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Art.
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(Intervento su immobili adibiti a teatri)
- In attesa
dell’adozione della legge di disciplina generale dell’attività
teatrale, è istituito, nell’ambito del Fondo di intervento di
cui all’articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale
per l’apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori
di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili
stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri
soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi
in conto capitale ed è erogato sulla base dei criteri predeterminati
dall’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
- Il tasso
di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale
di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con l’Autorità di Governo competente in materia di
spettacolo.
2 bis. "Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per
la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti
per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti
di eerogazione sono stabiliti con decreto dall'Autorità di Governo
competente in materia di spettacolo"
- Alla
costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale
del Fondo d’intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi,
mediante individuazione nell’ambito delle disponibilità esistenti
nel Fondo d’intervento di cui all’articolo 2 della legge 14 agosto 1971,
n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni
nell’ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello
spettacolo, si provvede con decreto dell’Autorità di Governo
competente in materia di spettacolo.
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(1) Comma aggiunto dall'art.1 - comma 2 della Legge 15 dicembre 1998,
n.444
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