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REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE
INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO
E DI PUBBLICO SPETTACOLO
TITOLO I
DEFINIZIONI
Per i termini, le definizioni e le tolleranze
dimensionali, si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno
30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre, ai fini delle presenti norme, si definiscono:
- AUDITORI E SALE CONVEGNO: locali destinati a concerti, conferenze, congressi
e simili;
- CINEMA-TEATRI: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche
ed attrezzi con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali
e spettacoli in genere;
- CINEMATOGRAFI: locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente
a proiezioni cinematografiche;
- CIRCHI: locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni
di abilita', forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci
o domestici;
- LOCALI: insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo
e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad esse annessi;
convenzionalmente si considerano anche le attività di cui all'art.
1, comma 1, lettere i) ed l);
- LOCALI DI TRATTENIMENTO: locali destinati a trattenimenti ed attrazioni
varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere
spettacoli;
- LOCALI MULTIUSO: locali adibiti ordinariamente ad attività non
rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, utilizzati
occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;
- LUOGHI ALL'APERTO: luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati
con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e
con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico; - SALA: area
del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad uno spettacolo, ad
una proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata
a trattenimenti;
- SALE DA BALLO E DISCOTECHE: locali destinati a trattenimenti danzanti;
- SCENA: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico;
la scena comprende il palcoscenico, gli scenari nonché tutte le
altre attrezzature ed allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni
teatrali e di spettacoli in genere.
La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala può
essere:
a) di tipo separato dalla sala, quando è separata rispetto
alla sala ed ai locali di servizio con strutture resistenti al fuoco e
l'unica apertura con la sala è costituita dal boccascena;
b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna separazione
tra l'area scenica e quella destinata al pubblico.
- SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via
di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire
intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche
tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacita'
motorie in attesa di soccorsi;
- SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi destinati ad
attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante
attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti;
- TEATRI: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici,
coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena,
ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive
con presenza di pubblico;
- TEATRI TENDA: locali con copertura a tenda destinati a spettacoli vari.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI
2.1 UBICAZIONE
2.1.1 GENERALITÀ
I locali al chiuso, destinati a trattenimenti
e pubblici spettacoli, possono essere ubicati:
a) in edifici isolati dagli altri;
b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti;
c) nel volume di edifici aventi destinazione diversa. Qualora in
essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti
64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale
16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando
l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le
specifiche attività.
2.1.2 SCELTA DELL'AREA
In sede progettuale, deve essere assicurato
il rispetto delle distanze di sicurezza esterne dagli insediamenti circostanti,
previste dalle specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi, relative
alle attività in essi svolte.
2.1.3 ACCESSO ALL'AREA
Per consentire l'intervento dei mezzi di
soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area ove sorgono i locali
oggetto della presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti
minimi:
- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse
posteriore; passo 4 m).
L'eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del lo- cale,
ai fini del parcheggio di autoveicoli, può essere consentito a
condizione che non siano pregiudicati l'accesso e la manovra dei mezzi
di soccorso e non costituiscano ostacolo al deflusso del pubblico.
Per i locali siti ad altezza antincendio superiore a 12 m, deve essere
assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale
dei Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone che consenta
l'accesso ad ogni piano.
Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui al presente punto,
devono essere adottate misure atte a consentire l'operatività dei
soccorsi.
2.1.4 UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI
I locali al chiuso non possono essere ubicati
oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10 m rispetto al
piano di riferimento.
I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, devono
essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico a pioggia
(impianto sprinkler) e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro
che immettano direttamente in luoghi sicuri dinamici.
2.2 SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI
2.2.1 GENERALITÀ
I teatri di capienza superiore a 2000 spettatori
devono essere ubicati esclusivamente in edifici di cui al punto 2.1.1,
lettera a).
I locali ubicati in edifici di cui al punto 2.1.1, lettere b) e c), devono
essere separati da attività non pertinenti ed a diversa destinazione
mediante strutture di resistenza al fuoco almeno REI 90 senza comunicazioni.
In uno stesso edificio possono coesistere più locali, ubicati anche
su piani diversi, purché ciascuno di tali locali sia dotato di
ingressi e di vie di uscita indipendenti.
2.2.2 COMPLESSI MULTISALA
È consentito che:
a) più locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), d), e), f), siano serviti da un unico atrio purché
separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti
fra loro direttamente e provvisti di vie di uscita indipendenti;
b) più locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ed
un unico locale, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), di capienza
non superiore a 1000 spettatori e con scena separata dalla sala, siano
serviti da un unico atrio alle condizioni di cui alla precedente lettera
a);
c) più locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
c), siano serviti da un unico atrio alle seguenti condizioni:
- siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 90;
- non comunichino tra loro direttamente;
- siano provvisti di vie di uscita indipendenti;
- la capienza complessiva non superi i 1000 spettatori;
- la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori;
- i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non sovrapposti fra
loro, ed il pavimento delle singole sale sia a quota non superiore a 7,5
m rispetto al piano di riferimento;
- la scena dei singoli locali sia separata dalla sala.
2.2.3 COMUNICAZIONI CON ALTRE ATTIVITÀ
È consentito che:
a) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), comunichino con le attività indicate ai punti 85, 86 e 89 del
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9
aprile 1982), purché pertinenti, tramite filtro a prova di fumo
dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI 30; dette comunicazioni
non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita.
Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi,
le strutture di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza
al fuoco non inferiori a REI 60;
b) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), comunichino con le parti comuni di centri commerciali alle condizioni
di cui alla precedente lettera a); salvo quanto disposto nelle specifiche
disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazioni devono
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 90;
c) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), comunichino
con le attività indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16
febbraio 1982, purché pertinenti, alle condizioni di cui alla precedente
lettera a);
d) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), comunichino con le sale consumazione di ristoranti e simili alle
condizioni di cui alla precedente lettera a);
e) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), comunichino con sale giuochi, purché pertinenti, tramite
porte resistenti al fuoco almeno REI 60; dette comunicazioni non possono
essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita. I locali,
di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f), annessi alle attività
indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, devono
osservare le specifiche disposizioni riportate al punto 8.4 del decreto
del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del
20 maggio 1994).
2.2.4 ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI
ENTRO I LOCALI
In un locale sono ammessi soltanto gli
ambienti necessari alla sua gestione ed amministrazione, nonché
l'abitazione del custode. Quest'ultima deve essere separata dagli altri
ambienti del locale con strutture resistenti al fuoco al meno REI 90 e
può avere un'unica porta di comunicazione con gli stessi, purché
resistente al fuoco almeno REI 90 e dotata di dispositivo di autochiusura.
All'interno del locale sono ammessi esercizi di bar, che qualora non siano
destinati esclusivamente al servizio del locale, devono essere dotati
di uscite dirette su pubblica via o piazza, da non computarsi tra le uscite
destinate allo sfollamento degli spettatori.
Sono consentiti all'interno del locale spazi allestiti per l'esposizione
o vendita, destinati esclusivamente al pubblico ammesso nel locale, alle
seguenti condizioni:
a) siano ubicati nell'area di pertinenza dell'atrio di ingresso
e disposti in modo tale da non costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
b) abbiano superficie complessiva non superiore a 200 m2;
c) qualora abbiano superficie complessiva superiore a 10 m2, l'area
di pertinenza dovrà essere protetta con impianto di spegnimento
a pioggia (impianto sprinkler).
2.3 STRUTTURE E MATERIALI
2.3.1 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
I requisiti di resistenza al fuoco degli
elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità
di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del
14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella
realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio,
legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi, etc.).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i
vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli
edifici in funzione del carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle
e con le modalità specificate nella circolare n. 91/61, tenendo
conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno
6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene
il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti
in legno.
Le strutture portanti e quelle separanti dei locali inseriti in edifici
pluripiano devono comunque possedere caratteristiche di resistenza al
fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori ai seguenti valori:
|
ALTEZZA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO
|
R
|
REI
|
|
fino a 12 m
|
60
|
60
|
|
superiore a 12 m e fino a 24 m
|
90
|
90
|
|
superiore a 24 m
|
120
|
90
|
I requisiti di resistenza al fuoco delle
porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in
conformità al decreto del Ministro dell'interno 14 dicembre 1993
(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi
le disposizioni emanate nelle relative normative di prevenzione incendi.
2.3.2 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI
Le caratteristiche di reazione al fuoco
dei materiali devono essere le seguenti:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi
in genere e nelle vie di esodo, è consentito l'impiego dei materiali
di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale
(pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale);
per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali
di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali
di rivestimento siano di classe 1;
c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce
(tendaggi e simili) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore
a 1;
d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1
IM;
e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili
devono essere di classe non superiore a 2;
f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente
esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non
superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista, con componente
isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi
di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie
classi di reazione al fuoco, devono essere messi in opera in aderenza
agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale incombustibile eventuali
intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera
a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché
di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista, posti non
in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di
reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle
effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti
di innesco;
h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati
ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (S.O. Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984);
i) qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle
condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto
dal presente decreto, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti
ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento
automatico, puo' consentirsi l'impiego di materiali di classe 1, 2 e 3
in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione
dei tendaggi, controsoffitti e materiali di rivestimento posti non in
aderenza per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, nonché
delle poltrone e dei mobili imbottiti per i quali è ammessa esclusivamente
la classe 1 IM;
l) è consentita la posa in opera, a parete e a soffitto,
di rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti vernicianti
omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità
e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo
1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);
m) per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento
in legno; negli altri ambienti tale tipo di pavimento può essere
consentito purché stabilmente aderente a strutture non combustibili
o rivestite con materiali di classe 0;
n) è consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni
ed interni;
o) i lucernari devono avere vetri retinati oppure costruiti in
vetrocemento o con materiali combustibili purché di classe 1 di
reazione al fuoco;
p) i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini
devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali
isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture
realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco
almeno REI 30.
2.3.3 MATERIALE SCENICO
Per la realizzazione degli scenari fissi
e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) è ammesso l'impiego
di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore
a 2.
È consentito l'impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione
che siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni
globali di sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento
dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi
e/o impianti di spegnimento automatico.
In alternativa la classe di reazione al fuoco può essere attribuita
senza l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all'allegato
6 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, con la produzione
della relativa documentazione probante.
Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato di prova
la cui validità è comunque limitata a sei mesi con l'obbligo
di non effettuare lavaggi o altre operazioni di manutenzione che possano
alterare le caratteristiche di reazione al fuoco.
Nei locali con scena di tipo integrato nella sala, i materiali allestiti
nell'area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore
a 1.
2.3.4 MATERIALI DI COPERTURA
I materiali impiegati nella copertura dei
locali devono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto
previsto al punto 2.3.2.
È consentito che il materiali dei tendoni dei circhi, teatri tenda
e strutture similari sia di classe di reazione al fuoco non superiore
a 2.
TITOLO III
DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA
3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a), b), c), d), g), h), i posti a sedere, di tipo fisso, devono
essere distribuiti in settori con non più di 160 posti, con un
massimo di 16 posti per fila e di 10 file.
Quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno 1,1
m, i posti a sedere possono essere distribuiti in settori di 300 posti
con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file.
I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali
e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m.
Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio
di larghezza non inferiore a 1,2 m.
Su conforme parere dell'autorità competente, si può consentire
che file al massimo di 4 posti vengano accostate alle pareti laterali
della sala.
