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Art.
1
(Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo)
- Sono
trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni",
tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso ministero
del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite
all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda
la materia dello spettacolo nei limiti, modalita' e termini di cui all'articolo
2 della legge di conversione del presente decreto.
- Al fine
della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo
7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'ente nazionale italiano per
il turismo (enit) acquisisce il parere della conferenza permanente per
i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di trento
e di bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di trento e di bolzano,
che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente
decreto. il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta.
- Le regioni
concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale
e comunitaria in materia di spettacolo nonche' alla definizione dei
criteri per la ripartizione delle risorse.
- Il personale
del soppresso ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito
in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso
dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni
o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico acquisito.
- Per lo
svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale
inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove
assunzioni di personale.
- Il presidente
del consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro del tesoro, sentita
la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
province autonome di trento e di bolzano, istituisce, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana,
da iscrivere nello stato di previsione della presidenza del consiglio
dei ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito
capitolo della entrata del bilancio dello stato e riassegnate al fondo
stesso. il fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per il 1995.
hanno accesso al fondo con priorita' gli interventi finalizzati al miglioramento
della qualita' del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive
agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative
comunitarie. il fondo e' gestito dalle regioni, anche attraverso apposite
convenzioni stipulate con societa' ed istituti di credito nazionali
e regionali. il presidente del consiglio dei ministri, con proprio decreto,
ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del fondo con
criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico
e il patrimonio ricettivo esistente. il rimanente 30 per cento del fondo
e' ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio
ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari,
obiettivi 1, 2 e 5-b.
- All'onere
derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 39 miliardi per
il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del
tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo
alla presidenza del consiglio dei ministri. il ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
- Le disponibilita'
relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli
1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca
dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello
stato per essere riassegnate, con decreti del ministro del tesoro, al
fondo di cui al comma 6.
- Sino all'approvazione
della legge istitutiva del ministero delle attivita' produttive, le
funzioni in materia di turismo non attrbuite alle regioni sono esercitate
dalla presidenza del consiglio dei ministri.
Art.
2
(Funzioni
della presidenza del consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo
e sport)
- In materia
di turismo e spettacolo sono attribuite alla presidenza del consiglio
dei ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal dipartimento
del turismo e dal dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati
ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle
politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo,
nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione
dell'italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli
accordi internazionali, fatte salve le competenze del ministero degli
affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto
del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) svolgimento delle attivita' necessarie ad assicurare la partecipazione
dell'italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali
necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie,
ivi comprese le sentenze della corte di giustizia, fatte salve le competenze
del ministro per il coordinamento delle politiche dell'unione europea;
d) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento nei
confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine
dell'italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale
e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie
regionali;
e) esercizio delle attivita' di indirizzo e coordinamento relative
alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9
della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla
classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7
della legge medesima;
f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi
informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte
ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580;
g) controllo sugli enti gia' sottoposti alla vigilanza del ministero
del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta
alla presidenza del consiglio dei ministri, e in base a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione
e vigilanza delle attivita' di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali
e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo
riservate allo stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della
legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del
fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo stato;
i)
sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte
capacita' motorie e sensoriali.
- La presidenza
del consiglio dei ministri esercita altresi' le competenze relative
agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi
di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al
decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonche' quelle statali gia' esercitate
dal soppresso ministero del turismo e dello spettacolo in materia di
vigilanza sul coni.
- Nell'osservanza
delle rispettive competenze dovra' essere assicurata alle regioni una
piena informazione e partecipazione mediante la conferenza permanente
per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di trento
e di bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle
istituzioni della comunita' europea.
- Nell'ambito
dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale
di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il dipartimento del turismo esercita
altresi' le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle
attivita' turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali.
con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
verra' data attuazione al presente comma.
Art.
3
(Riordino
degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del
turismo)
- In attesa
della costituzione di un'autorita' di governo specificamente competente
per le attivita' culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro
riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli
spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli
articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, di intesa con la conferenza permanente per
i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di trento
e di bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede
a:
a)
riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso ministero
del turismo e dello spettacolo;
b)
riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo,
prima sottoposti alla vigilanza del soppresso ministero del turismo
e dello spettacolo.
- I regolamenti
di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) le funzioni gia' proprie delle commissioni e degli organi
consultivi esistenti presso il soppresso ministero del turismo e dello
spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza,
cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno
composto di non piu' di nove membri, scelti tra rappresentanti delle
associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. i membri
dei predetti comitati non possono rimanere in carica piu' di tre anni
e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre
anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. i membri dei comitati che
siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare
alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento
o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;
b) il riordino degli enti gia' vigilati si ispira alle istanze
della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a
societa' o enti anche di natura privata quando cio' sia conforme a criteri
di economicita' e funzionalita'. alla nomina dei componenti degli organi
amministrativi dei suddetti enti si procedera' solo dopo il riordino
degli enti stessi;
c) e' prevista l'incompatibilita' dell'appartenenza ai comitati
o agli organi dell'ente teatrale italiano con l'esercizio di attivita'
professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialita'
in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.
