 |
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la
legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, ed il relativo regolamento di esecuzione
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.
447;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti di prevenzione
incendi;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, alla definizione
delle modalità e dei contenuti delle domande per l'avvio dei procedimenti
di prevenzione incendi, nonché a stabilire criteri uniformi per
lo svolgimento dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili
del fuoco, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché
la trasparenza e speditezza dell'attività amministrativa;
Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi
di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Decreta
Art.
1
(Domanda di parere di conformità sui progetti)
- La domanda
di parere di conformità sui progetti, di cui all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta
in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso
di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) la specificazione dell'attività principale e delle
eventuali attività secondarie, elencate nella tabella allegata
al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive
modifiche ed integrazioni, interessate dal progetto; c) ubicazione prevista
per la realizzazione delle opere.
- Alla
domanda sono allegati:
a) documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma
di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato 1
al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente
postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della
legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art.
2
(Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione
incendi)
- La domanda
di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione
incendi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia,
di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili
del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso
di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali
attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni,
per le quali si chiede il rilascio del certificato di prevenzione incendi,
nonché la loro ubicazione;
c) estremi di approvazione del progetto da parte del Comando
provinciale vigili del fuoco.
- Alla
domanda sono allegati:
a) copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili
del fuoco sul progetto;
b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato
nell'allegato 2 al presente decreto, atte a comprovare che le strutture,
gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati,
installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa
in materia di sicurezza antincendio;
c) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente
postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della
legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art.
3
(Dichiarazione di inizio attività)
- La dichiarazione
prevista dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una
in bollo, secondo il modello riportato in allegato 3 del presente decreto
e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente
per territorio.
- La suddetta
dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge.
Art.
4
(Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi)
- La domanda
di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata
al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
La domanda deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso
di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali
attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni,
per le quali si chiede il rinnovo del certificato.
- Alla domanda
sono allegati:
a) copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza;
b) dichiarazione del responsabile dell'attività, redatta
secondo il modello riportato in allegato 4 al presente decreto e resa,
secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà;
c) perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei
sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi,
con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista
abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi
della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Tale perizia è redatta secondo
il modello riportato in allegato 5 del presente decreto;
d) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente
postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della
legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art.
5
(Domanda di deroga)
- La domanda
di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, è redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va
indirizzata all'Ispettorato interregionale o regionale dei vigili del
fuoco, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente
per territorio. La domanda deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso
di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali
attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni,
oggetto della domanda di deroga;
c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
d) specificazione delle caratteristiche dell'attività
o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilita' di ottemperare
alle disposizioni di cui alla lettera c).
- Alla domanda
sono allegati:
a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico
abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto
ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla
mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle
misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente
postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della
legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art.
6
(Adempimenti dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco)
- Il Comando
riporta su tutte le copie delle domande, di cui ai precedenti articoli,
la data di presentazione e il numero di protocollo, restituendo all'interessato
la copia prodotta in carta semplice.
- La copia
in bollo della dichiarazione di cui al precedente art. 3, contenente
la data di presentazione della medesima ed il numero di protocollo dell'ufficio,
è restituita all'interessato munita del visto di ricezione del
Comando, quale autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
- Il Comando
provvede a comunicare al richiedente il responsabile del procedimento,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Il parere
di conformità sui progetti e le autorizzazioni in deroga sono
trasmessi agli interessati corredati da una copia della documentazione
graficoillustrativa presentata, munita degli estremi identificativi
del parere o dell'autorizzazione.
- Il Comando
provvede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art.
4, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla domanda,
senza effettuare sopralluogo di verifica.
Art.
7
(Uniformità della durata dei servizi di prevenzione incendi
resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco)
- La durata
dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco, anche al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi
di cui all'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche
ed integrazioni, è riportata nella tabella di cui all'allegato
6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta,
della tipologia e della complessità dell'attività soggetta
a controllo.
- Per le
deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di quella
prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti
attività, maggiorata del cinquanta per cento.
- Qualora
la richiesta interessi più attività singolarmente elencate
nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982,
e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio è
pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per
ogni singola attività.
Art.
8
(Disposizioni finali)
- Qualora
l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti
con il Comando, ne fa specifica indicazione, nelle forme di legge, in
calce alla domanda.
- Il presente
decreto entra in vigore nel medesimo giorno di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 4 maggio
1998
Il Ministro
dell'interno Napolitano
Il Ministro
per la funzione pubblica Bassanini
allegati
|