Nei locali con capienza non superiore a 150 posti è consentita
una larghezza delle corsie di passaggio non inferiore a 0,9 m.
In galleria, tra la balaustra e la prima fila antistante di posti, deve
essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 0,6 m, misurato
a sedile abbassato.
L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m.
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), f), la distribuzione
dei posti a sedere, pur realizzata secondo le necessita', non deve in
ogni caso costituire impedimenti ed ostacoli all'esodo delle persone in
caso di emergenza.
3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI
A SEDERE
La distanza tra lo schienale di una fila
di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere
di almeno di 0,8 m.
La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli
e di 0,45 m senza braccioli.
Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed avere
sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravità. Quando
la distanza tra gli schienali di file successive è di almeno 1,1
m è consentito che il sedile sia del tipo fisso.
Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.
Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, può essere concesso
l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra
loro in file. Ciascuna fila non può contenere più di 10
sedie in gruppi di 10 file, per complessivi 500 posti al chiuso e 1300
all'aperto per locale.
È vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi
e nei corridoi.
3.3. SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI
Nessun spettatore può sostare nei
passaggi esistenti nella sala.
Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h),
non sono consentiti posti in piedi se non in aree riservate e purché
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione
di 35 spettatori ogni 10 m2 di superficie all'uopo destinata;
b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza
delle uscite;
c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere,
in modo da lasciare sempre liberi i percorsi di ingresso e di uscita.
TITOLO IV
MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA
4.1 AFFOLLAMENTO
L'affollamento massimo deve essere stabilito
come segue:
a) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c),
d), g), h), pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati,
compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacita'
motorie;
b) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), e f), pari
a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento
di:
- 0,7 persone per metro quadrato al chiuso;
- 1,2 persone per metro quadrato all'aperto.
La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli
previsti da regolamenti igienico-sanitari.
4.2 CAPACITA' DI DEFLUSSO
La capacita' di deflusso per i locali al
chiuso non deve essere superiore ai seguenti valori:
a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più
o meno 1 m rispetto al piano di riferimento;
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più
o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto
di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.
La capacità di deflusso per i locali all'aperto non deve essere
superiore a 250.
4.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA
4.3.1 GENERALITÀ
Ogni locale deve essere provvisto di un
sistema di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento
previsto ed alle capacita' di deflusso sopra stabilite, che, attraverso
percorsi indipendenti, adduca in luogo sicuro all'esterno.
I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di
accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in
genere.
L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.
La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l'ingombro
di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli
elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore
a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.
Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare gradini
per superare dislivelli, gli stessi devono avere pedate ed alzate di dimensioni
rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm
(alzata), ed essere segnalati con appositi dispositivi luminosi.
Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità
e di simmetria rispetto all'asse longitudinale della stessa. Qualora ciò
risulti impossibile, deve provvedersi ad assicurare lo sfollamento dai
vari settori con opportuno studio del movimento del pubblico in uscita
e con conseguente dimensionamento dei corridoi di disimpegno interni.
La pendenza di corridoi e passaggi non può essere superiore al
12%. Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove è
prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacita' motorie,
non possono avere pendenza superiore all'8%.
Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi
almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m.
I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici
sdrucciolevoli. Le superfici lungo le vie di uscita esposte alle intemperie
devono essere tenute sgombre da neve e ghiaccio e se del caso adeguatamente
protette.
Superfici vetrate e specchi non devono essere installati se possono trarre
in inganno sulla direzione dell'uscita.
Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono
costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale o nelle
loro immediate vicinanze, ed, in ogni caso, devono essere ubicati in modo
tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori, non costituisca ostacolo
alla normale circolazione ed al deflusso del pubblico.
4.3.2 NUMERO DELLE USCITE
Il numero delle uscite, che dal locale
adducono in luogo sicuro all'esterno, deve essere non inferiore a tre.
Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.
Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste
due sole uscite.
Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel verso dell'esodo
con un sistema a semplice spinta.
Nella determinazione del numero delle uscite possono essere computati
i vani di ingresso purché dotati di porte apribili nel verso dell'esodo.
Nei complessi multisala, ogni sala deve essere provvista di un proprio
sistema indipendente di vie di uscita. È consentito che gli ingressi
alle singole sale dall'atrio comune vengano computati nella determinazione
del numero delle uscite purché siano protetti con porte resistenti
al fuoco di caratteristiche almeno REI 30, con apertura nel verso dell'esodo
e dotate di dispositivo di autochiusura.
4.3.3 LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
La larghezza di ogni singola via di uscita
deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore
a due moduli (1,2 m).
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di
moduli di uscita, è determinata dal rapporto tra l'affollamento
previsto al piano e la capacita' di deflusso relativa.
Per i locali che occupano piu' di due piani fuori terra, la larghezza
totale delle vie di uscita che immettono su luogo sicuro all'aperto, viene
calcolata sommando gli affollamenti previsti su due piani consecutivi,
con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
Per i locali con capienza non superiore a 150 persone è ammesso
che le uscite abbiano larghezza inferiore a 1,2 m, con un minimo di 0,9
m, purché conteggiate come un modulo.
4.3.4 LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
Per i locali al chiuso, la lunghezza massima
del percorso di uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino
a luogo sicuro, o scala di sicurezza esterna rispondente ai requisiti
di cui al punto 4.5.4, non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se
in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad
impianti di rivelazione automatica degli incendi.
Per i locali distribuiti su più piani fuori terra, qualora per
le caratteristiche planovolumetriche degli stessi, non sia possibile il
rispetto delle lunghezze sopra riportate, sono consentiti percorsi di
uscita di maggior lunghezza alle seguenti condizioni:
1) i locali devono essere ubicati in edifici con non più
di quattro piani fuori terra;
2) le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono
essere di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco conformi
a quanto previsto al punto 2.3.1, e devono immettere direttamente su luogo
sicuro all'esterno;
3) la lunghezza del percorso al piano per raggiungere la più
vicina scala protetta non deve essere superiore a 40 m.
