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IL
MINISTRO
delegato per lo spettacolo
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
in legge 1 marzo 1994, n. 153;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni,
in legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1994;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996, recante
modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 settembre 1994;
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996
recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri
al Ministro Walter Veltroni in materia di spettacolo e sport";
Sentita la commissione consultiva per il cinema nella seduta del 4 maggio
1998;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della
sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998 e del 31 agosto
1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota n. 614/GA31/12 del 29 settembre 1998;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art.
1
(Ambito di applicazione )
-
Ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come
modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili
da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché la
ristrutturazione o l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività,
sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità di Governo competente
in materia di spettacolo, nei casi in cui la capienza complessiva sia
o divenga superiore, indipendentemente dal numero delle sale, a 1.300
posti.
-
E' necessaria l'autorizzazione anche nei seguenti casi:
a) per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici,
allorché la capienza complessiva del medesimo è superiore a 1.300 posti;
b) qualora due o più sale, che hanno capienza complessiva superiore
a 1.300 posti, siano comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare,
ancorché non comunicanti ovvero dotate di separati ingressi su spazi
pubblici.
Art.
2
(Definizioni)
-
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno
schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinemateatro, lo spazio di cui alla precedente lettera
a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche
alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante
la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente
allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche
adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto
il profilo strutturale, e tra loro comunicanti; d) per arena, il cinema
all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 1
giugno e il 30 settembre, allestito su un area delimitata ed appositamente
attrezzata per le proiezioni cinematografiche.
-
Per il calcolo dei posti esistenti, vanno considerate le sale che, autorizzate
o meno ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
e successive modificazioni, abbiano svolto nell'anno solare precedente
la richiesta di autorizzazione, attività di programmazione cinematografica
non inferiore a centoventi giorni. Sono comprese nel computo le sale
autorizzate e non ancora in attività e sono esclusi dal computo le arene
ed i cinema ambulanti. Il calcolo dei posti e' effettuato con riferimento
a quelli assentiti sulla base delle vigenti norme di sicurezza per i
locali di pubblico spettacolo.
- Ai
fini dell'applicazione del presente regolamento, le situazioni di fatto
e di diritto sono verificate con riferimento alla data di presentazione
della domanda di autorizzazione.
Art.
3
(Autorizzazione)
-
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata in presenza dei
seguenti requisiti tecnici:
a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione
sonora stereofonica;
b) aria condizionata e riscaldamento;
c) cassa automatica;
d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri
e con distanza fra le file non inferiore a centodieci centimetri;
e) almeno due servizi complementari in favore degli spettatori,
tra quelli indicati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 30 ottobre 1996, n. 683.
-
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata:
a) nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche, e che confinano
con comuni anch'essi sprovvisti di sale cinematografiche con capienza
superiore a 150 posti;
b) nei comuni provvisti di sale cinematografiche, allorché il
quoziente regionale sia inferiore al quoziente d'area. Il quoziente
regionale e' inteso come il rapporto fra la popolazione residente ed
il numero dei posti delle sale, anche comprese in complessi multisala,
presenti nella regione; il quoziente d'area e' inteso come il rapporto
fra la popolazione residente nel comune nel quale si intende ubicare
l'insediamento e nei comuni limitrofi ed il numero dei posti delle sale
nei medesimi ubicate, determinato sommando i posti compresi in complessi
multisala nella loro totalità, ed i posti in complessi aventi una unica
sala al cinquanta per cento del loro numero complessivo.
- L'autorizzazione
di cui al comma 1 è concessa, per sale con capienza fino a 2.000 posti,
a condizione che almeno il quindici per cento dei posti da realizzarsi,
distribuiti in non meno di tre sale, vengano destinati stabilmente alla
proiezione di opere cinematografiche italiane e di Paesi dell'Unione
europea. Per sale superiori a 2.000 posti la condizione e' elevata al
venti per cento dei posti da realizzarsi.
