Normativa | Leggi in archivio
   
 

Decreto Legislativo dell'8 gennaio 1998 n.3
Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della Legge 15 marzo 1997 n.59
(Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998)


.....omissis.....


Art. 4
(Commissione apertura sale cinematografiche)

  1. L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n.1213, come modificato dalla legge 1 giugno 1975, n.287, è sostituito dal seguente:
    "Art.52 (Commissione apertura sale cinematografiche) - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 è rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorità di Governo competente in materida di spettacolo, così composta
    :
    a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
    b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
    c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
    d) un rappresentante dei produttori di film.
    2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative."

  2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337.

  3. All'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n.1213, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, dopo le parole: "Autorità compentente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";
    b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo compentene in materia di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma1.";
    c) al comma 4, le parole: "L'autorizzaazione per l'attività" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attività".

  4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n.1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n.193, è abrogato.

4bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a 1300 posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento. (1)

.....omissis.....

_________________
(1) Comma aggiunto dall'art.11 - comma 4 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1998, n.492