I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, vanno calcolati
in linea diretta, non considerando la presenza di arredi, tavoli e posti
a sedere, a partire da punti di riferimento che garantiscano l'intera
copertura della sala ai fini dell'esodo, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti percorsi
alternativi; si considerano tali quelli che, a partire da ciascun punto
di riferimento, formano un angolo maggiore di 45 gradi;
b) qualora la condizione di cui alla precedente lettera a) non
sia rispettata, la lunghezza del percorso, misurata fino al punto dove
c'è disponibilità di percorso alternativo, deve essere limitata
a 15 m.
A titolo esemplificativo, si riporta, nelle tavole allegate, l'individuazione
di tali punti relativamente a sale servite da uscite distribuite con criteri
di uniformità e simmetria.
Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata a persone
con limitate o ridotte capacita' motorie, ha una lunghezza fino al luogo
sicuro superiore a 30 m e comprende una o più rampe di scale, deve
essere utilizzato con spazi calmi.
4.4 PORTE
Le porte situate sulle vie di uscita devono
aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta. Esse vanno previste a
uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono
ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle rampe,
ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza.
I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di dispositivi
a barre di comando tali da consentire che la pressione esercitata dal
pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti,
comandi in modo sicuro l'apertura del serramento.
Le porte devono essere di costruzione robusta.
Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali
di sicurezza.
4.5 SCALE
4.5.1 GENERALITÀ
Le scale devono avere struttura resistente
al fuoco in relazione a quanto previsto al punto 2.3.1.
4.5.2 GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI
I gradini devono essere a pianta rettangolare,
avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore
a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata).
Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purché la pedata sia
di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto
interno.
Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di
quindici gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2
m.
I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe.
Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza
di 2 m dal piano di calpestio.
I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le
loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare,
con raccordo, verso le pareti stesse.
Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano
centrale.
Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere
o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti
da un rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza o di panico.
4.5.3 VENTILAZIONE
I vani scala devono essere provvisti superiormente
di apertura di aerazione con superficie non inferiore a 1 m2, con sistema
di apertura degli infissi comandato automaticamente da rivelatori di incendio
o manualmente in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione
segnalata.
4.5.4 SCALE DI SICUREZZA ESTERNE
Quando sia prevista la realizzazione di
scale di sicurezza esterne, le stesse devono essere realizzate secondo
i criteri sotto riportati:
a) possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio
non superiore a 24 m;
b) devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione
al fuoco;
c) la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la
scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza
pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato,
requisiti di resistenza al fuoco di almeno REI 60.
In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti
dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette
con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al
fuoco pari a quanto sopra indicato.
4.6 ASCENSORI - SCALE MOBILI
Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare
le disposizioni antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro
dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27
giugno 1987).
Gli ascensori e i montacarichi non devono essere utilizzati in caso d'incendio
ad eccezione degli ascensori antincendio.
Negli edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere previsto
almeno un ascensore antincendio da realizzarsi secondo quanto disposto
al punto 6.8 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994).
Le eventuali scale mobili non vanno computate ai fini del dimensionamento
delle vie di uscita.
Occorre prevedere un sistema automatico che comandi il blocco delle scale
mobili nonché il riporto al piano di uscita degli ascensori in
caso di incendio.
TITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA
5.1 DISPOSIZIONI GENERALI
Le scene, sia di tipo separato che integrato
rispetto alla sala, devono contenere unicamente gli scenari, gli spezzati
e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere
collocati in modo da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le
attrezzature ed i mezzi antincendio.
I depositi ed i laboratori non devono avere alcuna comunicazione con la
scena e con le aree riservate al pubblico, fatto salvo i magazzini di
servizio, strettamente destinati a ricevere gli scenari e le attrezzature
per gli spettacoli in corso, che possono comunicare direttamente con la
scena tramite porte resistenti al fuoco REI 90 e restare aperti per il
tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.
I camerini ed i locali riservati agli artisti non possono comunicare direttamente
con la scena.
L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere
e di spari con armi, deve essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità
competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di
sicurezza appropriate ai rischi.
È vietato fumare nella scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze
sceniche.
Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena dovranno essere
rimossi prima della rappresentazione e comunque al termine dei lavori.
Nei teatri con scena di tipo separato dalla sala, al fine di consentire
l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, deve essere assicurata
l'accessibilità alla zona comprendente la scena ed i locali di
servizio annessi. In particolare:
a) nei teatri di capienza superiore a 1000 spettatori, il corpo
di fabbrica contenente la scena ed i locali di servizio annessi, deve
essere attestato su luoghi scoperti per una frazione non inferiore al
50% del suo perimetro;
b) nei teatri di capienza compresa tra 500 e 1000 spettatori, il
corpo di fabbrica, contenente la scena ed i locali di servizio annessi,
deve essere attestato su spazi scoperti per una frazione non inferiore
ad un terzo del suo perimetro.
Nei teatri con scena di tipo integrato nella sala devono essere in ogni
caso osservati i requisiti minimi per l'accesso all'area di cui al punto
2.1.3.
5.2 SCENA SEPARATA DALLA SALA
5.2.1 CARATTERISTICHE DELLA SEPARAZIONE
TRA SCENA E SALA
Nei teatri con scena di tipo separato,
la parte di edificio contenente la scena deve essere separata dai locali
di servizio annessi e dalla sala tramite strutture resistenti al fuoco
almeno REI 90.
L'unica apertura ammessa nella struttura di separazione con la sale è
il boccascena.
