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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art.
76 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 giugno 1996;
Acquisiti i prescritti pareri delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vicepresidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle
finanze;
E
M A N A
il seguente decreto legislativo:
Titolo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1
(Trasformazione)
- Gli enti
di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale
devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni
previste dal presente decreto.
Art.
2
(Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale)
- Ai fini
dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario
interesse nazionale operanti nel settore musicale:
a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate
di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive
modificazioni;
b) altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che
svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione anche
finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonchè gli enti che
costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni
nazionali od internazionali.
- Gli enti
di cui alla lettera b) del comma 1, sono individuati entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorità
di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti
i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono
ubicati.
- Gli enti
di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art.
6, i propri organi, nonchè i poteri, i compiti e la durata dei
medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei
revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.
Art.
3
(Finalità delle fondazioni)
- Le fondazioni
di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte
musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri
artistici e l'educazione musicale della collettività.
- Per il
perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente
alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio
storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio
nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono
altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali,
attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri
di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo
di bilancio.
Art.
4
(Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili)
- Le fondazioni
di cui all'art. 1 hanno personalità giuridica di diritto privato
e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
Titolo
II
PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE
Art.
5
(Deliberazione di trasformazione)
- La deliberazione
di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente
in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine
di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine decorre
dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2.
- Alla
seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati
dallo Stato, dalla regione e dal comune. L'organo può deliberare
in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento
è posto all'ordine del giorno.
- La fondazione
conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia
assorbe la "Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia",
assumendo la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi
di tale ultima fondazione.
Art.
6
(Contenuto della deliberazione)
- La deliberazione
di trasformazione deve contenere:
a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante
le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente
decreto;
b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato
di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del
patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione
e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre
anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per
i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione
del decreto di trasformazione in fondazione;
c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti
che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario,
tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici,
come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi
acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto.
- L'apporto
dello Stato al patrimonio della fondazione è costituito da una
parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui
avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota
del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente trasformato, ai
sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente
conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.
- La regione
ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del
proprio apporto al patrimonio.
Art.
7
(Stima del patrimonio iniziale della fondazione)
- La deliberazione
di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione di stima
del patrimonio iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), redatta da un esperto designato
dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede.
- La relazione
contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione
del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione
seguiti.
- All'esperto
designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni
dell'art. 64 del codice di procedura civile.
Art.
8
(Approvazione della deliberazione di trasformazione)
1. La deliberazione
di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale
della fondazione, è trasmessa all'autorità di Governo competente
in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al
comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione
sono altresì allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto
pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), di impegno
a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione
della fondazione.
2. La deliberazione è approvata entro novanta giorni dalla data
di ricezione, con decreto dell'autorità di Governo competente in
materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate
la conformità dello statuto alle disposizioni del presente decreto,
la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la
congruità delle previsioni del piano triennale, nonchè le
osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni
dalla sua adozione.
3. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può
chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate
dall'ente con le modalità di cui all'art. 5. La richiesta sospende
il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a
decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.
Art.
9
(Effetti dell'approvazione)
- L'approvazione
della deliberazione di trasformazione determina il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato.
- Gli effetti
della trasformazione possono essere opposti ai terzi dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione,
a meno che si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione
stessa.
- Nel periodo
intercorrente tra l'adozione della deliberazione di trasformazione e
l'iscrizione della fondazione nel registro di cui all'art. 33 del codice
civile non si applica la disposizione del quarto comma dello stesso
articolo.
Titolo
III
DISCIPLINA DELLE FONDAZIONI
Art.
10
(Statuto)
- Lo statuto
deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti
dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad
essi rispondono.
- Lo statuto
della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e
i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa
concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati,
possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione;
la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali,
con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali
durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio
ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità,
in sede di liquidazione.
- Lo statuto
deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei
fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione
non può superare, per il primo quadriennio, la misura del quaranta
per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che
possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione
esclusivamente i fondatori che, come singoli o cumulativamente, assicurano,
per i primi tre anni di vita della fondazione, un apporto annuo non
inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti per la gestione
dell'attività della fondazione. Per raggiungere tale entità
dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto
di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore.
Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di
una dichiarazione.
- La fondazione
ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede così
stabilita non è modificabile.
