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IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre
1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori
di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili
stabilmente adibiti a teatro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135;
Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante "Nuove disposizioni per
favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività
culturali";
Considerato che l'articolo 1 della citata legge 15 dicembre 1998, n. 444,
ha modificato l'articolo 4 del citato decreto-legge 25 marzo1997, n.67,
in particolare estendendo la possibilità di utilizzazione del conto
speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo
2, della legge 14 agosto 1971, n. 819, anche alla erogazione di contributi
sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità indicate
dalla medesima legge;
Ritenuto di dover conseguentemente adeguare, in ragione delle modifiche
normative sopravvenute, le norme relative al finanziamento dei lavori
di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili
adibiti stabilmente a teatro, di cui al citato decreto n. 516 del 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 29 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 156 del 14 gennaio 2000;
A D O T T A
il seguente regolamento:
ART.
1
- Al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n.516, sono
apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.
ART.
2
- Il comma
1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Sono ammessi alle agevolazioni di cui al conto speciale previsto dall'articolo
4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni,
di seguito definito "conto speciale, progetti di restauro, ristrutturazione
ed adeguamento funzionale, presentati da proprietari di immobili destinati
stabilmente ad attività teatrale, ovvero, su delega di questi,
dai gestori delle attività teatrali svolte nell'immobile, che
si assumono, anche in parte, l'onere dei lavori. Le agevolazioni consistono
in finanziamenti a tasso agevolato, di seguito definite "finanziamenti
e in contributi in conto interessi, di seguito definiti "contributi"».
ART. 3
- Nell'articolo
2, comma 1, lettera a), dopo le parole «hanno ad oggetto edifici
o complessi immobiliari destinati stabilmente e con carattere di continuità»,
sono inserite le seguenti: «ancorchè non esclusivamente,».
ART.
4
- Nell'articolo
3, comma 1, le parole «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero per i beni e le
attività' culturali».
ART.
5
- Nell'articolo
4, comma 1, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
«cinque anni».
ART.
6
- Nell'articolo
4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) interventi in immobili di proprietà di enti pubblici
territoriali, situati nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 2, come individuate
ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, e successive modificazioni;».
ART. 7
- Nell'articolo
4, il comma 3, è nsostituito dal seguente:
«3. L'erogazione del finanziamento è disposta in una unica
soluzione anticipata per l'intero importo approvato. La restituzione
della somma oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti
annuali posticipate, comprensive di capitali ed interessi, a decorrere
dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello in cui è
stata disposta l'erogazione»
ART.
8
- Nell'articolo
4, comma 5, le parole «della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero per i beni e le
attività culturali».
ART.
9
- Dopo l'articolo
4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - 1. Una somma non inferiore al 50 per cento delle
disponibilità del conto speciale è utilizzata annualmente
dal soggetto gestore del fondo, tramite la corresponsione di contributi
finalizzati a ridurre del 70 per cento la misura del tasso di riferimento
per l'industria vigente al momento della stipula del contratto, gli
interessi relativi a finanziamenti consistenti in:
a) mutui concessi, per le finalità di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, da banche, enti o
societa' finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385;
b) emissioni di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali
ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, destinate esclusivamente alle finalità richiamate
nella lettera a).
2. L'importo
massimo del finanziamento considerato ai fini della corresponsione del
contributo di cui al comma 1 e' fissato con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali. Con il medesimo o con distinto
decreto possono essere modificate le percentuali di cui al comma 1.
3. Il
contributo di cui al comma 1 e' concesso per la durata massima di cinque
anni, a partire dalla data della prima erogazione».
«Art. 4-ter. - 1. L'istanza ai fini del contributo di cui
all'articolo 4-bis è presentata nei termini e con le modalità'
di cui all'articolo 3, unitamente a copia autenticata della documentazione
relativa al finanziamento, completa dei necessari dati di registrazione,
e ad atto del soggetto finanziatore o dell'intermediario incaricato
del collocamento, che evidenzia gli importi relativi agli interessi
pattuiti. L'esame delle istanze è attuato nel rispetto delle
priorità di cui all'articolo 4, comma 2.
2. L'istanza presentata per l'ammissione al finanziamento può
essere convertita, su richiesta dell'interessato, per l'erogazione del
contributo di cui all'articolo 4-bis, entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione di diniego del finanziamento».
«Art. 4-quater. - 1. Il contributo di cui all'articolo
4-bis è disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di
cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso
del capo del dipartimento dello spettacolo.
2. All'inizio di ogni esercizio finanziario il gestore del fondo delibera
i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli
aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori, sulla base del
volume dei finanziamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
3. A tal fine i soggetti finanziatori o gli intermediari incaricati
del collocamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire
al gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno
precedente con l'indicazione, per ogni singolo finanziamento, del debito
per capitale, delle date di inizio e di eventuale termine del finanziamento,
delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi
nel corso dell'anno medesimo.
4. Gli estratti conto sono sottoscritti dai legali rappresentanti dei
soggetti finanziatori o degli intermediari incaricati del collocamento,
che sono responsabili della loro esattezza.
5. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alla erogazione
del contributo si applicano le stesse modalità e condizioni applicate
dal gestore del fondo per la erogazione di contributi in conto interessi
di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, in quanto
compatibili».
ART.
10
-
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art.5. - 1. Il gestore del fondo vigila sulla regolare utilizzazione
del finanziamento e del contributo.
2. Il capo del dipartimento dello spettacolo, su proposta del soggetto
gestore del fondo, puo' disporre la decadenza dal finanziamento o
dal contributo nei seguenti casi:
a) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo
non hanno avuto inizio entro un anno dalla data della rispettiva erogazione;
b) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo
non sono stati definitivamente completati entro il termine contrattualmente
previsto, salvo gravi e documentati motivi, immediatamente comunicati
e, in ogni caso, se entro cinque anni dalla erogazione del beneficio
la sala non è divenuta, per qualunque causa, utilizzabile per
la sua destinazione;
c) si accerta che l'immobile ha perso la destinazione a sala
teatrale nel corso dei dieci anni successivi alla erogazione del finanziamento
o del contributo.
3. Non possono essere presentate nuove istanze sulla base del presente
regolamento, aventi ad oggetto il medesimo immobile, prima che siano
trascorsi dieci anni dalla data di accoglimento di una precedente
domanda».
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 febbraio 2000
Il Ministro: MELANDRI
Visto, il Guardasigilli:Diliberto
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