- Le funzioni
amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali,
gia' esercitate dal soppresso ministero del turismo e dello spettacolo,
restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorita' di
governo specificatamente competente per le attivita' culturali, alla
presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento dello spettacolo,
che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di
cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale
dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente,
in provincia di bolzano e nella regione valle d'aosta e' esercitata,
su delega del presidente del consiglio dei ministri, dal presidente
della giunta provinciale di bolzano e dal presidente della giunta regionale
della valle d'aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale
e dalla giunta regionale. il parere ed il nulla osta all'edizione italiana,
rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi
anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in
lingua francese.
- La trasmissione
televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che
contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente
sulla sensibilita' dei minori, e' ammessa, salvo restando quanto disposto
dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge
6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.
- I produttori,
i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi
della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione
televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, fuori
della fascia oraria di cui al comma 4. qualora non si siano avvalsi
di tale facolta', il garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio
o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui
agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la
violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario,
le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni.
- Il regolamento
di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonche' di adeguamento
del regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica
11 novembre 1963, n. 2029, e' emanato entro 6 mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il
garante per la radiodiffusione e l'editoria nonche' le competenti commissioni
parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla
trasmissione dello schema di regolamento.
- Ai fini
di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di
programmazione televisiva, all'articolo 2, secondo comma, della legge
21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto in servizio o
in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta'
evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con
particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in
servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica
scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei
genitori designati dalle associazioni piu' rappresentative, nonche'
da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo
e' nominato un supplente". fino all'insediamento delle commissioni di
cui alla citata legge n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano
in carica le commissioni gia' nominate. il quarto comma dell'articolo
2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962
sono abrogati. al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n.
161 del 1962, le parole: "di voti" sono sostituite dalle seguenti: "dei
componenti". a tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e
in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni
di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo
esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali,
da un esperto designato dalle associazioni piu' rappresentative per
la protezione degli animali; per ogni membro effettivo e' nominato un
supplente.
- Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli
30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, previo parere del consiglio di stato, che deve esprimersi
entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di
intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le
regioni e le province autonome di trento e di bolzano, si provvede al
riordino dell'enit, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli
uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari
paesi e secondo criteri di economicita', utilizzando in tali uffici,
anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze
professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici
devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio
di amministrazione. a tal fine l'enit e' autorizzato a stipulare apposite
convenzioni, secondo criteri di economicita' e funzionalita', con l'istituto
nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici
o privati operanti all'estero, nonche' a costituire societa', anche
con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione
turistica;
b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale
con criteri di efficienza e di funzionalita', disponendo il trasferimento
del personale in esubero con le modalita' previste dall'articolo 5;
c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della
promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine
dell'intero territorio nazionale, nonche' per la predisposizione, d'intesa
con le regioni e le province autonome di trento e di bolzano, di progetti
integrati interregionali di promozione turistica;
d) previsione della possibilita' di costituzione o di partecipazione
a societa' miste per lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali,
ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di
predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo
dell'immagine dell'italia all'estero.
- Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato con decreto del presidente del consiglio
dei ministri il consiglio di amministrazione dell'enit composto da quattro
esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico,
designati dal presidente del consiglio dei ministri sentite le associazioni
di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti
designati dalle regioni. i membri del consiglio di amministrazione durano
in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.
- Entro
il medesimo termine e con le medesime modalita', si provvede alla nomina
del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del
ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale,
del ruolo della ragioneria generale dello stato, con funzioni di presidente;
da un rappresentante della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento
del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo
e' previsto un supplente.
- I membri
effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo
per la durata del loro mandato.
- Gli articoli
9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati.
le funzioni gia' attribuite all'assemblea dell'enit, ai sensi dell'articolo
10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio
di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. fino all'insediamento
del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione
dell'enit sono svolte da un commissario straordinario nominato dal presidente
del consiglio dei ministri.
- Fino alla
costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica
il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge
11 ottobre 1990, n. 292.
Art.
4
(Gestione
dei finanziamenti erogati dallo stato)
- A decorrere
dal 1 gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto,
della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge
13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d),
della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' utilizzato per la corresponsione
di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla
banca nazionale del lavoro - sezione di credito cinematografico e teatrale
s.p.a. o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite,
a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa.
per l'affidamento della gestione del fondo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n.
1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
- Con decreto
del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il ministro
del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi
e le modalita' ed i termini per la loro corresponsione.
art.