- Le modificazioni
dello statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie
sono approvate dall'autorità di Governo competente in materia
di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.
Art.
11
(Presidente)
- Il presidente
della fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede,
indipendentemente dalla misura dell'apporto al patrimonio della fondazione
da parte del comune stesso.
- La fondazione
conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia,
di cui all'art. 5, comma 3, è presieduta dal presidente dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.
- Il presidente
ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il
consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti
da esso deliberati.
- Il consiglio
di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, che
sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art.
12
(Consiglio di amministrazione)
- Lo statuto
deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione,
composto da sette membri, compreso chi lo presiede.
- Lo statuto
disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità
e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento
al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso,
nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità
di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio
della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è
attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione,
indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio.
- Il consiglio
di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione
dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da nove
membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno
designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo,
uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e tre eletti
dal corpo accademico.
- Il consiglio
di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione
ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che
devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità
con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio
in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma
di attività;
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria
della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria
che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
- I componenti
del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano
in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
- Il consiglio
di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi
componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
- Il sovrintendente
partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi
poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi
di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione
possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.
- Lo statuto
può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze
qualificate.
Art.
13
(Sovrintendente)
- Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;
b) predispone il bilancio d'esercizio, nonchè, di concerto
con il direttore artistico, i programmi di attività artistica
da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi
approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione
artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione,
il direttore artistico o musicale, individuandolo tra i musicisti o
tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza teatrale;
e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione,
come disposto dall'art. 12, comma 7.
- Il sovrintendente
è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza
nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili;
può nominare collaboratori della cui attività risponde
direttamente.
- Il sovrintendente
cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo
ha nominato e può essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione
può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.
- Il direttore
artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente,
e può essere riconfermato.
Art.
14
(Collegio dei revisori)
- Il collegio
dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di
cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza
del Ministero del tesoro e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
- Il collegio
è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.
- Il collegio
dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione,
riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'autorità
di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio
sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399,
2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.
- Il compenso
dei revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro
del tesoro ed è a carico della fondazione.
- I revisori
restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per
giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto con l'autorità
di Governo competente per lo spettacolo.
- In caso
di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione
con le modalità di cui al comma 1; nelle more il revisore è
sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli
in carica.
- Il collegio
dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria
di cui all'art. 21.
Art.
15
(Norme in tema di patrimonio e di gestione)
- La fondazione
può accettare donazioni o eredità e conseguire legati,
senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del codice civile. Gli
immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati,
devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio
dell'attività della fondazione, entro due anni dall'acquisto.
- La fondazione
ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione
storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonchè delle
denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire
o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della
fondazione stessa.
- Quando
le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione
concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la
ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Alle
fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica la legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
- La gestione
finanziaria delle fondazioni è soggetta al controllo della Corte
dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge
21 marzo 1958, n. 259.
Art.
16
(Scritture contabili e bilancio)
- La fondazione,
anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i
libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice
civile.
- Il bilancio
di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
- Il Ministero
del tesoro può stabilire specifici schemi di bilancio che tengano
conto della particolare attività delle fondazioni. Può
disporre, altresì, in rapporto al totale dell'attivo dello stato
patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi
del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto
a certificazione da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalità previste dal medesimo
decreto.
- Il bilancio
è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti
per le società per azioni.
- Entro
trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere,
a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e depositata
presso l'ufficio del registro delle imprese.
Art.
17
(Conservazione dei diritti)
- I diritti
e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati
quando le fondazioni:
a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali
di attività artistica opere di compositori nazionali;
b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere
l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;
c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attività
con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;
d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione
musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari.
- Le fondazioni
conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei
quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni
conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi
quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente
prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione
della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente
originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica,
attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare
importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.
Art.
18
(Decadenze)
- La violazione
degli impegni assunti ai sensi dell'art. 17 determina la decadenza delle
fondazioni dai diritti e dalle prerogative riconosciute. La decadenza
può riguardare anche singoli diritti o singole prerogative.
- La decadenza
non può essere pronunciata se la fondazione, dopo la contestazione
degli addebiti, riconosciuta la fondatezza degli stessi, elimina la
violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta giorni ovvero
nel termine maggiore eventualmente concesso, in ragione della natura
dell'attività da compiere.
