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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Viste le leggi 13 maggio 1961, n. 469,
26 luglio 1965, n. 966 e 18 luglio 1980, n. 406, nonché il decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, che attribuiscono
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze in materia di prevenzione
e vigilanza antincendio;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito,
con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437, che fa carico al
Ministro dell'interno di emanare la disciplina organica dei servizi di
vigilanza antincendio, da realizzarsi all'interno dell'attività
di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, espresso con nota n. 19/AG85 del 7 gennaio
1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del
4 luglio 1994;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri
con nota n. 46445/4118/27 in data 30 agosto 1994;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Obiettivi)
- La vigilanza antincendio, compito istituzionale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un servizio di
interesse pubblico che, in armonia con gli indirizzi già delineati
in tema di prevenzione incendi dal decreto del Presidente della Repubblica
del 29 luglio 1982, n. 577, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi
di sicurezza ed incolumità delle persone, nonché della
salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente secondo criteri applicativi
omogenei nel territorio nazionale e nel rispetto delle iniziative che
agli stessi fini saranno adottate dalla Comunità economica europea
e da altri organismi internazionali.
Art. 2
(Definizione)
- Per vigilanza antincendio si intende
il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in
cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano
assumere rilevanza tale da
determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili
solo con misure tecniche di prevenzione.
- Il servizio, di cui al comma precedente,
è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari
dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni
di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi
tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi
l'evento dannoso.
Art. 3
(Campo di applicazione)
- Ferme restando le disposizioni che disciplinano
la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza
antincendi che, a termini dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n.
966, debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono
resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo
e trattenimento cosi' come individuati al successivo art. 4 e tipologicamente
definiti e classificati agli articoli 16 e 17 della circolare del Ministero
dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16.
- A termini dell'art. 3, lettera b),
della legge 26 luglio 1965, n. 966, i servizi, da parte del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi a richiesta
di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilità di
uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso
stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.
Art. 4
(Generalità)
- I servizi di vigilanza nei locali di
pubblico spettacolo e trattenimento, a termini dell'art. 2, comma 1,
lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono resi a pagamento
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in esecuzione delle apposite
deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
- L'entità dei servizi viene stabilita
dalla commissione provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal
comandante provinciale dei vigili del fuoco e le relative prescrizioni
sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui
si svolge l'attività.
- Il servizio di vigilanza deve essere
obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività
di pubblico spettacolo e trattenimento:
a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore
a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con
capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza
del pubblico;
c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze,
concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza
superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente
utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza
superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente
utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono,
anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie
lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie
lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
g) locali ove si svolgono trattenimeti danzanti con capienza
superiore a 1.500 persone;
h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico,
ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso
di oltre 10.000 persone.
- Per le finalità di cui all'art.
2, il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle commissioni
provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione
dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attività
di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza
o superficie inferiore a quelle indicate nel comma precedente, quando
l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti
per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile
nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento
sopralluogo da farsi dalla stessa commissione provinciale.
- 5. In ogni caso, nei locali ove non
sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a
garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per
i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L'idoneità
del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio.
Art. 5
(Entità del servizio di vigilanza)
- La commissione provinciale di vigilanza,
sui locali di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall'art.
4 del presente regolamento, delibera l'entità del servizio in
base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità
delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile,
i sistemi di protezione attiva e passiva.
- In ogni caso l'entità minima
dei servizi non potrà essere inferiore a quella riportata nella
tabella allegata al presente regolamento. E' facoltà della commissione
provinciale di vigilanza sentire l'interessato che ne faccia richiesta.
Art. 6
(Competenze degli organi centrali e periferici del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)
- Gli organi centrali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco curano l'indirizzo generale del servizio di vigilanza
ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione
di tale servizio nel territorio di competenza.
- Allorché si renda necessario
svolgere il servizio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, il comandante
provinciale provvederà all'assegnazione dell'incarico privilegiando
la volontarietà della prestazione.
Art. 7
(Modalità di svolgimento del servizio)
- Prima dell'inizio dello spettacolo i
vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficienza
degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità
delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle
prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione
provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio
dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta
a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale
adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773. Analoga informazione è fornita al comando provinciale
dei vigili del fuoco.
- Durante lo svolgimento dello spettacolo,
i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni
di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.
- Al termine dello spettacolo, i vigili
del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attività
per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando
quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non
siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un
rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore;
tale rapporto è acquisito agli atti del comando provinciale dei
vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.
Art. 8
(Adempimenti di enti e privati)
- I gestori di locali di pubblico spettacolo
e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia
prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della
legge 26 luglio 1965, n. 966, sono tenuti a richiedere detto servizio,
presentando domanda nonché attestato del pagamento effettuato
presso la tesoreria provinciale dello Stato, al comando provinciale
vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità previste
dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno cinque giorni prima dell'inizio
dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento
il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata
dal comando provinciale dei vigili del fuoco alle autorità competenti
per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2
della legge 26 luglio 1965, n. 966.
- Il gestore del locale di pubblico spettacolo
e trattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza
antincendio, nonché le eventuali prescrizioni impartite dalla
commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale
di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione
provinciale, la planimetria generale dell'attività in cui sia
riportato l'ubicazione di:
a) mezzi antincendio fissi e mobili;
b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno;
c) luci di sicurezza;
d) quadro elettrico generale;
e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione
d'uso;
- Il gestore comunica il nominativo della
persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e
gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate
le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti:
a) sgombere ed agibili le vie di esodo;
b) efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone
la manutenzione necessaria;
c) efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza
con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche
normative;
d) efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione,
condizionamento e riscaldamento.
- Il gestore cura che tutto il personale
in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili,
al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì,
la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie
schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.
Art. 9
(Abrogazioni di disposizioni)
- Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui
agli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare del Ministero
dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 febbraio 1996
Il Ministro: CORONAS
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