5
(Trasferimento
di personale e risorse alla presidenza del consiglio dei ministri)
- Il personale
dipendente del soppresso ministero del turismo e dello spettacolo, in
servizio alla data del 1 luglio 1994 presso i dipartimenti del turismo
e dello spettacolo, istituiti con decreti del presidente del consiglio
dei ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del
comma 4 dell'articolo 1 e' trasferito con decorrenza dalla stessa data
presso la presidenza del consiglio dei ministri e inquadrato ai sensi
del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli
della presidenza stessa. il personale conserva la posizione giuridica
e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. le
dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno
determinate secondo le procedure prescritte per la presidenza del consiglio
dei ministri. al personale trasferito che risultasse eventualmente in
esubero si applicano le procedure di mobilita' di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso
le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma
2- bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
- I dipendenti
di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso ministero
del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei
ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello stato, approvato con decreto del presidente della repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
- Il personale
del soppresso ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre
amministrazioni in posizione di comando puo' richiedere di essere inquadrato
nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di
quest'ultima, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 199
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello stato, approvato con decreto del presidente della repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
- Con decreto
del ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale
dipendente dalla ragioneria generale dello stato, ivi compreso quello
con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale
del soppresso ministero alla data del 3 agosto 1993.
Art.
6
(Successione
nei rapporti del soppresso ministero del turismo e dello spettacolo e
norma transitoria)
- Le regioni
e la presidenza del consiglio dei ministri subentrano nei termini e
secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei
diritti, obblighi e rapporti gia' facenti capo al soppresso ministero
del turismo e dello spettacolo.
- Al trasferimento
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di trento e
di bolzano, per la parte che non sia gia' di loro competenza, di funzioni
amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia
di spettacolo, nonche' del personale di cui all'articolo 1, comma 4,
si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni
statutarie.
- Fino all'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione
del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano
ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.
- Gli oneri
derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse
iscritte nel bilancio di previsione del soppresso ministero del turismo
e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.
Art.
7
(Adeguamento
della legislazione in materia alberghiera)
- Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente
del consiglio dei ministri, sentita la conferenza permanente per i rapporti
tra lo stato, le regioni e le province autonome di trento e di bolzano
e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in
campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei
paesi che fanno parte dell'unione europea delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24
maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione,
in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, e' consentita
una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze
a due o piu' letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere
esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino
al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate
a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;
b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17
maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;
c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio
1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.
- Il primo
comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente: "i gestori delle strutture ricettive di
cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi
alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia
autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non
munite della carta di identita' o di altro documento idoneo ad attestarne
l'identita' secondo le norme vigenti".
- Il quarto
comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente: "la violazione delle disposizioni del presente
articolo e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire sei milioni".
- Il terzo
comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente: "i soggetti di cui al primo comma, anche
tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti
che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalita'
conforme al modello approvato dal ministro dell'interno. tale scheda,
anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal
cliente. per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione
puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari
e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. le schede di dichiarazione,
in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi
presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. l'obbligo
di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data
dal 30 giugno 1996. i soggetti di cui al primo comma sono altresi' tenuti
a comunicare giornalmente all'autorita' di pubblica sicurezza l'arrivo
delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero
mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo
modalita' stabilite con decreto del ministro dell'interno".
Art.
8
(Disposizioni
previdenziali per l'attivita' di affittacamere)
- Le persone
che esplicano l'attivita' di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo
6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione
previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore
al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Art.
9
(Agevolazioni
per le attivita' dello spettacolo)
- L'agevolazione
prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decretolegge 15 gennaio 1993,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63,
si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora
debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente
a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino
i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo
1995. la regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate
dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo,
di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio
1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre
1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. le rate successive alla
prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per
il periodo di differimento.
- Il termine
del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del
condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e
successive modificazioni, e' fissato, per le attivita' dello spettacolo,
al 30 giugno 1995.
- Ai fini
della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate
del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono
previdenziale di cui al comma 2 e' da intendersi sostitutivo della liberatoria
da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.
- Analogamente
a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con
gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente
dovute e' da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della
liquidazione delle sovvenzioni.
Art.
10
(Disposizioni
particolari)
- Il comma
6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e' sostituito
dal seguente: "6. i beni risultanti dalla realizzazione dei progetti,
fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1,
comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso
con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare
i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente.
tale autorizzazione non e' richiesta per gli atti derivanti da procedure
esecutive immobiliari. alla data di scadenza del finanziamento il concessionario
puo' estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto
di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento
del contributo pubblico complessivamente goduto".
- All'articolo
4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo
2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende il
film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana,
realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che
presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d),
e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e
m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) , del medesimo
comma".
- Al comma
4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito
dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, le parole: "a decorrere
dal 1 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal
1 gennaio 1997".
- Le autorizzazioni
di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione
per lo svolgimento di una autonoma attivita', purche' sulla base di
una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente
ed ispirata alle finalita' di incentivare la professionalizzazione del
rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non
comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio
economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale,
dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione
programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.