Sono consentiti passaggi di servizio con la sala purché muniti
di porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90,
provviste di dispositivo di autochiusura.
La separazione rispetto alla sala, con le caratteristiche sopra riportate,
deve essere prevista qualora il teatro abbia capienza superiore a 1000
spettatori o il palcoscenico abbia superficie superiore a 150 m2; la scena
deve essere in ogni caso separata dai locali attigui di servizio con strutture
almeno REI 90.
Nei teatri con capienza superiore a 1000 spettatori, il boccascena deve
essere munito di sipario metallico di sicurezza.
L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatorio nei
luoghi di spettacolo, di capienza anche superiore a 1000 spettatori, nei
quali solo saltuariamente vengono effettuate rappresentazioni teatrali,
purché il palcoscenico abbia superficie inferiore a 150 m2.
5.2.2 ALTEZZA DELLA SCENA
Al fine di impedire che i prodotti della
combustione di un eventuale incendio, sviluppatosi nell'area della scena,
possano invadere la sala, la copertura della scena deve essere sopraelevata,
rispetto al punto più alto della copertura della sala.
In ogni caso la copertura della scena, avente superficie di palcoscenico
superiore a 150 m2, deve essere sopraelevata, rispetto al punto più
alto della copertura della sala, di almeno 2 m.
In presenza di scene, con superficie di palcoscenico inferiore a 150 m2,
è consentito che la copertura della scena sia allo stesso livello
della copertura della sala purché a soffitto, tra palcoscenico
ed area riservata al pubblico, sia installato un setto di altezza non
inferiore a 1,5 m, incombustibile e con caratteristiche di resistenza
al fuoco almeno REI 30.
5.2.3 CORRIDOI, SCALE, PORTE, USCITE
VERSO L'ESTERNO
Ad eccezione dei magazzini di servizio,
che possono comunicare direttamente con la scena alle condizioni di cui
al punto 5.1, tutti i restanti locali di servizio, pertinenti la scena,
devono comunicare con quest'ultima attraverso corridoi di disimpegno situati
all'interno della scena.
Le comunicazioni tra la scena e i corridoi di disimpegno devono essere
munite di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, dotate di dispositivo
di autochiusura. La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente
al movimento degli artisti e delle comparse e non può essere inferiore
a 1,5 m per quelli al piano del palcoscenico, ed a 1,2 m per gli altri
piani.
I corridoi, direttamente o attraverso passaggi e scale, devono condurre
all'esterno con percorso di lunghezza non inferiore a quella stabilita
al punto 4.3.4 se dispongono di almeno due uscite contrapposte, o non
superiore a 15 m se dispongono di una sola uscita.
Il numero delle scale deve essere stabilito in relazione all'importanza
della scena ed alle necessita' funzionali e di sicurezza.
Le gallerie di manovra ed i piani forati devono essere provvisti di uscite
dotate di porte resistenti al fuoco almeno REI 60 con dispositivo di autochiusura,
che immettano direttamente all'esterno o su di una via di uscita protetta
in modo da poter essere utilizzate dal personale di scena in caso di emergenza
e dai Vigili del Fuoco per l'attacco di un incendio dall'esterno.
5.2.4 SIPARIO DI SICUREZZA
5.2.4.1 Caratteristiche
Il sipario di sicurezza deve costituire
una separazione, incombustibile, resistente al fuoco REI 60, tra la sala
e il palcoscenico.
Esso deve funzionare di regola a discesa verticale, deve chiudersi con
velocità' non minore a 0,25 m/s e resistere ad una pressione di
almeno 45 daN/m2, senza che si verifichino inflessioni che possano compromettere
il suo funzionamento.
Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano
del palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.
5.2.4.2 Comando del sipario di sicurezza
I comandi del sipario di sicurezza devono
essere ubicati in posizione tale da consentire la facile e sicura manovra,
assicurando la completa visibilità del sipario stesso durante la
discesa.
Devono essere previsti due quadri di manovra, l'uno situato sul palcoscenico
e l'altro fuori della scena.
5.3.4.3 Protezione del sipario di sicurezza
Il sipario di sicurezza deve essere protetto
dal lato della scena mediante un impianto di raffreddamento a pioggia
a comando manuale. Detto comando deve essere ubicato negli stessi punti
dei quadri di manovra del sipario.
La portata dell'acqua di raffreddamento deve essere non inferiore a 2
l/min per metro quadrato del sipario ed essere distribuita in modo omogeneo
su tutta l'area del sipario.
5.2.5 SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI E
CALORE
La scena deve essere dotata di un efficace
sistema di evacuazione fumi e calore, realizzato a regola d'arte.
I dispositivi di comando manuale del sistema devono essere ubicati in
posizione segnalata e protetta in caso di incendio.
5.2.6 LOCALI DI SERVIZIO ALLA SCENA
5.2.6.1 Camerini e cameroni
I camerini ed i cameroni devono essere
ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena.
Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l'esterno
devono avvenire attraverso i corridoi di disimpegno e le scale previste
al punto
Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini è consentita
nella scena propriamente detta, ivi compreso il sottopalco, salvo che
quest'ultimo sia dotato di proprie uscite dirette verso luogo sicuro e
costituisca un compartimento antincendio di classe REI 120.
5.2.6.2 Depositi e laboratori
I depositi e i laboratori a servizio del
teatro devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena.
Ciascuno dei suddetti locali deve disporre di accesso diretto dall'esterno
e costituire compartimento antincendio di classe almeno REI 60.
Non sono consentite comunicazioni dirette con la scena, salvo che per
i magazzini di servizio destinati a contenere gli scenari e le attrezzature
dello spettacolo in corso, di cui al punto 5.1.
I suddetti locali devono disporre di aerazione diretta verso l'esterno
mediante aperture di superficie non inferiore ad 1/40 di quella in pianta.
