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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 387;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa,
ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Ravvisata l'esigenza di trasformare gli enti lirici e le istituzioni concertistiche
assimilate, disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n.
800, in fondazioni, non essendo necessaria, per l'espletamento dei loro
compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico e consentendo
anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e
più razionale svolgimento delle funzioni di tali enti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 gennaio 1998;
Udito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale,
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo, di concerto
con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale
e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Trasformazione)
- Gli enti autonomi lirici e le istituzioni
concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della
legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono
la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
- La fondazione subentra nei diritti,
negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere
alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non
espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione
del medesimo.
Art. 2
(Statuto e stima del patrimonio)
- La fondazione e' dotata di uno statuto
che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto
dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
in quanto compatibili.
- Lo statuto è adottato a maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta
giorni dal suo insediamento, ed e' approvato, entro trenta giorni dalla
sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente
in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
- Ove lo statuto non venga adottato nel
termine di cui al comma 2, l'Autorità di Governo competente in
materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a
tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro i successivi
sessanta giorni.
- Entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione,
ove non si sia a ciò già provveduto, chiede al presidente
del tribunale competente la designazione di uno o più esperti
per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene,
in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali,
l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri
di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni
dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
- Le disposizioni dell'articolo 16 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 1999.
Art. 3
(Oorgani)
- In attesa della partecipazione di soggetti
privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, il consiglio di amministrazione delle medesime
è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente
in materia di spettacolo, opera con la nomina della maggioranza dei
suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione,
individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo
n. 367 del 1996, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi individuati:
a) un componente, designato dall'Autorità di Governo competente
in materia di spettacolo;
b) un componente, designato dalla regione nel territorio della
quale ha sede la fondazione;
c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio
la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge
8 giugno 1990, n. 142.
- Fino al conseguimento della partecipazione
di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione
conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia
e' composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367.
Art. 4
(Partecipazione dei privati)
- Le fondazioni risultanti dalla trasformazione
operata con il presente decreto devono in ogni caso conseguire la partecipazione
di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti
dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, entro il 31 luglio 1999.
- Qualora, alla scadenza del termine
di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati,
ovvero la medesima e' inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali
per la gestione dell'attività della fondazione, il contributo
erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino
all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette
si realizzano.
- Lo statuto e' eventualmente modificato,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione.
In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi
ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione,
e' dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per
la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati
dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti
alla predetta deliberazione.
- Nell'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "Lo statuto prevede altresì che possono nominare
un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i
soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre
ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso
nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento
del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività
della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene
il loro ingresso nella fondazione.".
Art. 5
(Disposizioni in tema di personale)
- Il contratto collettivo nazionale unico
di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la
definizione degli organici funzionali, e' approvato dall'Autorità
di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- Al personale artistico dipendente dagli
enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967,
n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
- A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e' soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti
di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività,
anche se non in modo continuativo, purché non in via eccezionale
o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le
quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico.
I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini
delle relative prestazioni, fino a tale data.
- Le disposizioni del comma 211, terzo
periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad
applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto,
con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della
trasformazione.
Art. 6
(Modificazioni al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367)
- Al decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "di
prioritario interesse nazionale";
b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Il presente decreto si applica:";
c) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "gli
enti autonomi lirici e le istituzioni" sono sostituite dalle seguenti:
"agli enti autonomi lirici e alle istituzioni" e la lettera b) è
sostituita dalla seguente: " b) ad altri enti operanti nel settore musicale,
identificati, sulla base di criteri previamente definiti, dall'Autorità
di Governo competente in materia di spettacolo, con riferimento alle
categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800,
e successive modificazioni.";
d) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato e nel comma 3
le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al comma 1, lettera b)";
e) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e l'articolo 9;
f) nel comma 5 dell'articolo 16, dopo le parole "Ministero del
tesoro", sono inserite le seguenti: "e all'Autorità di Governo
competente in materia di spettacolo,";
g) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: "agli enti lirici"
sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione
degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);" ed il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "I criteri hanno efficacia per tre
anni, a decorrere dal 1 gennaio 1998.";
h) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della
sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati
al momento della loro partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione
dei soggetti di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto che approva
la trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto".
Art. 7
(Conservazione di diritti)
- Le fondazioni risultanti dalla trasformazione
di cui all'articolo 1 possono continuare ad avvalersi del patrocinio
della Avvocatura dello Stato.
- Nel comma ottavo dell'articolo 2 della
legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n.
800", sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,".
- Le fondazioni mettono a disposizione
di volta in volta un palco, ove ne ricevano specifica richiesta dall'Autorità
di Governo, per esigenze di rappresentanza.
Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)
- Alla costituzione del primo consiglio
di amministrazione della fondazione si provvede entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione
resta in carica il consiglio di amministrazione precedente. Fermo quanto
previsto dal comma 3, alla prima costituzione del consiglio di amministrazione
non consegue l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
- Qualora nel termine di cui al comma
1 non si sia provveduto alla costituzione, l'Autorità di Governo
competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario
per la gestione della fondazione fino alla costituzione del consiglio
di amministrazione.
- I componenti del consiglio di amministrazione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono
all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo
4, comma 3. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso
dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.
- Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento
di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia,
il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle
discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione,
approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo,
possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri
di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
- Al fine del calcolo delle percentuali
di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, la percentuale delle tessere nominative e dei
biglietti gratuiti, non corrispondenti a casi espressamente previsti
dalla legge, non può superare complessivamente il cinque per
cento dei posti disponibili, ragguagliata a ciascuna categoria di essi.
Il rispetto della predetta percentuale e' condizione per l'erogazione
dei contributi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367.
- Per l'attuazione dell'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l'Autorità
di Governo competente in materia di spettacolo provvede alla individuazione
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
la conseguente trasformazione interviene entro l'anno successivo. Il
provvedimento di individuazione può essere revocato, con riferimento
a singoli soggetti, per carenza sopravvenuta delle condizioni che ne
hanno consentito l'emanazione.
- Le disposizioni del presente decreto
si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti già trasformati
in fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Art. 9
(Abrogazioni)
- Sono abrogati:
a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione
degli articoli 6, 7, 16, 19, 23;
b) l'articolo 10, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 203;
c) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 450;
d) l'articolo 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1982, n. 43;
e) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 312;
f) gli articoli 146 e 147 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 23 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali
Napolitano, Ministro dell'interno
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassanini, Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
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