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Decreto
Legislativo dell'8 gennaio 1998 n.3
Riordino
degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma
1, lettera a), della Legge 15 marzo 1997 n.59
(Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998)
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.....omissis.....
Art.
4
(Commissione apertura sale cinematografiche)
- L'articolo
52 della legge 4 novembre 1965, n.1213, come modificato dalla legge
1 giugno 1975, n.287, è sostituito dal seguente:
"Art.52 (Commissione apertura sale cinematografiche) - 1. L'autorizzazione
di cui all'articolo 31 è rilasciata sentito il parere di una
commissione, nominata dall'Autorità di Governo competente in
materida di spettacolo, così composta:
a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del
medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
d) un rappresentante dei produttori di film.
2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati
su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente
rappresentative."
- L'accertamento
dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene
per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni
alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli,
anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle
commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento
di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n.635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti
autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare
a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza
di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n.127. Le commissioni provinciali di vigilanza,
anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni
pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti
tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco
di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337.
- All'articolo
31 della legge 4 novembre 1965, n.1213, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "Autorità compentente
in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei
soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore
a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ",
qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con
regolamento adottato dall'Autorità di Governo compentene in materia
di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni
nei casi previsti dal comma1.";
c) al comma 4, le parole: "L'autorizzaazione per l'attività"
sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attività".
- Il regio
decreto-legge 10 settembre 1936, n.1946, convertito dalla legge 18 gennaio
1937, n.193, è abrogato.
4bis.
Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici
superiori a 1300 posti, avviati in data anteriore a quella di entrata
in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le
disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art.11 - comma 4 del Decreto Legislativo 21 dicembre
1998, n.492
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