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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975. n. 805;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni.
dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa,
ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera a). che
conferisce delega al Governo per razionalizzare l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso
il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri;
Ritenuto di dover procedere al riordino dell'organizzazione amministrativa
statale nei settori dei beni culturali e delle attività culturali,
al fine di conseguire l'accorpamento delle funzioni in atto esercitate
dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché dal Dipartimento
dello spettacolo e dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi
sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 31 luglio 1998;
Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale.
istituita al sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente dei Consiglio dei Ministri e del Ministro
per i beni culturali e ambientali; delegato per lo spettacolo e lo sport,
di concerto con i .Ministri del tesoro del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali
EM
A N A
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1
(Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali)
- Nel quadro
delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e
dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea,
è istituito il Ministero per i beni e le attività culturali,
di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni
del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali.
Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della
programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti
locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni
di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e
ambientali, per la più ampia promozione delle attività
culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione
alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.
- Ai fini
del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art.
2
(Attribuzioni del Ministero)
- Al
Ministero sono devolute:
a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali
e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto
speciale, delle province autonome e degli enti locali al sensi della
legislazione vigente;
b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport
e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995,
n. 97, convertito, con modificazioni. dalla legge 30 maggio 1995, n.
203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
- Il Ministero
esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti
materie:
a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei
beni ambientali;
b) promozione delle attività culturali in tutte le loro
manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali,
musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo,
inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti
plastiche e figurative, al design industriale;
c) promozione del libro, della lettura e delle attività
editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici
e bibliotecari nazionali;
d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa
l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la
progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate
ad attività culturali;
e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie
di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti
culturali;
f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero,
salve le attribuzioni dei Ministero degli affari esteri e d'intesa con
lo stesso;
g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.
- Sono
trasferiti al Ministero:
a) gli uffici dei Ministero per i beni culturali e ambientali;
b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per
i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica
sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Sono attribuiti
al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati
alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo
11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e
ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento
e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).
Art.
3
(Il Ministro)
- Il Ministro
per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro".
è l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero,
ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la
rispondenza a questi dei risultati conguiti.. Il Ministro è componente
del CIPE.
- Per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro
il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello
spettacolo di cui all'articolo 1. comma 67, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650. e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui
all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
è presieduta dal segretario generale del Ministero.
- Il Ministro.
anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo
155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 approva il programma
triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il
Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma è aggiornato annualmente
con le medesime procedure.
- Al Ministro
risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico
istituito dal decreto dei Ministro per i beni culturali e ambientali
in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 64
del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì il servizio di
controllo interno.
Art. 4
(Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnico-scientifici)
- Il Consiglio
per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: "Consiglio",
è presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati
tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalità
della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché da tre rappresentanti
del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio
elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta
un regolamento interno.
- I componenti
del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati
una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste
dall'articolo 2195 del codice civile, né essere amministratori
o far parte di consigli di amministrazione di società
che esercitino le medesime attività. Essi inoltre non possono
costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero
o, nelle materie di competenza dei Consiglio, con altri soggetti pubblici
e privati.
- Presso
gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano. in relazione alle
materie di loro competenza, comitati tecnico-scientifici con funzioni
consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano
le disposizioni di cui al comma 2.. Il numero e la composizione dei
comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 1.
- Al Consiglio
e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuite le competenze spettanti,
rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali
e ai comitati di settore, ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
- Sino alla
costituzione del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici continuano
ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali
e i comitati di settore. di cui agli articoli 3 e 7 dei decreto dei
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
- Con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 23 agosto
1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del
Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme
di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo.
Art. 5
(Il segretario generale)
- Il segretario
generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento
dell'unità dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria
per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo
3; coordina gli uffici e le attività dei Ministero; vigila sulla
loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro;
partecipa alle riunioni del Consiglio e dei Comitato di cui all'articolo
3, comma 2.
- Il segretario
generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione
attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo
11, comma 1.
