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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge. 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa,
ed in particolare l'articolo 12, commi 1, lettere a), n) e q) e 3, nonché
l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, recante trasformazione
dell'ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella fondazione
Scuola nazionale di cinema;
Vista il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante riordino degli
organi collegiali operanti presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri
- Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera
a), della legge n. 59 del 1997;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante trasformazione
dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata
denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge h. 59 del 1997;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante trasformazione
in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico",
a nonna dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59
dei 1997;
Vista il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante trasformazione
in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate,
a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;
Rilevato, in particolare, che l'articolo 11, comma 3, della citata legge
n. 59 del 1997 prevede che: "Disposizioni correttive e integrative ai
decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi
principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno
dalla data della loro entrata in vigore";
Considerato che appare necessario apportare disposizioni correttive e
integrative ai citati decreti legislativi, al fine di meglio definire
la struttura degli enti trasformati e consentire una più razionale
definizione delle competenze e delle procedure dei residui organi collegiali
operanti presso il Dipartimento dello spettacolo;
Vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 3 settembre 1998;
Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale,
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 dicembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica.
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art.1
(Modifiche al decreto legislativa 18 novembre 1997, n 426)
- All'articolo
9 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla
seguente:
"b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità
istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale,
negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attività culturali, con riferimento al Fondo unico della spettacolo;";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma
1, lettera b), la Scuola nazionale di cinema presenta ogni tre anni,
entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento,
un programma delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione
delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità
istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento
della quota del Fondo unico per le spettacolo destinato al cinema, è
assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto
dei Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia
triennale, salvo revoca o modificazioni.".
- In sede
di prima applicazione, il programma dell'attività di cui all'articolo
9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, è
presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art.2
(Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.19)
- Dopo
il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998,
n. 19, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della
società di cultura nei settori della musica, della danza e del
teatro, di cui all'articolo 13, è stanziato un contributo ordinario,
con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente,
alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al
teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.
1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto
previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1-bis, è assegnato,
sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale,
salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la
società di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre
dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle
attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse
necessarie al perseguimento delle finalità nei settori di attività
indicati al comma 1-bis.
1- quater. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della
società di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra
internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario,
con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo
destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per
cento di tale fondo, è assegnato, sentita la commissione consultiva
per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.".
- In sede
di prima applicazione, i programmi di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n.19, sono presentati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art .3
(Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.20)
- All'articolo
8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.20, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"b) i contributi ordinari dello stato, destinati alle finalità
istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale,
negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo,
nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1,
lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno
antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività
con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie
al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo
è assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme
indicate al comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per
il teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.".
Art. 4
(Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi)
- All'articolo
48 della legge 4 novembre 1965, n.1213, come modificato dall'articolo
3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'articolo
5.";
b) al comma 2, le parole: "dell'Autorità di Governo competente
in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro
per i beni e le attività culturali, è presieduta dal capo
del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. La commissione è integrata, per i fini di cui all'articolo
5, da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei
film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori
cinematografici."
- Alla
legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"L'attestato di qualità è rilasciato, per ogni semestre,
ad un numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge,
ivi compresi quelli di cui all'articolo 18, annualmente stabilito con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.";
b) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5 è sostituito
dal seguente: "L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato
nei casi in cui vi sia preventiva indicazione della commissione consultiva
per il cinema, formulata in sede di espressione di parere favorevole
alla concessione di benefici, ovvero quando vi sia motivata richiesta
del capo del Dipartimento dello spettacolo. Qualora i benefici siano
stati già concessi, l'accertamento della mancanza dei requisiti
ne comparta la decadenza.";
c) nel primo comma dell'articolo 11, le parole: "in ciascun trimestre"
sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun semestre";
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Incentivi alla produzione). - 1. A favore dei produttori dei
film di cui agli articoli 4, commi 4,5 , 6 - con esclusione dei cortometraggi
- e 8, è concesso dal Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 48,
un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli
nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due
anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato
dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono definiti
la misura del contributo, le modalità di erogazione del medesimo,
le finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, nonché
la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista
e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani.";
e) all'articolo 18, primo comma le parole: "sentito il
parere di una delle commissioni di cui all'articolo 46 se a lungometraggio,
e della commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio,", sono
sostituite dalle seguenti: "sentito il parere della commissione di cui
all'articolo 48,"; al terzo comma, le parole: "commissione di cui all'articolo
49", sono sostituite dalle seguenti: "commissione di cui all'articolo
48";
f) il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità
pubblicitarie, che devono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza,
carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è
affidato, ove richiesto dal capo del Dipartimento dello spettacolo,
alla commissione di cui all'articolo 48.";
g) l'articolo 46, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, è abrogato.