- Gli enti
lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e
1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3
della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per
documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli
enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'autorita' statale
competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura
in bilancio della relativa spesa, sentiti il dipartimento della funzione
pubblica e il ministero del tesoro. gli enti e le istituzioni, nel rispetto
delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono stipulare nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sentito
il parere del ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del
contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire
da quello che sara' stipulato dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. per la realizzazione di manifestazioni
musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali
possono, altresi', nei limiti delle disponibilita' di bilancio, stipulare
contratti di prestazione professionale sulla base delle modalita' stabilite
dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento dello spettacolo,
con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi,
coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati
direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti
iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995,
con decreto del presidente del consiglio dei ministri di concerto con
il ministro di grazia e giustizia. per l'anno 1995 e' fatto divieto
agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere
ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti
di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli,
nei limiti delle disponibilita' di bilancio. per l'anno 1995 e' consentita
agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilita'
di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con
mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la
realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie
finalita' istituzionali, previa autorizzazione dell'autorita' di governo
competente in materia di spettacolo, sentiti il dipartimento della funzione
pubblica e il ministero del tesoro.
- La banca
nazionale del lavoro e' autorizzata a utilizzare il fondo istituito
dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione
di contributi in conto interessi a favore delle attivita' teatrali di
prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993
fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto
comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge
13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla
banca nazionale del lavoro - sezione per il credito cinematografico
e teatrale s.p.a.
- All'articolo
4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3- bis. in sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per
il rilascio degli attestati di qualita' per l'esercizio 1994 sia i film
per i quali e' stata gia' presentata istanza prima della data di entrata
in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati
in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata
alla autorita' di governo competente in materia di spettacolo prima
della medesima data. in tale caso il termine per la presentazione delle
domande e' prorogato al 30 giugno 1994".
- All'articolo
27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo le parole: "una
quota di 20 miliardi del suddetto fondo e' utilizzata" sono inserite
le seguenti: "nell'esercizio finanziario 1995-1996".
- all'articolo
17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti: "la quota dei proventi destinata all'ammortamento
del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte
di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. l'istituto mutuante resta
titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di
assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso
del mutuo".
- Al comma
5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "in alternativa al mutuo sul fondo di cui alla
legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge
23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere concesso,
a valere sullo stesso fondo", sono sostituite dalle seguenti: 'in aggiunta
al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n.
819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378,
e successive modificazioni, puo' essere concesso sul fondo di cui all'articolo
27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento -
con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma,
numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta
destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della
distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche -
e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,";
b)
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "il tasso di riferimento
di cui al presente articolo e' pari a quello in vigore alla data di
stipula del contratto di mutuo".
- Per l'anno
1995 i termini per l'esercizio della facolta' di opzione previsti dal
penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74
del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso
termine puo' essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.
- All'articolo
17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6 -bis. la garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico
volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, e' rappresentata
dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalita'
di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla
preparazione. il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita
dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli
proventi del film e, successivamente, non abbia, entro il termine di
cinque anni, estinto tali mutui, non potra' ottenere ulteriore ammissione
al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato
pagamento. analogo impedimento vale per le imprese o societa' di produzione
che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci
di altra impresa o societa' di produzione che non abbia ammortizzato
integralmente il mutuo".
- All'articolo
11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
le parole: "per lo stesso numero di sale" sono sostituite dalle seguenti:
"per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico".
- Gli interventi
di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424,
riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino
l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei
programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8
del citato articolo 1.
- Per la
realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della
fondazione dell'ente autonomo della biennale di venezia, e' concesso,
in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi
per l'anno 1995. al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero. entro il 30 aprile
1996, l'ente e' tenuto a presentare alla presidenza del consiglio dei
ministri dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle camere,
una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del
contributo.
- Il ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art.
11
(Modifiche
al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
- Al comma
2 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo
3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, e' aggiunto in fine
il seguente periodo: "copia del verbale o del rapporto e' consegnata
o notificata all'interessato".
- Il comma
3 dell'articolo 17 -ter del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio
1994, n. 480, e' sostituito dal seguente:
"3.
entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico
ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato,
la cessazione dell'attivita' condotta in difetto di autorizzazione ovvero,
in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita'
autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni
violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore
a 3 mesi. l'ordine di sospensione e' revocato quando l'interessato dimostra
di aver ottemperato alle prescrizioni. fermo restando quanto previsto
al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela
della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo
ad attivita' ricettive comunque esercitate e' disposto trascorsi trenta
giorni dalla contestazione della violazione".
Art.
12
(Promozione
del turismo giovanile)
- L'associazione
italiana alberghi per la gioventu' (aig), il centro turistico studentesco
e giovanile (cts) e il touring club italiano (tci), per la rilevanza
culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito,
sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.
Art.
13
(Entrata in vigore)
- Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana e sara' presentato
alle camere per la conversione in legge.
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