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IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art.
3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro
sull'inquinamento acustico";
Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1769 del 30 aprile
1966, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici
nelle costruzioni edilizie;
Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio
1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici
negli edifici scolastici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n.
412;
Considerata la necessità di fissare criteri e metodologie per il
contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1
(Campo di applicazione)
- Il presente
decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti
sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici
e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana
al rumore.
- I requisiti
acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono
determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre
1995, n. 447.
Art. 2
(Definizioni)
- Ai fini
dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente
decreto.
- Sono
componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
- Sono
servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici,
i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
- Sono
servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione
e condizionamento.
- Le grandezze
cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti
nell'allegato A che ne costituisce parte integrante.
Art. 3
(Valori limite)
- Al fine
di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella
B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici
passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.
Art. 4
(Entrata in vigore)
Il presente
decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed entra in vigore dopo sessanta giorni.
Roma, 5
dicembre 1997
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri Prodi
p. Il Ministro
dell'ambiente Calzolaio
p. Il Ministro
della sanità Bettoni Brandani
Il Ministro
dei lavori pubblici Costa
Il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani
Allegato
A
Grandezze
di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure
Le grandezze
che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
- il tempo
di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382: 1975;
- il potere
fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R),
definito dalla norma EN ISO 140-5: 1996;
- l'isolamento
acustico standardizzato di facciata (D2m,nT),
definito da:

dove:
D2m=L1,2m - L2
è la differenza di livello;
L1,2m è il livello di pressione sonora
esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se
prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45 gradi sulla
facciata;
L2 è il livello di pressione sonora
medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati
nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula:

Le misure dei livelli Lj devono essere eseguite
in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava.
Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un
decimo del volume dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n
è cinque;
T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec;
To è il tempo di riverberazione di
riferimento assunto, pari a 0,5s;
- il livello
di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln)
definito dalla norma EN ISO 140-6:1996;
- LASmax:
livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo
slow;
- LAeq:
livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.
Gli indici
di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici
sono:
a. indice
del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw)
da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7, para. 5.1.
b. indice
dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w)
da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
c. indice
del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,W)
da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987,
Parte 7, para.5.2.
Rumore
prodotto dagli impianti tecnologici
La rumorosità
prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
a) 35 dB(A)
LASmax con costante di tempo slow per i servizi
a funzionamento discontinuo;
b) 25 dB(A)
LAeq per i servizi a funzionamento continuo.
Le misure
di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello
di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso
da quello in cui il rumore si origina.
TABELLA A
- CLASSIFICAZIONI, DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)
- categoria
A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria
B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria
C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria
D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
- categoria
E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli
e assimilabili;
- categoria
F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria
G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
TABELLA B:
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI
|
Categorie
di cui alla TAB.A
|
Parametri
|
|
Rw(*)
|
D2m,nT,w22222
22
|
Ln.w
|
LASmax
|
LAeq
|
|
1.D
|
55
|
45
|
58
|
35
|
25
|
|
2.A,C
|
50
|
40
|
63
|
35
|
35
|
|
3.E
|
50
|
48
|
58
|
35
|
25
|
|
4.B,F,G
|
50
|
42
|
55
|
35
|
35
|
|