3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 7 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2,
lettera d), fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto, e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico
anteriormente a tale data.
Art.
5
(Commissione consultiva per il cinema)
- La commissione
consultiva per il cinema, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione
dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali
in materia di cinema. In particolare, essa esprime parere:
a) in ordine al riconoscimento della qualifica di: "film di interesse
culturale nazionale", ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 7, della legge
4 novembre 1965, n. 1213;
b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature,
nonché alla selezione dei progetti di opere filmiche, di cui
all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'articolo 45
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge.
- Alla
legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 4 le parole: "su conforme parere
della sottocommissione di cui all'articolo 30." sono sostituite dalle
seguenti: "con provvedimento del capo dei Dipartimento dello spettacolo.";
b) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis. La presenza dei requisiti per il riconosci-mento della nazionalità
italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata
dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione
resa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione
della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale
al riconoscimento di nazionalità italiana.";
c) all'articolo 19, quarto comma, le parole: "sentito il parere
della sottocommissione istituita nell'ambito della commissione centrale
per la cinematografia a norma dell'articolo 3,", sono sostituite dalle
seguenti: "con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo;";
d) al terzo comma dell'articolo 28, le parole: "sentita la commissione
centrale per la cinematografia" sono soppresse, ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "I premi sono concessi su conforme parere
della commissione consultiva per il cinema."; all'ottavo comma del medesimo
articolo 28 le parole: "su proposta della commissione centrale per la
cinematografia" sono soppresse;
e) il nono comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
"La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre
di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in numero definito
ogni tre anni con decreto del Ministro per ì beni e le attività
culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare riferimento
alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature
premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati,
da non più di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti
selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza entro un anno
dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro
per i beni e le attività culturali sono fissati i criteri, i
requisiti e le modalità per la concessione dei benefici di cui
al presente comma.";
f) nel comma 1 dell'articolo 44, le parole: "sentita la commissione
centrale per la cinematografia,", sono sostituite dalle seguenti: "sentita
la commissione consultiva per il cinema,";
g) nel primo comma, lettera c), dell'articolo 45, le parole:
"delle iniziative promozionali, culturali e informative", sono soppresse.
Art. 6
(Commissione per il credito cinematografico)
- La commissione
per il credito cinematografico, di cui all'articolo 1, comma 59, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine:
a) alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di opere
filmiche assistite dal Fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge I' marzo 1994, n. 153;
b) alla definizione della misura del contributo in conto interessi
sui mutui contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel
settore della cinematografia.
- L'articolo
19, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 12131 è sostituito
dal seguente:
"La quota di partecipazione del coproduttore non può essere inferiore
al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione
per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale,
la compartecipazione tra imprese italiane e straniere, può essere
autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentita la commissione, per il credito cinematografico, per
singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.".
3. All'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso
dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora
il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto
previsto dall'articolo 17, comma 6-bis.".
Art.
7
(Modifiche al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134)
- Dopo
il comma 1 dell'articolo 6 dei decreto legislativo 23 aprile 1998, n.
134, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'identificazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene
sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta,
della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede.
1-ter. Al fine di agevolare la costituzione dei proprio patrimonio,
gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare
a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni
statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione
del decreto di identificazione.".
