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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996,, n. 52, legge comunitaria per il 1994,
ed in particolare l'articolo 32;
Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene
dei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 96/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante
deroga a talune norme della direttiva 93143/CEE, con riguardo al trasporto
marittimo di oli e grassi liquidi sfusi;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto
il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777,
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 febbraio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione
dei 16 maggio 1997;
Sulla proposta dei Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro
e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art.
1
(Campo di applicazione)
- Il presente
decreto stabilisce, fatte salve le disposizione previste da norme specifiche,
le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità
di verifica dell'osservanza di tali norme.
Art.
2
(Definizioni)
- Ai fini
dei presente decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene":
tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità
dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive
alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione
e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione,
la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la
distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa
la somministrazione, al consumatore;
b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con
o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti
attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione,
il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la
manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione,
di prodotti alimentari;
c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consuma umano dal
punto di vista igienico;
d) autorità competente: il Ministero della sanità,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le
unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria
alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.
Art.
3
(Autocontrollo)
- Il responsabile
dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione,
la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la
distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura compresa
la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo
igienico.
- Il responsabile
della industria alimentare deve individuare nella propria attività
ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti
e deve garantire che siano individuato, applicate, mantenute ed aggiornate
le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi
su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo
dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi
per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati,
cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e
di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo
e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti
critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
- Il responsabile
dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità
competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la
natura, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di cui al
comma 2.
- Qualora
a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria
alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato
per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione
e di quelli ottenuti in condizione tecnologiche simili informando le
autorità competenti sulla natura dei rischia e fornendo le informazioni
relative al ritiro degli stessi, il prodotto ritirato dal commercio
deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità
sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della
stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo
umano o trattato in modo da garantire la sicurezza; le spese sono a
carico dei titolare dell'industria alimentare.
- Le industrie
alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte
salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché
non costituiscano restrizione, o ostacolo agli scambi; modifiche a tali
disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro
della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie.
Art.
4
(Manuali di corretta prassi igienica)
- Al fine
di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, possono
essere predisposti manuali di, corretta prassi igienica tenendo conto,
ove necessario, dei Codice internazionale di prassi raccomandato e dei
principi generali di igiene dei Codex Alimentarius.
- L'elaborazione
dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori dell'industria
alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali le
autorità competenti e le associazioni dei consumatori, in consultazione
con i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se necessario,
dei Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali
di igiene dei Codex Alimentarius.
- I manuali
di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente nazionale
italiano di unificazione (UNI).
- Il Ministero
della sanità valuta la conformità all'articolo 3 dei manuali
di cui ai commi I e 2 secondo le modalità da esso stabilite e,
se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione europea.
- Ai fini
dell'attuazione delle nonne generali di igiene e della predisposizione
dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie alimentari possono
tenere anche conto delle norme europee della serie EN 29000 ovvero ISO
9000.
Art.
5
(Controlli)
- Il controllo
ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le prescrizioni
previste dall'articolo 3, si effettua conformemente a quanto previsto
dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo si
deve tenere conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo
4.
- Gli incaricati
del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione generale
dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione
alle, attività svolte dall'industria alimentare, prestando una
particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati,
al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica
siano state effettuate correttamente dal responsabile.
- Al fine
di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei
prodotti alimentari si tiene conto dei tipo di prodotto, del modo in
cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione
cui esso è sottoposto prima della vendita o della fornitura,
compresa la somministrazione al consumatore, nonché delle condizioni
in cui è esposto o in cui è immagazzinato.
- I locali
utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel
decreto dei Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 dei 7 novembre
1995; tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione
al rischio.
- Il controllo
di prodotti alimentari in importazione si effettua in conformità
al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Art.
6
(Educazione sanitaria in materia alimentare)
- Il Ministero
della sanità, d'intesa con le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano e le unità sanitarie locali, promuove campagne
informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di corretta
alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione,
nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti
di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività
didattiche previste dalla programmazione annuale.
Art.
7
(Modifiche di talune disposizioni preesistenti)
- All'articolo
4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo la parola;
"alimentazione" sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti destinati
a venire a contatto con sostanze alimentari" e, dopo la parola: "campioni"
le parole: "delle sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di
tali sostanze, materiali e oggetti".
- All'articolo
2-bis, comma 1, lettera a), del decreto dei Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 777, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le parole: "di zinco".
Art.
8
(Sanzioni)
- Salvo
che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare
è punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni
a lire dodici milioni per inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo
3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni
a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del
sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni
a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal
commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.
- L'Autorità
incaricata delcontrollo procede all'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile dell'industria
alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento
delle norme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine
prefissato.
- Il mancato
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione
dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3, comma
4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e
la sicurezza dei prodotti alimentari con arresto fino ad un anno e l'ammenda
da lire seicentomila a lire sessanta milioni.
Art.
9
(Norme transitorie e finali)
- Le industrie
alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro
dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fare eccezione per
quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche,
le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.
- Nella
applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato,
alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della
legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai
sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione,
la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi
di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute
nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio
tiene conto degli effettive necessità connesse alla specifica
attività.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 26 maggio 1997
SCALFARO
PRODI,
Presidente dei Consiglio dei Ministri
BINDI,
Ministro della sanità
BERSANI,
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DINI,
Ministro degli affari esteri
FLICK,
Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI,
Ministro del tesoro
PINTO,
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
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