-
L'autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui ai commi 2
e 3, nei casi in cui venga chiesta autorizzazione per lo stesso numero
di posti di una o più sale contestualmente chiuse, nell'ambito dello
stesso comune ed a condizione che tali posti non si aggiungano ad altri
posti in sale o complessi multisala già esistenti.
-
Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di centri
commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o nell'ambito di parchi permanenti
attrezzati con strutture stabili per il tempo libero con finalità culturali
o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, si prescinde dai criteri
di cui al comma 2, se il numero complessivo di posti non è superiore
a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di due chilometri dalla
più vicina sala con numero di posti superiore a 1.300. Resta fermo quanto
previsto dal comma 3.
-
Per due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
l'autorizzazione e' concessa, in deroga ai criteri di cui al comma 2,
e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, per complessi multisala
aventi una capienza massima di 3.000 posti, da realizzarsi in province
sprovviste di sale superiori a 1.300 posti, ubicati nelle regioni rientranti
nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento CEE 20 luglio 1993,
n. 2081, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
-
Per le autorizzazioni alla apertura di arene con capienza superiore
a 1.300 posti, fermi i limiti temporali di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d), si applicano i criteri di cui al comma 2. L'autorizzazione
ha efficacia per il solo anno in cui essa e' rilasciata.
Art. 4
(Elenco delle sale cinematografiche)
- Ai
fini dell'attuazione del presente regolamento, nonché di rilevazione
statistica e di vigilanza sull'andamento dell'esercizio cinematografico,
e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
dello spettacolo, l'elenco delle sale cinematografiche, nel quale vengono
annotati i dati, suddivisi su base regionale, provinciale e comunale,
delle sale esistenti e di nuova apertura, con riferimento ai posti consentiti
in base alle vigenti norme di pubblica sicurezza, alle indicazioni relative
all'esercente, e alle relative variazioni.
-
Le prefetture, nel caso in cui sia stata convocata la conferenza di
servizi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3, ovvero i comuni, comunicano alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, l'apertura e la chiusura
di sale cinematografiche, unitamente alle indicazioni di cui al comma
1.
Art.
5
(Procedimento di autorizzazione) (1)
- Le
domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 1 devono
contenere le indicazioni relative al soggetto richiedente e la denominazione
che si intende assegnare al cinema o cinemateatro, con obbligo di comunicare
le successive variazioni.
- Le
domande devono essere presentate, in regola con l'imposta di bollo,
al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, corredate dalla seguente documentazione:
a) una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, con
la quale l'interessato dichiara la sussistenza di tutti i provvedimenti
autorizzativi richiesti dalla legge per l'apertura della sala cinematografica,
ivi compresi la concessione edilizia, ovvero il parere favorevole emesso
dalla commissione edilizia, la determinazione assunta sul progetto dalla
commissione provinciale di vigilanza, nonché le eventuali determinazioni
positive concordate nella conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, con particolare
riferimento al numero di posti assentiti;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni,
comprovante: 1) il titolo di disponibilità dell'area, ove si tratti
di una nuova costruzione, o dell'immobile ove si tratti di locale già
esistente; 2) la distanza dalla più vicina sala cinematografica, ove
necessario; 3) la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'articolo
3, comma 1, con indicazione dei tipi e modelli previsti; 4) il numero
degli abitanti ed il numero dei posti, presenti nella regione, nonché
il numero dei residenti del comune nel quale si intende ubicare l'insediamento
e dei comuni limitrofi ed il numero dei posti, distinguendo quelli compresi
in complessi multisala, esistenti nel medesimo territorio;
c) nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, atto con sottoscrizione
autenticata nelle forme di legge, con il quale l'interessato si obbliga
al rispetto delle condizioni ivi previste;
d) nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, dichiarazione di chiusura
di altra sala, con indicazione del numero dei posti cessati dall'esercizio.
