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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la
revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta
unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni
e le attività culturali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Titolo
I
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Art.
1
(Presupposto dell'imposta)
- L'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Presupposto dell'imposta) - 1. Sono soggetti
all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività
indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono
nel territorio dello Stato.".
Art.
2
(Soggetti d'imposta)
- L'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Soggetti d'imposta) - 1. E' soggetto d'imposta chiunque
organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla
tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.
- Nei casi
in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad
un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega
ad altri la gestione.".
Art.
3
(Base imponibile)
- L'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Base imponibile) - 1. La base imponibile è costituita
dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e
6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del
posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare
agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
- Costituiscono
altresì base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni
o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni
di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione
e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati,
nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e
ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione
degli intrattenimenti e delle altre attività.
- Qualora
gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano
organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci,
l'imposta si applica:
a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi
corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare
tali intrattenimenti ed attività;
b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti,
riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente
svolga anche altre attività;
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle
somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 2.
- Per le
case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla
differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle
pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso
all'esercizio del gioco.
- Sono
escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo
di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto
è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato
per legge l'esercizio delle case da gioco.".
Art.
4
(Aliquote)
- L'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Aliquote) - 1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite
dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale
dell'intrattenimento.".
Art.
5
(Finalità di beneficenza)
- L'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Finalità di beneficenza) - 1. In caso
di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati
a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa
a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è
riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati
da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate
di attività.
- I
fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore
ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati
all'ente beneficiario.
- L'agevolazione
spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la
dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito
rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna
iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Se
la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici,
l'imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte
le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.
- Restano
ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento di
cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni
e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.".
Art.
6
(Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività
soggette ad imposta)
- L'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività
soggette ad imposta) - 1. Gli esercenti gli altri soggetti d'imposta
hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto
pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilascia mediante misuratori
fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze,
ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio,
purché conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori
fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
- Il
Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari
condizioni dell'intrattenimento può autorizzare l'uso di speciali
apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche
caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta
può essere inoltrata dai produttori di apparecchiatura o dai
titolari dei locali dove debba essere installate.
- I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici
centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con
proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione
dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati, nonché per i relativi controlli.".
Art.
7
(Abbonamenti)
- Nel decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo
6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Abbonamenti) - 1. Per le prestazioni rese in abbonamento
la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per
il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso
dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione
d'incasso.
- Sono
ammessi abbonamenti anche per attività, organizzate da più
soggetti in diversi locali.
- Con decreto
del Ministero delle finanze sono nate le disposizioni di attuazione
del presente articolo.".
Art.
8
(Imponibili medi)
- L'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Imponibili medi) - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati
a norma del comma 2:
a)
per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive
ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate
in pubblici esercizi;
b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette
ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
- Per i
soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera a) del
comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50
per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività
di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile è costituita
dal 50 per cento dei proventi consentiti, sempreché i ricavi
dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore
a cinquanta milioni di lire.
- E'
data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile
in via ordinaria.".
Art.
9
(Apparecchi da divertimento e intrattenimento)
- Nel decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo
14 è inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento) - 1. Per
gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli
apparecchi meccanici, l'imposta è assolta attraverso l'acquisto
di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli
apparecchi stessi.
- Le schede
di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente
o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi
al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne
stabilisce anche le modalità di utilizzo.
- Per gli
apparecchi meccanici, la base imponibile è stabilita forfettariamente
con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche
tecniche degli apparecchi medesimi.".
Art.
10
(Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti)
- L'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti) - 1. Per
quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta
di cui all'articolo 2, nonché per le modalità ed i termini
di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti
si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.".
Art.
11
(Concessione del servizio)
- All'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite
le seguenti: "di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica";
b) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione
contabile".
- La convenzione
con il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è prorogata sino al
31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate per
il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle
medesime. Alla Società italiana degli autori e degli editori
possono essere affidate, anche in costanza della convenzione prevista
dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, nel rispetto della normativa vigente, attività
di controllo, accertamento e riscossione di entrate erariali e locali
diverse dall'imposta sugli intrattenimenti.
Art.
12
(Vigilanza)
- La lettera
c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita dalla seguente:
"c) al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto
professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso
di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato
al Ministero delle finanze.".
Art.
