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Decreto Ministero per i beni e le Attività Culturali del 10 febbraio 2000 n. 101
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n.516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro.
(Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2000)

 

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante "Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali";

Considerato che l'articolo 1 della citata legge 15 dicembre 1998, n. 444, ha modificato l'articolo 4 del citato decreto-legge 25 marzo1997, n.67, in particolare estendendo la possibilità di utilizzazione del conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2, della legge 14 agosto 1971, n. 819, anche alla erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità indicate dalla medesima legge;

Ritenuto di dover conseguentemente adeguare, in ragione delle modifiche normative sopravvenute, le norme relative al finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili adibiti stabilmente a teatro, di cui al citato decreto n. 516 del 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 dicembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 156 del 14 gennaio 2000;

A D O T T A
il seguente regolamento:

ART. 1

  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n.516, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

ART. 2

  1. Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al conto speciale previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito "conto speciale, progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati da proprietari di immobili destinati stabilmente ad attività teatrale, ovvero, su delega di questi, dai gestori delle attività teatrali svolte nell'immobile, che si assumono, anche in parte, l'onere dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato, di seguito definite "finanziamenti e in contributi in conto interessi, di seguito definiti "contributi"».

ART. 3

  1. Nell'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole «hanno ad oggetto edifici o complessi immobiliari destinati stabilmente e con carattere di continuità», sono inserite le seguenti: «ancorchè non esclusivamente,».

ART. 4

  1. Nell'articolo 3, comma 1, le parole «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero per i beni e le attività' culturali».

ART. 5

  1. Nell'articolo 4, comma 1, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

ART. 6

  1. Nell'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) interventi in immobili di proprietà di enti pubblici territoriali, situati nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 2, come individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e successive modificazioni;».

ART. 7

  1. Nell'articolo 4, il comma 3, è nsostituito dal seguente:
    «3. L'erogazione del finanziamento è disposta in una unica soluzione anticipata per l'intero importo approvato. La restituzione della somma oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti annuali posticipate, comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello in cui è stata disposta l'erogazione»

ART. 8

  1. Nell'articolo 4, comma 5, le parole «della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero per i beni e le attività culturali».

ART. 9

  1. Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 4-bis. - 1. Una somma non inferiore al 50 per cento delle disponibilità del conto speciale è utilizzata annualmente dal soggetto gestore del fondo, tramite la corresponsione di contributi finalizzati a ridurre del 70 per cento la misura del tasso di riferimento per l'industria vigente al momento della stipula del contratto, gli interessi relativi a finanziamenti consistenti in:
    a) mutui concessi, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, da banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
    b) emissioni di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, destinate esclusivamente alle finalità richiamate nella lettera a).
    2.
    L'importo massimo del finanziamento considerato ai fini della corresponsione del contributo di cui al comma 1 e' fissato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Con il medesimo o con distinto decreto possono essere modificate le percentuali di cui al comma 1.
    3.
    Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per la durata massima di cinque anni, a partire dalla data della prima erogazione».
    «Art. 4-ter. - 1. L'istanza ai fini del contributo di cui all'articolo 4-bis è presentata nei termini e con le modalità' di cui all'articolo 3, unitamente a copia autenticata della documentazione relativa al finanziamento, completa dei necessari dati di registrazione, e ad atto del soggetto finanziatore o dell'intermediario incaricato del collocamento, che evidenzia gli importi relativi agli interessi pattuiti. L'esame delle istanze è attuato nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 4, comma 2.
    2. L'istanza presentata per l'ammissione al finanziamento può essere convertita, su richiesta dell'interessato, per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 4-bis, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego del finanziamento».
    «Art. 4-quater. - 1. Il contributo di cui all'articolo 4-bis è disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del capo del dipartimento dello spettacolo.
    2. All'inizio di ogni esercizio finanziario il gestore del fondo delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori, sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
    3. A tal fine i soggetti finanziatori o gli intermediari incaricati del collocamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire al gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, per ogni singolo finanziamento, del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale termine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo.
    4. Gli estratti conto sono sottoscritti dai legali rappresentanti dei soggetti finanziatori o degli intermediari incaricati del collocamento, che sono responsabili della loro esattezza.
    5. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alla erogazione del contributo si applicano le stesse modalità e condizioni applicate dal gestore del fondo per la erogazione di contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, in quanto compatibili».

ART. 10

  1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
    «Art.5. - 1. Il gestore del fondo vigila sulla regolare utilizzazione del finanziamento e del contributo.
    2. Il capo del dipartimento dello spettacolo, su proposta del soggetto gestore del fondo, puo' disporre la decadenza dal finanziamento o dal contributo nei seguenti casi:
    a) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo non hanno avuto inizio entro un anno dalla data della rispettiva erogazione;
    b) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo non sono stati definitivamente completati entro il termine contrattualmente previsto, salvo gravi e documentati motivi, immediatamente comunicati e, in ogni caso, se entro cinque anni dalla erogazione del beneficio la sala non è divenuta, per qualunque causa, utilizzabile per la sua destinazione;
    c) si accerta che l'immobile ha perso la destinazione a sala teatrale nel corso dei dieci anni successivi alla erogazione del finanziamento o del contributo.
    3. Non possono essere presentate nuove istanze sulla base del presente regolamento, aventi ad oggetto il medesimo immobile, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di accoglimento di una precedente domanda».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Ministro: MELANDRI
Visto, il Guardasigilli:Diliberto