-
La istanza, con la documentazione allegata, è sottoposta, rispettando
l'ordine cronologico di ricezione, al parere della commissione apertura
sale cinematografiche, prevista dall'articolo 52 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, che si pronunzia entro quarantacinque giorni, trascorsi
i quali si prescinde dal parere.
- Il
provvedimento di autorizzazione è adottato dal capo del Dipartimento
dello spettacolo entro venti giorni dal termine di cui al comma 3.
- Le
modifiche della titolarità della gestione della sala autorizzata, ed
ogni altra variazione interessante l'autorizzazione, sono comunicate
al Dipartimento dello spettacolo per le annotazioni e l'aggiornamento
dei propri atti.
-
Con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo, l'efficacia
dell'autorizzazione può essere sospesa, ove venga rappresentata la mancanza
di alcuno dei requisiti, dei presupposti o delle condizioni necessarie
per l'ottenimento del provvedimento, al fine di svolgere i conseguenti
accertamenti.
_________________
(1) Le domande di cui al comma 2 devono essere inviate al Ministero per
i Beni e le Attività culturali - Dipartimento dello Spettacolo.
L'art.3 della Legge 4 gennaio 1968 n.15, richiamato alla lettera a) del
comma 2, è stato abrogato con D.P.R. 20/10/98 n.403. Valgono pertanto
le norme di cui all'art.1 e 2 del citato D.P.R. 403/98 (dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà).
Art. 6
(Efficacia dell'autorizzazione)
- L'autorizzazione
di cui all'articolo 1 cessa di avere efficacia nel caso in cui i lavori
non abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione
del provvedimento da parte degli interessati, e non siano conclusi entro
diciotto mesi decorrenti dalla medesima data.
- Gli
interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori possono
richiedere una proroga, di durata non superiore a tre mesi, mediante
l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilita' dell'inizio dei
lavori per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Non e' ammessa
proroga nei casi in cui l'inizio dei lavori sia impedito dalla mancanza
di autorizzazioni o altri atti amministrativi di assenso, comunque denominati.
-
Nei medesimi casi di cui al comma 2, potranno essere concesse proroghe
per l'ultimazione dei lavori, qualora richieste prima della scadenza
del termine, per il periodo massimo di ulteriori diciotto mesi, decorrenti
dall'adozione dell'atto di proroga.
Art. 7
(Decadenze)
-
Il titolare di autorizzazione ha l'obbligo di comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, ed al comune
ogni periodo di sospensione della attività superiore a sei mesi, specificandone
il motivo. A pena di decadenza della autorizzazione, la comunicazione
deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
o direttamente presentata, non oltre i trenta giorni successivi alla
sospensione dell'attività.
-
La inattività della sala cinematografica autorizzata, prolungata per
un periodo superiore ad un anno, comporta la decadenza della relativa
autorizzazione. La decadenza e' dichiarata, anche su istanza di terzi,
dal capo del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, sentita la commissione apertura sale cinematografiche,
ed e' comunicata al comune.
Art. 8
(Disposizioni
transitorie e finali)
-
I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994
recante: "Determinazione dei criteri per la concessione della autorizzazione
all'apertura di sale cinematografiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 282 del 2 dicembre 1994, e 13 maggio 1996, di modifica del precedente,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996, sono
abrogati.
-
Per i procedimenti di autorizzazione, iniziati prima del 29 gennaio
1998, relativi a complessi con capienza superiore a 1.300 posti, per
i quali vi sia stato, entro la predetta data, il rilascio del parere
preliminare, già previsto dai decreti indicati al comma 1, l'autorizzazione
può essere rilasciata sulla base della previgente disciplina, salvo
il rispetto della riserva dei posti di cui all'articolo 3, comma 3,
ed a condizione che il relativo procedimento si completi entro il 31
marzo 1999.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
29 settembre 1998
Il Ministro: Veltroni
Visto,
il Guardasigilli: Flick
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