La superficie massima lorda di ciascun locale non potrà essere
superiore a:
- 1000 m2, se ubicati ai piani fuori terra;
- 500 m2, se ubicati ai piani interrati.
Se il carico di incendio nei suddetti locali supera il valore di 30 Kg/m2
di legna standard, gli stessi devono essere protetti con impianto di spegnimento
automatico a pioggia (impianto sprinkler).
I depositi di materiali infiammabili devono essere ubicati fuori del volume
del fabbricato.
Ogni deposito deve essere dotato di almeno un estintore di capacita' estinguente
non inferiore a 21A, 89B, C, ogni 150 m2 di superficie.
5.2.7 MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE
DEGLI INCENDI
Le scene con palcoscenico di superficie
superiore a 150 m2, oltre alle attrezzature mobili e fisse di estinzione
previste al titolo XV, devono essere protette con impianto di spegnimento
automatico a pioggia (impianto sprinkler).
5.3 SCENA INTEGRATA NELLA SALA
L'affollamento, sulla base del quale vanno
dimensionate le vie di uscita, deve tenere conto, oltre che del pubblico,
anche degli artisti e del personale di servizio alla scena, qualora l'area
riservata alla scena non disponga di vie di uscita ad uso esclusivo.
La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere ridotta del 20% rispetto
a quanto previsto al punto 4.3.4.
Il numero di uscite dalla sala e quelle che immettono sull'esterno non
possono essere in ogni caso inferiori a tre, di larghezza non inferiore
a 1,2 m ciascuna.
Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m dalla scena.
Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe di reazione al fuoco
non superiore a 1.
La sala deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINA DI PROIEZIONE
Le cabine di proiezione devono essere dimensionate
in ragione del numero e dell'ingombro degli apparecchi installati ed in
modo da consentire il lavoro degli addetti e gli interventi di manutenzione.
Esse devono essere opportunamente aerate verso l'esterno.
Le cabine di proiezione devono essere realizzate con strutture di caratteristiche
di resistenza al fuoco almeno REI 60.
Le feritoie di proiezione, di spia e dei riflettori del palcoscenico,
ove installati, devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e
devono avere dimensioni limitate alle necessita' funzionali.
L'accesso dall'interno del locale deve avvenire tramite disimpegno munito
di porte con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.
Presso ogni cabina deve essere tenuto almeno un estintore portatile di
capacita' estinguente minima 21A, 89B, C.
Le cabine, ove sono installati impianti automatici di proiezione, non
necessitano di essere permanentemente presidiate dall'operatore, che in
ogni caso deve essere reperibile all'interno del locale durante la proiezione.
È consentito installare un apparecchio di proiezione di formato
ridotto in un punto qualsiasi del locale, purché distante dai posti
riservati agli spettatori ed in posizione tale da non ostacolare in alcun
modo il deflusso del pubblico.
TITOLO VII
CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI
7.1 UBICAZIONE
Il luogo di installazione degli impianti
in questione, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, deve
essere scelto in modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli
automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone
verso aree adiacenti.
Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza
globale pari almeno alla meta' della larghezza complessiva delle uscite
dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.
In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta
una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.
L'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento e
spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica, telefono
e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.
7.2 DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE
ATTRAZIONI
I tendoni e le attrazioni devono essere
dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione
di un incendio.
In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve
essere inferiore a 6 m.
Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni non devono
ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri. Nel caso in cui
essi fiancheggino tali passaggi, devono essere protetti e segnalati.
7.3 SCUDERIE
Le scuderie ed altri ambienti destinati
al ricovero degli animali debbono essere separati dalla sala.
7.4 DEPOSITI E LABORATORI
Depositi ed eventuali laboratori devono
essere ubicati all'esterno della sala e posti a distanza di almeno 6 m.
7.5 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
I liquidi infiammabili devono essere tenuti
in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.
Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane
non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile;
negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere
adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa
rappresentare pericolo d'incendio.
I contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi
in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi.
È vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni
in vendita o in esposizione.
È proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli
effetti speciali durante gli spettacoli a meno che non vengano adottate
specifiche precauzioni per prevenire incendi.
7.6 IMPIANTI ANTINCENDIO
Le aree destinate all'installazione di
circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante
DN 70.
Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere forniti
di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore
a 60 m.
7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE
I progetti delle strutture dei tendoni
dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle
attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente
al loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, e prevedere
eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative alle condizioni
atmosferiche (neve, vento).
Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei
posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa
alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti
a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione
di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti,
redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività
ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una
verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture
portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta
verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere
a disposizione degli organi di controllo locali.
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
TITOLO VIII
TEATRI TENDA E STRUTTURE SIMILARI
8.1 UBICAZIONE
L'area di installazione di teatri tenda
e strutture similari deve essere rispondente a quanto previsto al punto
7.1.
8.2 AREA DELLA SCENA - CAMERINI
L'area scenica, essendo in tali strutture
del tipo integrato nella sala, dovrà osservare le disposizioni
di cui al punto 5.3.
I camerini devono essere dislocati in un'area diversa da quella della
scena e le comunicazioni degli stessi con la scena e con l'esterno, devono
avvenire esclusivamente a mezzo di passaggi autonomi e direttamente comunicanti
con l'esterno.
La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2 m, onde
essere valutati come uscite a servizio del palcoscenico.
Nell'impossibilità di realizzare un efficace sistema di evacuazione
fumi, si deve proteggere il palcoscenico, ed i camerini, se ubicati all'interno
del tendone, con un impianto di spegnimento ad acqua frazionata a comando
manuale.
8.3 DEPOSITI E LABORATORI
Eventuali magazzini e laboratori per il
deposito e la lavorazione di materiale scenico devono essere sistemati
all'esterno del teatro tenda.