- L'articolo
4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Contributi in conto interessi). -1. A decorrere dal
I' gennaio 1999, è istituito un Fondo per la concessione di contributi
in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), dei decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono
contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilità del
Fondo è costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito
del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività
culturali. sono disposti i criteri, le modalità ed i requisiti
per l'accesso al Fondo di cui al comma 1."
- All'articolo
2, comma 1, dei decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, già
modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n.
134, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ad
altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza,
identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro
per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle
categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800,
e successive modificazioni.".
Art.
8
(Commissione consultiva per il teatro)
- La commissione
consultiva per la prosa di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in: "commissione
consultiva per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine alla
valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative
culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere
sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed
erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con
le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo;
b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione
"Istituto nazionale per il dramma antico", alla "Società di cultura
la Biennale di Venezia", relativamente al settore teatro, ed alla Accademia
nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico";
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori
e soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla
base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e
le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n.400.
Art. 9
(Commissione consultiva per la musica)
- La commissione
consultiva per la musica, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreo-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione
degli aspetti qualificativi dei progetti e delle iniziative culturali
in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto
1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed
erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori Disciplinati
dalla legge 14 agosto 1967, n. 800;
b) in ordine alla parte dei contributo assegnato alle Fondazioni
lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del
programma di attività;
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore
delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani
musicisti, cantanti ed esecutori, nonché di orchestre giovanili
e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività
culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art.
10
(Commissione consultiva per la danza)
- La commissione
consultiva per la danza, di cui all'articolo, comma 6, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione
degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali
in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti
qualitativi;
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed
erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza;
b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine
a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 9.
- Anche
al fine di definire la percentuale dei Fondo unica per lo spettacolo
destinata alle attività di danza, il Ministro per i beni e le
attività culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali
di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi
dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori della spettacolo
e valutato quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge
20 aprile 1985, n. 163.
Art. 11
(Disposizioni finali)
- Per far
fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni
di cui all'articolo 1, commi 59 e 60 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, e della commissione di cui all'articolo 48 della legge 4 novembre
19659 m 1213, il Ministro per ì beni e le attività culturali
può, con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota
del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 2, secondo comma,
della legge 30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto
dall'articolo 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
- Al fine
della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il
Ministero per i beni e le attività culturali e per consentire
il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e
le attività culturali può conferire ulteriori incarichi,
comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero
per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 5
della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre
al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi
di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attività
culturali.
- La concessione
di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori
della cinematografia, è riferita esclusivamente ai film ammessi
al Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 dei decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994,
n. 153. In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 31-bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui
contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali sono definite le condizioni
la misura e le modalità di erogazione dei contributi.
- All'articolo
4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"4-bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici
superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si
applicano le disposizioni vigenti al momento dì avvio del procedimento.".
Art 12
Abrogazioni
- Sono
abrogati:
a) la legge 4 aprile 1940, n. 406, recante: "Classificazione
delle sale cinematografiche",
b) il decreto legislativo 3 maggio 1948, n- 534, recante: "Provvidenze
a favore della cinematografia a passo ridotto";
c) la legge 14 febbraio 1963, n. 76, recante: "Modifiche alle
norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia";
d) la legge 11 agosto 1964, n. 642, recante: "Norme concernenti
le provvidenze in favore della cinematografia";
e) gli articoli 3, 10, l1, undicesimo comma, 13, commi dal primo
al quinto, 20, 22, 27, commi dall'ottavo al quattordicesimo, 28, commi
quarto, quinto e sesto, 42, 45, primo comma, lettere da f) ad o), t)
e z), e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
f) la legge 30 novembre 1973, n. 818, recante: "Disposizioni
per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti
nel settore dello spettacolo";
g) la legge 23 luglio 1980, n. 379, recante: "Integrazione alle
disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
concernente finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche
e culturali";
h) la legge 29 dicembre 1988, n. 555, recante: "Disposizioni
in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo";
i) gli articoli 16, cornma 2, 17, comma 5, e 26, commi
3 e 7, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1O marzo 1994, n. 153.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1998
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
MELANDRI, Ministro per i beni e le attività culturali
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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