un Segretario, che sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell’Unione e, in qualità di capo del personale, propone al Presidente i provvedimenti relativi al trattamento del personale medesimo.
Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli organi dell’ Unione e delle Sezioni o Gruppi aderenti.

Art. 13 - PATRIMONIO
Il Patrimonio è formato:

a) dai beni immobili e mobili che comunque vengano in possesso dell’Unione, fatta eccezione per quei beni che eventualmente costituissero proprietà particolari delle Sezioni o Gruppi aderenti;

b) da qualsiasi altro valore che, per acquisti, lasciti o donazioni venga in possesso dell’ Unione;

c) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.

d) Le entrate dell’Unione sono formate:

e) dall'ammontare dei contributi associativi;

f) dagli interessi attivi o dagli altri redditi patrimoniali;

g) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;

h) dai proventi dell’organizzazione di attività promozionali.

L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi da tale data dovranno essere approvati i bilanci consuntivi e preventivi.
Nel caso di cessazione dell’attività per qualunque causa, il patrimonio dell’Unione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga.
E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme della Associazione Generale Italiana dello Spettacolo."