13
(Dichiarazione di effettuazione di attività)
- L'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Dichiarazione di effettuazione di attività) - 1. Gli
esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività
soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente
ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza
di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso
della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione,
su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta
ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.".
Art.
14
(Titoli di ingresso a riduzione)
- Nell'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
dopo il primo comma, è aggiunto in fine il seguente: "Per i titoli
di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti
determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo
pagato in misura ridotta.".
Art.
15
(Titoli di accesso gratuiti)
- L'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Titoli di accesso gratuiti) - 1. Per le attività previste
dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere
nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti
all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato
a ciascuna categoria di posti.
- Per le
attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta
i titoli di accesso gratuiti limitamente al 2 per cento dei posti di
ciascuna categoria di cui il locale dispone.
- Per i
luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività,
senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi
vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.
- Per
i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi
precedenti l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti
per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.
- Nelle
percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno
computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità
investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni
o compiti di istituto.".
Art.
16
(Termini di decadenza - Rimborsi)
- L'articolo
40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Termini di decadenza - Rimborsi) - 1. L'accertamento del tributo
e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire,
a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale
è stata commessa la violazione.
- Entro
cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento,
il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione
delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.".
Titolo
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Art.
17
(Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e
dei giochi)
- Il sesto
comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui
alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile
dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse
modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo
19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento del-
l'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle
attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni
di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva
e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività
di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità
ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo
per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo
per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella
tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per
le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di
diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le
prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi
di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo
25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta
sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di
optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione
al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al
proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio
delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a
quando non è revocata ed è comunque vincolante per un
quinquennio.".
Art.
18
(Regime I.V.A. per le attività spettacolistiche)
- Dopo l'articolo
74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche)
- 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al
presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto
stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha
inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni
eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto
del pagamento del corrispettivo.
2.
Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi
di certificatone dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso
emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio
1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3.
Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il
tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione
spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo
ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo
e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi
mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche
tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli
di accesso.
4.
Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo
saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione
delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5.
1 soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli
che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata
al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato
un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano
la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo
dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta
assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche,
le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano
per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti
sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. là data facoltà
di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata
ed è comunque vincolante per un quinquennio.
6.
Per le attività indicate nella tabella C, nonché per
le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione
delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per
gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del
medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici
delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità
di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita
e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni
di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili
all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo
di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione
finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo
le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo
agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si
rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63,
commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono
esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al
possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco
comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero
delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei
dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero
per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al
predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria.
Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18,
22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.".
- Al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta,
in fine, la tabella C, allegata al presente decreto.
Art.
19
(Disposizioni di coordinamento)
- Il numero
123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche,
balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali
e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante,
spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;".
- Per l'anno
1999 la detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto di
cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continua ad applicarsi nella misura
di due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. I versamenti
di imposta in eccedenza, determinati a decorrere dal 1° gennaio 1999
con l'applicazione della percentuale di detrazione forfettaria nella
misura del cinquanta per cento, possono essere compensati in sede di
liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
- Nell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "Non costituiscono
inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli
ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso
gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle
modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio
con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del
5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o
del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive
che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni
a carattere nazionale.".
- All'articolo
36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le parole: "di cui all'articolo 74, ultimo comma", sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 74, sesto comma"; nel
medesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per quelle
di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater".
Art.
20
(Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche)
- Agli
esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta
in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta
sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile
e può essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività
culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le condizioni ed
i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei
controlli.
- All'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la
lettera h-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:
"h-ter) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.".
Art.
21
(Norma di copertura a norma dell'articolo 1 comma 1, lettera o),
della legge di delega)
- Nei concorsi
pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è
determinata nella misura del 23 per cento.
- Per i
concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta
unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è fissata
nella misura del 29 per cento della base imponibile.
- Il comma
1 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, è abrogato.
Art.
22
(Disposizioni transitorie e finali)
- Le disposizioni
del presente decreto, ad esclusione di quelle recate dall'articolo 11,
comma 2, si applicano dal 1° gennaio 2000 e con la medesima decorrenza
sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
- Con la
medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita
da quella di cui all'allegato A al presente decreto.
- I richiami
all'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, contenuti in altre norme debbono
intendersi riferiti all'imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal
presente decreto legislativo.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 26 febbraio 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
MELANDRI, Ministro per i beni e le attività culturali
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