- L'incarico
di segretario generale è conferito ai sensi dell'articolo 19.
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 6
(Organizzazione del Ministero)
- Il Ministero
è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione
politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle
strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.
- Il
Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali
generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demoetnoantropologici,
architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee,
beni paesaggistici, beni librari. editoria di elevato valore culturale,
istituzioni culturali, beni archivistici, attività dì
spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'articolo
2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione
e riordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola
nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle soprintendenze
di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. in
archivi di Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche
pubbliche statali. nonché i musei dotati di autonomia ai sensi
dell'articolo 8.
- Restano
in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato. alla
Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui gli
articoli 12,17, 23, 24, 27 e 29 dei decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805.
- Presso
il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi
con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la
formazione degli archivi, di ricerca e studio di applicazione di nuove
tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate
con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi
provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di
cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo
svolgimento di compiti di studio, ricerca. sperimentazione e documentazione,
consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati,
elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.
Art. 7
(Il soprintendente regionale)
- In ogni
regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Sardegna al dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle
arti di cui alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997. pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997, è conferito,
previa comunicazione al presidente della regione, con decreto
dei Ministro. l'incarico aggiuntivo dì soprintendente regionale
per i beni culturali e ambientali.
- Il soprintendente
regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti
nella regione di cui all'articolo 30 comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805. A tal fine provvede:
a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie
e straordinarie. individuando le priorità sulla base delle
indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte
ai fini dei programmi di cui all'articolo 3, comma 3;
b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi dei Ministro
e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;
c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze
e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.
- Il soprintendente
regionale formula agli organi centrali, sentite le soprintendenze competenti,
le proposte per l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 5 della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, e di cui all'articolo 82, comma 2, lettera
a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e segnala ogni elemento utile al fini dell'esercizio della facoltà
di cui all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
- Il soprintendente
regionale è componente della commissione di cui all'articolo
154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del
Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.
- Per il
periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è attribuito
al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo
24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi
di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite
del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato,
a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 8
(Soprintendenze e gestioni autonome)
- Con i
provvedimenti di cui all'articolo 11 comma 1, le soprintendenze di cui
all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), dei decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere
trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria,
organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di
beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico
o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco
delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti
alle soprintendenze dotate di autonoma spetta il trattamento economico
previsto dall'articolo 7, comma 5.
- Con i
provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita
anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato
e a soprintendenze archivistiche.
Art.
9
(Scuole di formazione e studio)
- Presso
i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio:
Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto
centrale per la patologia del libro.
- Gli istituti
di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione
anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti
italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire
alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
- L'ordinamento
dei corsi delle scuole. i requisiti di ammissione e i criteri di selezione
del personale decente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati,
al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del
Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già
istituite.
- Con regolamento
adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino
delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 10
(Accordi e forme associative)
- Il Ministero
al fini del più efficace esercizio delle sue funzioni, e. in
particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti
privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.
- Al patrimonio
delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero
può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali
che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni,
delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso
di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti
in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.
- Il Ministro
presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate
al sensi del comma 1.
Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)
- L'organizzazione,
la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche dei Ministero sono
stabilite al sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
- Fino alla
data d'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano
ad applicare norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni
stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo
2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua
ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata vigore
del presente decreto e comunque per oltre un anno dalla data di entrata
in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
- Il personale
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento
economico e accessorio in godimento alla data di entrata in vigore dei
prese decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo
riassorbimento con le modalità e misure stabilite nei contratti
collettivi.
- Il personale
inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, è trasferito
nei ruoli del Ministero salvo che opti. entro il termine di tre mesi
dalla data entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza
nei ruoli della Presidenza del Consiglio i Ministri.
Art. 12
(Abrogazioni)
- Sono
abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente
decreto.
- Le definizioni:
Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in
provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni
Ministero e Ministro per í beni e le attività culturali.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica
italiana.. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 20 ottobre 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente
del Consiglio dei Ministri
VELTRONI, Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo
spettacolo e lo sport
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
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