- Il provvedimento
di decadenza è adottato dall'autorità di Governo competente
in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e comunicato
alla fondazione interessata.
- L'autorità
di Governo competente in materia di spettacolo comunica al Ministero
del tesoro ed al Ministero delle finanze i provvedimenti assunti ai
sensi del presente articolo.
Art.
19
(Vigilanza)
- L'autorità
di Governo competente in materia di spettacolo verifica il rispetto
degli impegni cui è subordinata la conservazione dei diritti
e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
- L'autorità
di Governo competente in materia di spettacolo può disporre ispezioni,
anche su proposta del Ministro del tesoro e all'esito di queste può:
a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 18;
b) pronunciare, fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2,
la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge
agli enti originari.
- Le fondazioni
trasmettono al Ministero del tesoro e all'autorità di Governo
competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche,
da essi richieste.
Art.
20
(Insolvenza)
- La fondazione
che esercita un'attività commerciale è soggetta, in caso
di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa
con esclusione del fallimento.
Art.
21
(Amministrazione straordinaria)
- L'autorità
di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del
Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio
di amministrazione della fondazione quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione,
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie, che regolano l'attività della fondazione;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30
per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste
perdite del patrimonio di analoga gravità. Per i primi due esercizi
successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50
per cento.
- Con il
decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari
straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque
non superiore a sei mesi, nonchè il compenso loro spettante.
I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di
amministrazione.
- I commissari
straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare
e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili
al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre
la liquidazione.
- I commissari
straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione
di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge
agli enti originari.
- Spetta
ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità
contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia
di spettacolo.
Art.
22
(Personale)
- I rapporti
di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni
del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa
e sono costituiti e regolati contrattualmente.
- Al personale
artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni
dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.
- L'art.
2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione
che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi
disciplinati dalla contrattazione collettiva.
- La retribuzione
del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale
di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento
economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati,
ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto
di lavoro.
- La trasformazione
dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non
costituisce di per sè causa di risoluzione del rapporto di lavoro
con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti
conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta
anteriormente alla trasformazione.
Art.
23
(Corpi artistici)
- 1. Il
personale dipendente della fondazione può svolgere attività
di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale,
con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni,
e sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della
fondazione.
- I corpi
artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò
non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione,
previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in presenza
di espliciti impegni in ordine:
a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione
da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione
di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo
organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non
sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di
lavoro dipendente;
b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare
riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare
lo svolgimento continuo e programmato dell'attività;
c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente
concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici
o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività,
anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.
- Alle
erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati
si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera
i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art.
24
(Contributi dello Stato)
- I criteri
di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato
agli enti lirici sono determinati dall'autorità di Governo competente
in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita
la Conferenza Stato-regioni. I criteri hanno efficacia per i tre anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- I criteri
vengono determinati sulla base dei seguenti principi:
a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo
quanto previsto dalla successiva lettera e);
b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività
di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;
d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi
necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi
come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici
funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarità
dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi
di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento
del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera
c);
e) considerazione della entità della partecipazione dei
privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.
- Gli elementi
indicati alla lettera c) del comma 2, dovranno essere valutati secondo
criteri oggettivi, collegati a meccanismi di standardizzazione di costi
e di determinazione di indicatori di rilevazione.
- Gli elementi
indicati alla lettera e) del comma 2 sono tenuti presenti in sede di
ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai
fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente decreto.
- La somma
corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della
ripartizione della quota predetta, è determinata in percentuale
sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura non modificabile
per almeno tre anni.
Art.
25
(Disposizioni tributarie)
- Restano
confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni
di cui all'art. 2 del presente decreto, nonchè dei soggetti ivi
previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli
articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies),
e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
- Per le
somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione,
per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno
in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione
dei soggetti di cui all'art. 2, e per le somme versate come contributo
alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi
alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione,
fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione
dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli
13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del
testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 30 per
cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi
alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione
del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con
atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una
somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al
recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno
assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato
utilizzo da parte del percettore.
- I corrispettivi
dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate
dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto
quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno
spettacolo determinato.
- Le erogazioni
liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli
spettacoli.
- I proventi
percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio
di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità
agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono
esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità
agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo
realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano
accessorie le attività poste in essere in diretta connessione
con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 29 giugno 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VELTRONI, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: FLICK
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