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Decreto
Presidente Consiglio Ministri 9 agosto 1996 n.483
Regolamento
recante disposizioni di attuazione dell'art.4 del decreto-legge 29 marzo
1995, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
n.203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo
e sport
(Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 1996)
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IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art.
4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, riguardante la gestione dei finanziamenti
erogati dallo Stato ed in particolare la previsione della utilizzazione,
a favore delle attività musicali e delle attività teatrali
di prosa, dell'apposito fondo presso la Banca nazionale del lavoro - Sezione
di credito cinematografico e teatrale S.p.a., per la corresponsione -
a decorrere dal 1 gennaio 1994 - di contributi sugli interessi relativi
ai finanziamenti concessi alla stessa Sezione o ad altre banche, enti
o società finanziarie legalmente costituite;
Visto l'art. 13, secondo comma, lettera d), della legge n. 163 del 30
aprile 1985;
Visto l'art. 1, n. 1 e n. 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 555;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale
del 9 novembre 1995;
Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, delegato per
lo spettacolo;
A
D O T T A
il seguente regolamento:
Art.
1
(Misura del contributo sugli interessi)
- Il fondo
istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n.
182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e
dall'art. 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985,
n. 163, è utilizzato annualmente, a favore delle attività
musicali e delle attività teatrali di prosa, dalla Banca nazionale
del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., tramite
la corresponsione di contributi fino al 50% degli interessi relativi
ai finanziamenti concessi - su sovvenzioni statali, assegnate per le
medesime attività - dalla stessa Sezione di credito cinematografico
e teatrale o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente
costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia.
Art.
2
(Durata del contributo sugli interessi)
- Il contributo
sugli interessi, di cui alle operazioni di finanziamento indicate all'art.1,
è concesso per la durata di dodici mesi dalla data di operatività
della cessione. Eventuali residui del fondo sono utilizzati anche per
interessi relativi ad un periodo più lungo, comunque non superiore
ad ulteriori dodici mesi.
Art.
3
(Modalità e termini per la corresponsione del contributo sugli
interessi)
- Gli enti,
le associazioni, i privati che intendono beneficiare del contributo
debbono inviare, per il tramite dell'Ente cessionario delle sovvenzioni
statali, apposita domanda alla Banca nazionale del lavoro - Sezione
di credito cinematografico e teatrale S.p.a., allegando copia conforme
della cessione completa dei necessari dati di registrazione.
- All'inizio
di ogni esercizio finanziario la Banca nazionale del lavoro - Sezione
di credito cinematografico e teatrale S.p.a. - delibera i contributi
in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto,
per il tramite degli enti finanziatori - sulla base del volume dei finanziamenti
concessi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
- A tal
fine i soggetti finanziatori, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno
pervenire all'istituto gestore del fondo l'estratto conto riferito al
31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, per ogni singola
cessione, del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale
fine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni
e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo.
- Gli estratti
conti sono muniti delle firme dei legali rappresentanti dei soggetti
finanziatori, che sono responsabili della loro esattezza.
Art.
4
(Istruzioni procedurali)
- Per quanto
non indicato dal presente decreto si rinvia alle determinazioni ed alle
istruzioni riguardanti gli adempimenti procedurali di dettaglio per
accedere ai finanziamenti, che verranno rispettivamente adottate e diffuse
dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico
e teatrale S.p.a.
Art.
5
(Disposizioni finali)
- Il presente
regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 agosto
1996
Il Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI
Il Ministro del tesoro CIAMPI
Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato per lo spettacolo
VELTRONI
Visto, il
Guardasigilli: FLICK
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