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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577,
e successive modificazioni;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell'interno;
EMANA
il seguente regolamento:
Art.
1
(Oggetto del regolamento)
- Il presente
regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni
di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente
normativa, alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco,
per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo,
all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione
delle deroghe alla normativa di conformità.
- Sono
esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti
previsti per il settore delle attività industriali a rischio
di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175,
e successive modificazioni ed integrazioni.
- Ai sensi
del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco
è denominato "comando".
- Nell'ambito
di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività
soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al
decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche
ed integrazioni.
- Al fine
di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza
e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità
di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto
del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione
da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno
di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto
sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento
resi da parte dei comandi.
Art.
2
(Parere di conformità)
- Gli enti
e i privati responsabili delle attività di cui al comma 3 dell'articolo
1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi
impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
- Il comando
esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi
alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di
presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda,
il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni
dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo
giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel
caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere
al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata,
il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere
dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si
intende respinto.
Art.
3
(Rilascio del certificato di prevenzione incendi)
- Completate
le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti
a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità
a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4.
- Entro
novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando
effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché
la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale
termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque
giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.
- Entro
quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato
all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione
incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio
dell'attività.
- Qualora
venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti,
il comando ne da' immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità
competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
- Fatto
salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo,
può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni
di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con
la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in
materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi
di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale
ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce,
ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
- Al fine
di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità,
qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato
dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda
un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali
è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al
comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali
ivi stabiliti.
Art.
4
(Rinnovo del certificato di prevenzione incendi)
- Ai fini
del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati
presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza
del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute
nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4, corredata da una dichiarazione
del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata
la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso,
e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi,
nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando,
sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni
dalla data di presentazione della domanda.
Art.
5
(Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività)
- Gli enti
e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza
i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza
antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi
di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando
nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta
a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono,
in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione
del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica
attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate,
sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio
e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
- I controlli,
le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione
del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un
apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale
registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini
dei controlli di competenza del comando.
- Ogni
modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di
esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato
ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del
presente regolamento.
Art.
6
(Procedimento di deroga)
- Qualora
gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione
incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche
tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente,
gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di
cui all'articolo 1, comma 4, possono presentare al comando domanda motivata
per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
- Il comando
esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro
trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili
del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale
di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta
giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando
ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette
ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione
di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi
e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.
Art.
7
(Nulla osta provvisorio)
- I soggetti
che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività
sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo
2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle
misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate
nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, nonché all'osservanza
degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Il nulla
osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini
antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa
in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti
alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché
quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della
legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche
direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività
o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto del Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non già emanate,
devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento.
Art.
8
(Norme transitorie)
- Alle
domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore
del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti,
di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga
e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica
la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per
data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello
stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva,
ove necessaria, richiesta dal comando.
Art.
9
(Abrogazioni)
- Dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
seguenti norme:
a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15,
comma primo, numero 5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Art.
10
(Entrata in vigore)
- Il presente
regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 12 gennaio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Napolitano, Ministro dell'interno
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