8.4 IMPIANTI ANTINCENDIO
L'area di installazione di un teatro tenda
deve essere dotata di almeno un idrante DN 70.
Qualora la struttura sia installata in modo permanente l'impianto idrico
antincendio deve essere conforme a quanto prescritto al titolo XV.
8.5 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE
I progetti relativi a teatri tenda e strutture
similari, approvati dall'autorità competente, corredati di planimetrie
indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita,
e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei
materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo
locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio
delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente,
autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una
verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture
portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta
verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere
a disposizione degli organi di controllo locali.
Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.
TITOLO IX
LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO
L'installazione all'aperto, anche provvisoria,
di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere
rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.
L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti
disposizioni sugli impianti sportivi.
Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche
attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo
di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza
di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la
dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati,
a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità
dei mezzi antincendio.
TITOLO X
LOCALI MULTIUSO
Le disposizioni del presente decreto si
applicano anche ai locali multiuso, fatto salvo quanto previsto da specifiche
norme di prevenzione incendi.
Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale
di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le norme previste per i
suddetti impianti quando vengano utilizzati per manifestazioni occasionali
a carattere non sportivo.
TITOLO XI
LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE
Per i locali, di cui all'art. 1, comma
1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche
occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque
essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo
del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte
degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni
controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.
TITOLO XII
AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
12.1 CLASSIFICAZIONE
Le aree e gli impianti a rischio specifico
sono cosi' classificati:
- depositi;
- impianti tecnologici;
- autorimesse.
12.2 DEPOSITI
Si intendono depositi o magazzini gli ambienti
destinati alla conservazione di materiali occorrenti all'esercizio dei
locali ed ai servizi amministrativi.
I depositi, ove previsti, annessi ai locali di cui alle presenti norme,
con esclusione di quelli già trattati ai punti 5.1, 5.2, 6.2, 7.4
e 8.3, devono essere realizzati con strutture portanti e separanti di
resistenza al fuoco almeno REI 60.
Essi devono essere aerati direttamente dall'esterno mediante aperture
di superficie non inferiore a 1/40 di quella in pianta; devono avere accesso
dall'esterno e possono comunicare con gli altri ambienti dei locali a
mezzo di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, munite di dispositivo
di autochiusura.
12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI
12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE
Gli impianti di produzione di calore funzionanti
a combustibile solido, liquido e gassoso dovranno essere realizzati nel
rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi.
12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E
VENTILAZIONE
Gli impianti di condizionamento e ventilazione
devono essere progettati e realizzati nell'osservanza dei seguenti criteri:
A) IMPIANTI CENTRALIZZATI
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non
possono essere installati nei locali ove sono ubicati impianti di produzione
calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati
con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco
non inferiori a REI 60, aventi accesso direttamente dall'esterno o tramite
disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60
dotate di dispositivo di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve
essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi,
con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta
del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni
prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano
soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno
dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle
centrali termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori
ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di
prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti
al tipo di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine,
autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
B) CONDOTTE
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione
al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe
di reazione al fuoco non superiore a 2.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere
ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco
di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti,
nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti,
almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura
che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori
di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte
deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare
le dilatazioni delle stesse.
C) DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Ogni impianto deve essere dotato di un
dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile,
per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti,
devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo
che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura
delle serrande tagliafuoco.
L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo
degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire
la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.
D) IMPIANTI LOCALIZZATI
È consentito il condizionamento
dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, purché il fluido refrigerante
non sia infiammabile ne' tossico. È comunque escluso l'impiego
di apparecchiature a fiamma libera.
12.4 AUTORIMESSE
I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), possono essere attigui, sottostanti e sovrastanti
alle autorimesse, nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione
incendi.
TITOLO XIII
IMPIANTI ELETTRICI
13.1 GENERALITÀ
Gli impianti elettrici devono essere realizzati
in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186, (Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 23 marzo 1968).
In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli
incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile
con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi
la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette"
e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione degli incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con
la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti
di applicazione.
13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA
L'alimentazione di sicurezza deve essere
automatica ad interruzione breve (< o = 0,5 s) per gli impianti di
rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media (< o =
15 s) per ascensori antincendio e impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico
e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento
in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario;
in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come
segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole
tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di
illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di
calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri
ambienti accessibili al pubblico.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché
assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI
Il quadro elettrico generale deve essere
ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
TITOLO XIV
SISTEMA DI ALLARME
I locali devono essere muniti di un sistema
di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche
idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in
caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve
essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.
TITOLO XV
MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
15.1 GENERALITÀ
Le attrezzature e gli impianti di estinzione
degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità
a quanto di seguito indicato.
15.2 ESTINTORI
Tutti i locali devono essere dotati di
un adeguato numero di estintori portatili.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da
proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile
e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione,
anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in
ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di
due estintori per piano, fatto salvo quanto specificatamente previsto
in altri punti del presente allegato.
Gli estintori portatili dovranno avere capacita' estinguente non inferiore
a 13A, 89B, C; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono
essere previsti estintori di tipo idoneo.
15.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO
15.3.1 NASPI
Devono essere installati almeno naspi DN
20 nei seguenti casi:
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con capienza non
superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con capienza
superiore a 300 persone e non superiore a 600 persone.
Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20
m, realizzata a regola d'arte.
Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti in modo da
consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché
questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente,
oltre all'utenza normale, i due naspi in condizione idraulicamente più
sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore
a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi
in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore a 60 min.
Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto,
deve essere predisposta un'alimentazione di riserva, capace di fornire
le medesime prestazioni.
15.3.2 IDRANTI DN 45
Devono essere installati impianti idrici
antincendio con idranti nei seguenti casi:
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con capienza superiore
a 150 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con capienza
superiore a 600 persone.
