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La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
- Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono entra trenta giorni
dal ricevimento dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi
in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, limitatamente
alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, ad esclusione delle
fattispecie di cui alla lettera c) del presente comma, 4 e 5 della relativa
tariffa;
b) assoggettamento al regime ordinario dell'I.V.A. dei soggetti
esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione
forfetaria dell'imponibile I.V.A., oltre che per gli spettacolo viaggianti
e saltuari, anche per settori di attività, da individuare in
base al ridotto volume d'affari conseguito;
c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione
dell'imposta in "imposta sugli intrattenimenti", per le attività
indicate nel numero 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali
di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi
nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente
sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50
per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio,
nonché nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
d) applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione
forfetaria in relazione alle caratteristiche tecniche e tipologiche
dei pubblici esercizi nei quali sono organizzate esecuzioni musicali
non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o l'occupazione di posti
per assistere, partecipare o intervenire allo spettacolo, ovvero senza
altre prestazioni sostitutive ed adesso obbligatoriamente imposte agli
spettatori o partecipanti agli spettacoli o alle attività;
e) adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti
dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini
e di qualsiasi altra tipo di apparecchio e congegno da trattenimento
e da gioco di abilità installati nei lunghi pubblici o aperti
al pubblico;
f) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base
imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa
allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.
n. 640, con esclusione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento
meccanici, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e
dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di accertamento
e di pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativamente alle
stesse attività, anche con l'impiego di adeguati strumenti elettronici
ed informatici; previsione, per tali fattispecie, dell'applicazione
dell'aliquota minima;
g) definizione dei criteri relativi alla determinazione della
base imponibile:
1) fermi restando i regimi più favorevoli previsti dalla
normativa vigente, per gli spettacoli ed altre attività organizzati
per fini di beneficenza;
2) per le attività organizzate da società o circoli
per i propri soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero
degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;
3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli
altri enti territoriali;
h) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti
fra il 6 ed il 16 per cento per le attività indicate nei numeri
3, 6 e, senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di
case da gioca, 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività
indicata al numero 7 della medesima tariffa;
i) semplificazione delle disposizioni dei decreto dei Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti
dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;
l) mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni
dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le associazioni
pro loco, nonché coordinamento fra le norme da emanare e quelle
in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 313, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
e dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, e successive modificazioni;
m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni
sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli
esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta può essere
utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;
n) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente
articolo in modo tale di evitare nei complesso l'aggravamento della
gestione amministrativa, dei soggetti interessati alla variazione del
regime di contabilità dell'IVA, nonché in modo tale da
assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni
dai medesimi realizzati;
o) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante
la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione
degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi
gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria
dell'I.V.A. sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore
a lire venticiquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici;
p) cooperazione della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento
dell'I.V.A., relativamente alle modalità di effettuazione delle
manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di
detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita
e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione
di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti
e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso,
ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
q) possibilità per la SIAE, anche in costanza della convenzione
prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.640, di collaborazione nelle attività di controllo,
accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali e locali;
r) riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica
attribuiti alla SIAE al solo personale dotato di adeguata qualificazione
e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto ente;
s) riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica
attributi alla SIAE al solo personale dotato di adeguata qualificazione
e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto ente;
t) razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni
ed esenzioni e semplificazione delle relative procedure;
u) previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti
per i quali sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista
dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, non possa essere
rilasciato agli esercenti ed agli organizzatori dall'ufficio accertatore
senza che i competenti organi amministrativi abbiano accertato la sussistenza
dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio della medesima,
con particolare riferimento al soggetto richiedente ed al locale dove
lo spettacolo o l'intrattenimento si tiene.
- Nell'esercizio
della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al
riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n.
1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo,
liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione
dei relativi adempimenti;
b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate
nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento,
anche se svolto all'estero;
c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui
all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di
cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata,
commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;
e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti
dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che
comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali
nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi
informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei
sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso
a mezzi di pagamento di uso comune.
- L'ultimo
comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, introdotto dal comma 5 dell'articolo 10-ter del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è abrogato.
- Dall'attuazione
della delega di cui alla presente legge non devono derivare oneri a
carico del bilancio dello Stato.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma,
addì 3 agosto 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente
del Consiglio dei Ministri
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