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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art.
1
(Finalità
della legge)
- La presente
legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
- I principi
generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art.
2
(Definizioni)
- Ai fini
della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo
al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire
con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato
alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le
diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati
ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina
di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, salvo per quanto
concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali
in cui si svolgono le attività produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici
e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria
il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite
ad attività sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese
nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che
può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità
della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che
può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza
di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
h)
valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve,
nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento
disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge.
- I valori
di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h) sono determinati in funzione
della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione
d'uso della zona da proteggere.
- I valori
limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello
equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore
residuo.
- Restano
ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto dei Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
- I provvedimenti
per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa,
tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai
metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione
che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative
ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi
attestante l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione dei rumore, distinti in interventi
attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi
passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione
dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico;
i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico
per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione dei
traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e)
la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di
attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.
- Ai fini
della presente legge è definito tecnico competente la figura
professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza
ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento
acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico
competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore
ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico
ovvero dei diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
- L'attività
di tecnico competente può essere svolta previa presentazione
di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia
ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività,
in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno
quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per
i titolari di diploma universitario.
- Le attività
di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che,
in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio
presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria
attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata
in vigore della presente legge.
- I soggetti
che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono
le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.
Art.
3
(Competenze dello Stato)
- Sono
di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive modificazioni, con decreto dei Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
b) il coordinamento dell'attività e la definizione della
normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione
e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento
dei rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale
attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per
i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei
valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica,
per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità
di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive
competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche
del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione
tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e
di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente,
avvalendosi a tal fine anche dell'istituto superiore di sanità,
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea), dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (Anpa), dell'istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (Ispesl), del Centro superiore ricerche e
prove autoveicoli e dispositivo (Csrpad) del Ministero dei trasporti
e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti
universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati
ai sensi della lettera a) con decreto del Presidente del consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con
il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di
ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori
originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la
competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello
stesso decreto legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione
e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture
dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici
dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi
di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione,
della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto
e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili
e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79,155
e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera
e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante o di pubblico spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle
emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali
quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali
entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme
restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e
tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri
di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura
e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri
di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina
per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di
abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione
di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto
da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al
livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività
aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica
nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività
aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia
quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio
per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità
degli aeroporti;
n)
la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite
le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni
dei consumatori maggiormente rappresentative di campagne di informazione
del consumatore e di educazione scolastica.
- I decreti
di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti
di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- I provvedimenti
previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m),
devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione
di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.
- I provvedimenti
di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
Art. 4
(Competenza delle regioni)
- Le regioni,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definiscono con legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi
a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste
dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di
contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando
tali valori si disco- stano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro
equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto
dei Presidente dei Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione
delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare
tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede
l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli
enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
c) modalità, scadenze e sanzioni per L'obbligo di classificazione
delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che adottano nuovi
strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le
modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione
dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti
di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli
di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte
dei comuni di piani di risanamento acustico;
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei
comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale
e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si
applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della
legge 12 giugno 1990, n. 146;
g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali
per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego
di macchinari o di impianti rumorosi;
h)
le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai
sensi della legge 8 giugno 1 990, n. 142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei
servizi di controllo di cui all'articolo 14;
l)
i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui
all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m)
i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli
interventi di bonifica acustica del territorio.
- Le regioni,
in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie
assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono
un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico; fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni
formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani
di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.
Art. 5
(Competenze delle province)
- Sono
di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico
previste dalla legge 8 giugno, 1990, n. 142;
b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui
all'articolo 4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo
14, comma 1.
Art. 6
(Competenze dei comuni)
- Sono di
competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi
statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati
con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a
nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive,
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza
o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina
statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte
dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h)
l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo
2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal
comune stesso.
- Al fine
di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali
di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite
norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al
controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore
derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività
che impiegano sorgenti sonore.
- I comuni
il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale
e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione
al rumore, inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione
di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali
riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
- Sono fatte
salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore
della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi
di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi
dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati
rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale,
ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo
di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento
degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai
principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
Art. 7
(Piani di risanamento acustico)
- Nel caso
di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani
di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano
del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione
in materia ambientale. l piani di risanamento sono approvati dal consiglio
comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei
piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera í), e all'articolo
10, comma 5.
- I piani
di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori
presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorità, delle modalità
e dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la
tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- In caso
di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi
di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
- Il piano
di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato
da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire
i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
- Nei comuni
con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale
presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico
del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette
alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per
i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la
prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni,
la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 8
(Disposizioni in materia di impatto acustico)
- l progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti
in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico
delle popolazioni interessate.
- Nell'ambito
delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i
competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono
una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione,
alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (Strade extraurbane principali),
C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento),
E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari
o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- È
fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico
delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di
insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedale; c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui
al comma 2.
- Le domande
per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative
e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio
di attività produttive devono contenere una documentazione di
previsione di impatto acustico.
- La documentazione
di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla
base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
- La domanda
di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di
cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre
valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste
per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività
o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio
competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo
nullaosta.
Art.
9
(Ordinanze contingibili ed urgenti)
- Qualora
sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della
saluta pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia,
il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente,
secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n.
59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle rispettive
competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso
temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà
è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Restano
salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi
vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
Art.
10
(Sanzioni amministrative)
- Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque
non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità
competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
- Chiunque,
nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni
sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo
2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
- La violazione
dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni
dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni,
dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
- Il 70
per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento
dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il
raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f)
e h).
- In deroga
a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui
al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani
di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate
dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi
di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare,
in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi
di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento
delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento
ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'Anas la suddetta quota
è determinata nella misura dell' 1,5 per cento dei fondi di bilancio
previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi
pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo
3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione
è demandato al Ministero dell'ambiente.
Art.
11
(Regolamenti di esecuzione)
- Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo
le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della
navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti
di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario,
marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico
degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste
motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da
imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni
aeroportuali.
- I regolamenti
di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione
europea recepite dallo Stato italiano.
- La prevenzione
e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da
installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono
definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di
cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni.
Art.
12
(Messaggi pubblicitari)
- All'articolo
8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito
il seguente:
"2-bis.
E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati
per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi
pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi".
- La disposizione
di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in
vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte
ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
Art.
13
(Contributi agli enti locali)
- Le regioni
nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto
interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni
e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e
di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.
- Nella
concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente
articolo, è data priorità ai comuni che abbiano adottato
i piani di risanamento di cui all'articolo 7.
Art.
14
(Controlli)
- Le amministrazioni
provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza
per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti
nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione
provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali del- l'ambiente
di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
- Il comune
esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico
prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente
al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività
svolte all'aperto; c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche
relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione
fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
- Il personale
incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale
delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime
funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti
ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e
richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento
delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento
di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza.
Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od
ostacolare le attività di verifica o di controllo.
Art.
15
(Regime transitorio)
- Nelle
materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti
di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti
e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto
con la presente legge, le disposizioni con- tenute nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1 991, fatta eccezione per le infrastrutture
dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma
2, e 6, comma 2.
- Ai fini
del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge,
le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico
di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° marzo 1 991, entro il termine di sei mesi dada classificazione
del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a) della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà
essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale
le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di
cui alla presente legge.
- Le imprese
che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti
fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il
termine previsto per la presentazione del piano stesso.
- Con decreto
dei Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità
per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
1991.
Art.
16
(Abrogazione di norme)
- Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, un apposito regolamento
con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la
presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento medesimo.
Art.
17
(Entrata in vigore)
- La presente
legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma,
addì 26 ottobre 1995.
Scalfaro
Dini, Presidente
del Consiglio dei Ministri
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