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IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico",
e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera h), come modificato
dall'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il quale
prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, sono determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, nonché
nei pubblici esercizi;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997, recante
"Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante";
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1997, recante
"Proroga dei termini per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature
di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e
di pubblico spettacolo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 18 settembre 1997";
Visto
il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, recante "Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione
consultiva, per gli atti normativi del 22 marzo 1999;
Sulla
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità;
ADOTTA
il
seguente regolamento:
Art.
1
(Campo di applicazione)
- Il presente
regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle
sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento
danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione,
nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici
di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia
al chiuso che all'aperto.
- Le disposizioni
del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli
spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di
impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo
4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6, comma 1, lettera h), della legge
n. 447 del 1995.
Art.
2
(Limiti
del livello di pressione sonora)
- Fermi
restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno
ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno dei luoghi
indicati all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione
sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax
e LAcq, definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 1° aprile 1998, sono i seguenti:
a) 105 dB (A) LASmax a decorrere dal
1° giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di
intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;
b) 103 dB (A) LASmax a decorrere da
dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
c) 102 dB (A) LASmax a decorrere da
ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
d)
95 dB (A) LAcq a decorrere dal 1° giugno
1999, limitatamente ai luogo di pubblico spettacolo o di intrattenimento
danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
per tutti gli altri pubblici esercizi.
- I valori
di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto
elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.
Art.
3
(Obblighi dei gestori )
- Il gestore
di uno dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, verifica i livelli
di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione
ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate
negli articoli 4, 5 e 6.
- Il gestore
effettua le verifiche di cui al comma 1 anche dopo ogni modifica o riparazione
dell'impianto elettroacustico.
- Il soggetto,
diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in
base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti
di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde,
in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal
presente regolamento.
Art.
4
(Impianti
inidonei a superare i limiti consentiti)
- I soggetti
indicati all'articolo 3, verificano se l'impianto elettroacustico ha
caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento
dei limiti di cui all'articolo 2, avvalendosi di un tecnico competente
in acustica, secondo la previsione dell'articolo 2, commi 6, 7, 8 e
9, della legge n. 447 del 1995, il quale redige una relazione indicante:
a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca,
modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni
dell'impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del locale
(da effettuare mediante rumore rosa);
b)
l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima
emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento;
c) l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del
livello LAcq, conforme alle specifiche di
cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
d) il valore del livello LAcq, rilevato in assenza di pubblico,
misurato per almeno sessanta secondi, in corrispondenza della posizione
in cui assume il valore massimo, all'interno dell'area accessibile al
pubblico, ad una altezza dal pavimento di 1,6 ± 0,1 metri;
e)
la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero
accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti
del rilievo del livello LAcq.
- All'esito
della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non è
in grado di superare il limite fissato per il livello LAcq,
il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3,
redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla
relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale
ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
Art.
5
(Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti)
- Nell'ipotesi
in cui, all'esito della verifica di cui all'articolo 4, risulta che,
per le sue caratteristiche tecniche, l'impianto elettroacustico è
in grado di superare i limiti di cui all'articolo 2, il tecnico competente
effettua un nuovo accertamento, nelle condizioni di esercizio più
ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente
presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle
abituali impostazioni dell'impianto.
- L'accertamento
di cui al comma 1 è svolto secondo le modalità indicate
nell'allegato A.
- Il tecnico
competente redige una relazione nella quale espone i risultati dell'accertamento
ed indica:
a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca,
modello e numero di serie);
b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate
per la sonorizzazione del locale;
c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica,
espresso in percentuale rispetto alla massima capienza;
d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo,
conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme
EN 60651/1994 e EN 60804/1994;
e) i valori del livello LASmax dei livelli equivalenti
parziali LAcq.i, (con indicazione, per ciascuno
di essi del corrispondente tempo di misura ti
del livello LAcq complessivo e della corrispondente
durata, come definiti nell'allegato A);
f)
la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero
accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti
di rilievo dei livelli LAcq.i e ASmax.
- All'esito
del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati rispettano
i prescritti limiti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo
3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla
relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale
ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.
Art.6
(Interventi di adeguamento degli impianti)
- All'esito
del secondo accertamento, disciplinato dall'articolo 5, qualora risulti
che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti indicati
all'articolo 2, comma 1, il gestore del locale attua tutti gli interventi
indicati dal tecnico competente necessari perché non sia in alcun
modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni
caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di
meccanismi che impediscano la manomissione.
- Il tecnico
competente procede al collaudo degli interventi realizzati e alla verifica
dell'impianto nelle più ricorrenti condizioni di esercizio, secondo
le modalità descritte all'articolo 5.
Art.7
(Campagne di informazione)
- I Ministeri
dell'ambiente e della sanità, secondo modalità concordate
con le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive
interessate, svolgono apposite campagne di informazione e di sensibilizzazione
finalizzate all'attuazione delle norme del presente regolamento e dei
principi contenuti nella legge n. 447 del 1995.
Art.
8
(Abrogazioni )
- È
abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16
aprile 1999
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri D'ALEMA
p. Il Ministro
dell'ambiente CALZOLAIO
Il Ministro
della sanità BINDI
Visto, il
Guarda Sigilli: DILIBERTO
Allegato
A
L'accertamento
del tecnico competente si svolge secondo i criteri di cui all'art. 5 e
le seguenti specifiche:
a) rilievo per almeno tre minuti del livello LASmax
in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, con
esclusione del rumore antropico e di quello di origine diversa dall'impianto
elettroacustico, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad un'altezza
dal pavimento di 1,6 ± 0,1 metri;
b) rilievo ad un'altezza dal pavimento di 1,6 ± 0,1 metri
dei livelli parziali LAcq in N posizioni omogeneamente
distribuite nell'area accessibile al pubblico, per una durata di almeno
1 minuto in ciascuna posizione e comunque rapportata ai tempi di misura
delle altre posizioni, in modo da risultare rappresentative della complessiva
esposizione al pubblico;
c) il livello LAcq complessivo e la
corrispondente durata T pari a:

dove
, ti è il tempo di misura pari alla
somma degli i-esimi;
tempi ti utilizzati nelle N posizioni per determinare
i corrispondenti i-esimi livelli LAcq.i.
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