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IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la
legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto l'art. 4 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito nella
legge 27 ottobre 1995, n. 437;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno
1986, n. 317;
Decreta
Art. 1
(Campo di applicazione)
- Il presente
decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi
riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati
locali:
a) teatri;
b) cinematografi;
c) cinema-teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti
ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate
per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi
all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli
o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del
pubblico.
Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso
utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e
pubblico spettacolo.
Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza
non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al
titolo XI dell'allegato.
- Sono esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture
specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere
a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane
per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature
elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché
installate in aree non accessibili al pubblico;
b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di
pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali
in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio
musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in
sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni
canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia
capienza non superiore a 100 persone;
e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento,
automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni
di spettacolo (sale giochi).
- Le disposizioni
del presente decreto si applicano ai locali di nuova realizzazione ed
a quelli esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, già
adibiti ad attività di cui al comma 1, nel caso siano oggetto
di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio
di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi di manutenzione
ordinaria, di cui all'art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978,
n. 457. Nel caso che gli interventi, effettuati su locali esistenti,
comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di
protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche
costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni
del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti
della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso
gli interventi di modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino
un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni
di sicurezza preesistenti.
Art.
2
(Obiettivi)
Ai fini della
prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi
di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei
beni, i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo devono essere
realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine
di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno
del locale;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali
contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il
locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare
in condizioni di sicurezza.
Art.
3
(Disposizioni tecniche)
Ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata
la regola tecnica di prevenzione
incendi allegata al presente decreto.
Art.
4
(Commercializzazione CEE)
I prodotti
provenienti da uno dei Paesi della Unione europea, ovvero originari di
Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di
norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute
equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati
nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more
della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte
e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito
di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è
richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana
vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate
con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del
Ministro dell'Interno:
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito
di reazione al fuoco;
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura
ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
Art.
5
(Disposizioni per i locali esistenti)
I
locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
per i quali le commissioni di vigilanza - di cui all'art. 141 del Regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 733, delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
- hanno rilasciato il prescritto parere favorevole ai fini dell'agibilità',
devono essere adeguati alle disposizioni previste al titolo XIX dell'allegato,
entro i termini ivi stabiliti.
Sono fatte salve le deroghe concesse, ai sensi dell'art. 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, antecedentemente
l'emanazione del presente decreto.
Art.
6
(Deroghe)
Qualora in
ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse
possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola
tecnica allegata al presente decreto, potrà essere avanzata motivata
richiesta di deroga ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modifiche e integrazioni.
Art.
7
(Disposizioni complementari e finali)
Sono
abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite
in materia.
I servizi di vigilanza antincendio, nei locali ricadenti nel campo di
applicazione del presente decreto, sono espletati dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, secondo la vigente normativa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma,
19 agosto 1996
Il
Ministro: NAPOLITANO
allegata regola tecnica
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