Gli impianti devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente
ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o comunque in
posizione protetta; dai montanti devono essere derivati gli idranti DN
45.
Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a) al bocchello della lancia dell'idrante posizionato nelle condizioni
più sfavorevoli di altimetria e distanza deve essere assicurata
una portata non inferiore a 120 l/min ed una pressione residua di almeno
2 bar;
b) il numero e la posizione degli idranti devono essere prescelti
in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area
protetta, con un minimo di due idranti;
c) l'impianto idrico deve essere dimensionato in relazione al contemporaneo
funzionamento del seguente numero di idranti:
- n. 2 idranti per locali di superficie complessiva fino a 5000 m2;
- n. 4 idranti per locali di superficie complessiva fino a 10.000 m2;
- n. 6 idranti per locali di superficie complessiva superiore a 10.000
m2;
d) gli idranti devono essere ubicati in posizioni utili all'accessibilità
ed all'operatività in caso d'incendio;
e) l'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione;
f) le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono
essere protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco.
15.3.3 ATTACCHI PER IL COLLEGAMENTO
CON LE AUTOPOMPE VV.F.
Devono
prevedersi attacchi di mandata DN 70 per il collegamento con le autopompe
VV.F., nel seguente numero:
- n. 1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di edifici con oltre
tre piani fuori terra;
- n. 1 negli altri casi.
Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben visibili e facilmente
accessibili ai mezzi di soccorso.
15.3.4 IMPIANTO IDRAULICO ESTERNO
In prossimità dei locali, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), di capienza superiore a 1000 spettatori,
e di tutti gli altri locali elencati all'art. 1, comma 1, di capienza
superiore a 2000 spettatori, deve essere installato all'esterno, in posizione
facilmente accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante
DN 70, da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco.
Tale idrante deve assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per
almeno 60 min, con una pressione residua non inferiore a 3 bar.
15.3.5 ALIMENTAZIONE NORMALE
Qualora l'acquedotto pubblico non garantisca
con continuità, nelle 24 ore, le prestazioni richieste, deve essere
realizzata una riserva idrica alimentata dall'acquedotto e/o altre fonti,
di capacita' tale da assicurare un'autonomia di funzionamento dell'impianto,
nell'ipotesi di cui ai precedenti punti 15.3.2 e 15.3.4, per un tempo
di almeno 60 minuti.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere,
in tal caso, costituito da elettropompa provvista di alimentazione elettrica
di riserva, alimentata con gruppo elettrogeno ad azionamento automatico;
in alternativa a quest'ultimo può essere installata una motopompa
di riserva ad avviamento automatico.
15.3.6 ALIMENTAZIONE AD ALTA AFFIDABILITÀ
Per i teatri di capienza superiore a 2000
spettatori, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo
ad alta affidabilità.
Affinché un'alimentazione sia considerata ad alta affidabilità
può essere realizzata in uno dei seguenti modi:
- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacita' singola sia pari
a quella minima richiesta dall'impianto, dotati di rincalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione,
non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite
due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno
dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una
delle seguenti modalità:
- una elettropompa e una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari alla meta' del fabbisogno
ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche
indipendenti. Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
15.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO
A PIOGGIA (IMPIANTO SPRINKLER)
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti,
deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia
(impianto sprinkler) a protezione degli ambienti con carico d'incendio
superiore a 50 kg/m2 di legna standard.
Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere realizzati a
regola d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490 e 9491.
TITOLO XVI
IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI
Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti,
deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica
degli incendi a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore
a 30 kg/m2 di legna standard.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme
UNI 9795.
TITOLO XVII
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Si applicano le vigenti disposizioni sulla
segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524
(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) nonché le prescrizioni
di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.
In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata
una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio
dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.
In particolare la cartellonistica deve indicare:
- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.
Alle attività a rischio specifico
annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica
di sicurezza contenute nelle relative normative.
TITOLO XVIII
GESTIONE DELLA SICUREZZA
18.1 GENERALITÀ
Il responsabile dell'attività, o
persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio
non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:
a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente
sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone
e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata
la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento
dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature
di sicurezza;
c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo
prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici,
in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi
di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in
occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti
ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere
disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità.
18.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO
I servizi di soccorso devono poter essere
avvertiti in caso di necessita' tramite rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di
ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile.
18.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE
Occorre che tutto il personale dipendente
sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare
per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio.
Il responsabile dovrà inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti
in modo permanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, etc.),
siano in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in
caso di incendio o altro pericolo.
18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Negli atri e nei corridoi dell'area riservata
al pubblico devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali,
recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli
spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le
scale e le uscite.
Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì essere collocate
sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa.
All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale,
per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:
- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale
impianto di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni
d'uso.
18.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Tutti gli adempimenti necessari per una
corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati
in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del
locale, che specifichi in particolare:
- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.
18.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Il responsabile dell'attività, o
personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli
e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature,
finalizzate alla sicurezza antincendio:
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica
degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito
di resistenza al fuoco.
Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio
fornita al personale.
Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione
dei controlli dell'autorità competente.
TITOLO XIX
ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI
I locali esistenti, di cui all'art. 5,
devono essere adeguati alle disposizioni dell'allegato entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente ai
seguenti punti:
- impianti elettrici;
- impianti tecnologici;
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica
degli incendi.
Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui al titolo
XVIII, devono essere attuate contestualmente all'entrata in vigore della
presente decreto, con l'esclusione del piano di sicurezza antincendio
e del registro della sicurezza antincendio che devono essere predisposti
entro un anno, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di recepimento della direttiva
89/391/CEE e successive modifiche ed integrazioni.
TAVOLE da Pag. 34 a Pag. 36 del S.O.
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