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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamentto
acustico";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991
che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell'ambiente esterno;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, nella seduta
del 20 marzo 1997;
Considerata la necessità di armonizzare i provvedimenti in materi
a di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione
Europea;
Sulla proposta del Ministro del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanità;
DECRETA:
Art.
1
(Campo di applicazione)
- Il presente
decreto, in attuazione dell'art.3, comma 1, lettera a), della legge
26 ottobre 1995, n.447, determina i valori limte di emissione, i valori
limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità,
di cui all'art.2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma
3, lettere a) e b), della stessa legge.
- I valori
di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del
territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e
adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1,
lettera a) e dell'art.6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre
1995, n.447.
Art.
2
(Valori limite di emissione)
- I valori
limite di emissione, definiti all'art.2, comma 1, lettera e), della
legge 26 ottobre 1995, n.447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle
sorgenti mobili.
- I valori
limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art.2, comma
1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n.447, sono quelli indicati
nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della
specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure
del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio
ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.
- I rilevamenti
e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati
da persone e comunità.
- I valori
limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili in cui all'art.2,
comma1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n.447, e dei singoli
macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono
altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione
delle stesse.
Art.
3
(Valori limite assoluti di immissione)
- I valori
limite assoluti di immissione come definiti all'art.2, comma 3, lettera
a), della legge 26 ottobre 1995, n.447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente
esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella
tabella C allegata al presente decreto.
- Per le
infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre
sorgenti sonore di cui all'ar.t11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n.
447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non
si applicano all'intero delle rispettive fasce di pertinenza, individuate
dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti
concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
- All'interno
delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diversa da quelle
indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla
tabella B allegata la presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da
quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme,
i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo
la classificazione che a quella fascia viene assegnata.
Art.
4
(Valori limite differenziali di immissione)
- I valori
limite differenziali di immissione, definti all'art.2, comma 3, lettera
b), della legge 26 ottobre 1995, n.447, sono: 5 dB per il periodo diurno
e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.
Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI
della tabella A allegata al presente decreto.
- Le disposizioni
di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto
ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50
dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se
il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse si inferiore
a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- Le disposizioni
di cui al presente articolo non si applicano alla rumorisità
prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive,
commerciali e professionali;
da servizi
e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente
al disturbo provocato all'interno dello stesso.
Art.
5
(Insfrastrutture dei trasporti)
- I valori
limite assoluti di immisisone e di emissione relativi alle singole infrastrutture
dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonchè
la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome.
Art.
6
(Valori di attenzione)
- I valori
di attenzione espressi
come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A"
riferiti al tempo a lunto termine (TL) sono:
a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al
presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB
per il periodo notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla
tabella C allegata al presente decreto. Il tempo lungo termine (TL)
rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione
del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.
La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni
dei fattori che influenzano tale rumorsità nel lungo termine.
il valore TL, multiplo intero del periodo
di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardane
i periodi che consentono la valutazione di realtà: specifiche
locali.
- Per l'adozione
dei piani di risanamento di cui all'art.7 della legge 26 ottobre 1995,
n.447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di
cui ai punti a) e b) del precendente comma 1, ad eccezione delle aree
esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere
adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del
comma precedente.
- I valori
di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali
di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime
ed aeroportuali.
Art.
7
(Valori di qualità)
- I valori
di qualità di cui all'art.2, comma 1, lettera h), della legge
26 ottobre 1995, n.447, sono indicati nella tabella D allegata al presente
decreto.
Art.
8
(Norme transitorie)
- In attesa
che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art.6, comma
1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447, si applicano
i limiti di cui all'art.6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1 marzo 1991.
- Il superamento
dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni
di cui all'art.10 della legge 26 ottobre 1995, n.447, fermo restando
quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.
- Fino all'emanazione
del decreto ministeriale di cui all'art.3, lettera c), della legge 26
ottobre 1995, n.447, la strumentazione e le modalità di misura
del rumore sono quelle stabilite nell'allegato B del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
Art.
9
(Abrograzioni)
- Con effetto
dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e
3 dell'art.1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 marzo 1991.
Art.
10
(Entrata in vigore)
Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 14
novembre 1997
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri PRODI
p. Il Ministro
dell'ambiente CALZOLAIO
Il Ministro
della sanità BINDI
ALLEGATO
TABELLA
A: CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (art.1)
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CLASSE I - aree particolarmente protette:
rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta
un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici,
ecc.
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|
CLASSE II - aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale,
con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di
attività commerciali ed assenza di attività industriali
e artigianali
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|
CLASSE III - aree di tipo misto:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità
di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici,
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza
di attività industriali; aree rurali interessate da attività
che impiegano macchine operatrici
|
|
CLASSE IV - aree di intensa attività
umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione,
con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità
di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree
portuali, le aree con limita presenza di piccole industrie
|
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CLASSE V - aree prevalentemente industriali:
rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali
e con scarsità di abitazioni
|
|
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:
rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
attività industriali e prive di insediamenti abitativi
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TABELLA
B: VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq IN dB (A)
(art.2)
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classi di destinazione
d'uso del territorio
|
tempi di riferimento
|
|
diurno (06.00-22.00)
|
notturno (22.00-06.00)
|
|
I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività
umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali
|
45
50
55
60
65
65
|
35
40
45
50
55
65
|
TABELLA
C: VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq
IN dB (A) (art.3)
|
classi di destinazione
d'uso del territorio
|
tempi di riferimento
|
|
diurno (06.00-22.00)
|
notturno (22.00-06.00)
|
|
I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività
umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali
|
50
55
60
65
70
70
|
40
45
50
55
60
70
|
TABELLA
D: VALORI DI QUALITÀ - Leq IN dB (A)
(art.7)
|
classi di destinazione
d'uso del territorio
|
tempi di riferimento
|
|
diurno (06.00-22.00)
|
notturno (22.00-06.00)
|
|
I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività
umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali
|
47
52
57
62
67
70
|
37
42
47
52
57
70
|
|