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IL
DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta
sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito dall'art. 6 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-quater inserito
con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da
parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore
aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali
registratori di cassa;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme
di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio
1983, n. 18;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la
revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;
Visti gli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60, recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione
della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina
dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo,
degli intrattenimenti e dei giochi";
Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, in particolare
gli articoli 1 e 7, concernenti obblighi degli esercenti attività
da intrattenimento e attività spettacolistiche;
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999, concernente
gli abbonamenti per le attività da intrattenimento;
Considerato che occorre determinare le caratteristiche dei misuratori
fiscali e delle biglietterie automatizzate per l'emissione dei titoli
di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette
all'imposta e per le attività spettacolistiche, nonché le
modalità di emissione dei titoli medesimi;
Decreta:
Art.
1
(Definizione di evento)
- Ai fini
del presente decreto, per evento si intende ciascuna manifestazione
da intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o ciascuna manifestazione
spettacolistica di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art.
2
(Apparecchiature per l'emissione dei titoli di accesso)
- I soggetti
di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti
di cui alla tariffa allegata al medesimo decreto e per le operazioni
ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non
soggette all'imposta sugli intrattenimenti, ed i soggetti di cui all'art.
74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per le prestazioni di cui alla tabella C del medesimo decreto
e per le operazioni ad esse accessorie, assolvono gli obblighi di certificazione
dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso, avente le
caratteristiche di cui all'art. 3, emesso mediante l'uso esclusivo delle
seguenti apparecchiature:
a) misuratori fiscali idonei alla emissione dei titoli di accesso,
conformi alle caratteristiche previste dalla legge 26 gennaio 1983,
n. 18 ed alle caratteristiche di cui all'allegato al presente decreto;
b) biglietterie automatizzate idonee all'emissione dei titoli
di accesso conformi alle caratteristiche previste dalla legge 26 gennaio
1983, n. 18 ed alle caratteristiche di cui all'allegato al presente
decreto;
c) biglietterie automatizzate connesse al sistema centrale, gestito
dal Ministero delle finanze, che certifica e valida l'emissione dei
titoli di accesso.
- Le apparecchiature
di cui al comma 1 ed i relativi sistemi operativi devono essere conformi
alle prescrizioni del presente decreto e del loro corretto funzionamento
sono responsabili i soggetti di cui al medesimo comma 1.
Art.
3
(Titoli di accesso)
- I titoli
di accesso di cui all'art. 2 riportano, oltre ai dati previsti dall'art.
12, primo e secondo comma, del decreto del Ministro delle finanze 23
marzo 1983, le seguenti indicazioni:
a) natura dell'attività esercitata;
b) data ed ora dell'evento;
c) luogo, impianto e sala dell'evento;
d) numero ed ordine di posto;
e) natura, titolo ed ogni altro elemento identificativo dell'evento;
f) corrispettivo per l'attività di spettacolo o di intrattenimento;
g) ingresso gratuito, riduzione del prezzo e relative causali,
avvenuto pagamento dell'imposta, dicitura "abbonato" ed estremi dell'abbonamento
a data libera;
h) ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
i) natura, qualità e quantità dei beni e servizi
oggetto delle prestazioni accessorie, complementari o comunque connesse,
con separata indicazione dei corrispettivi;
l) dicitura "emesso per la vendita da parte di" con i dati identificativi
del terzo, nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 2;
m) stampa del sigillo fiscale avente le caratteristiche di cui
al successivo art. 5.
- Per gli
abbonamenti relativi alle attività di spettacolo o di intrattenimento,
deve essere rilasciato apposito titolo di accesso che contenga le indicazioni
di cui al comma 1 e la dicitura "abbonamento" con il numero delle prestazioni
ivi previste.
- I dati
di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente riportati nei titoli
di accesso, salvo che per taluni di essi la natura, le caratteristiche
dell'evento o dell'abbonamento non ne consentano l'indicazione.
- Quando
per fruire delle prestazioni contenute nel titolo di accesso si procede
all'invalidazione tramite separazione del documento, il titolo di accesso
deve essere costituito da tante sezioni quante sono le prestazioni e
la sezione che resta al partecipante deve riportare tutte le indicazioni
di cui al comma 1.
- Il titolo
di accesso è univocamente identificabile come "titolo di accesso"
per mezzo del sigillo fiscale.
Art.
4
(Documento riepilogativo giornaliero e mensile)
- Gli apparecchi
misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate di cui all'art. 2
sono predisposti per l'emissione di un documento riepilogativo dell'incasso
giornaliero contenente, oltre ai dati indicati nell'art. 12, terzo comma,
del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, i seguenti elementi
distinti per sala od impianto ed evento:
a) incasso giornaliero, con l'indicazione dell'imponibile, delle
imposte e delle relative aliquote e con separata indicazione dei dati
di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) ed i);
b) corrispettivi degli abbonamenti relativi ad attività
di spettacolo o di intrattenimento;
c) ratei giornalieri relativi agli abbonamenti;
d) numero degli ingressi a pagamento, quelli per i quali è
avvenuto il pagamento dell'imposta, gratuiti, a riduzione e degli abbonati,
con indicazione dell'ordine di posto;
e) stampa del sigillo fiscale di cui all'art. 5.
- Gli apparecchi
misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate devono essere, altresì,
idonei alla stampa di un giornale di fondo contenente le informazioni
previste dall'art. 12, quarto comma, del decreto del Ministro delle
finanze 23 marzo 1983, integrate da quelle prescritte dall'art. 3. Il
giornale di fondo contiene i dati del titolo di accesso anche in forma
sintetica.
- Gli apparecchi
misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate sono predisposti
per la stampa di un documento riepilogativo mensile che riporti le indicazioni
di cui al comma 1, nonché, per ciascuno evento effettuato nel
mese, il totale dei corrispettivi relativi ancorché incassati
nei mesi precedenti.
- Il giornale
di fondo ed i documenti riepilogativi giornalieri e mensili possono
essere prodotti in forma digitale secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministero delle finanze.
Art.
5
(Sigillo fiscale)
- Il sigillo
fiscale è costituito da un codice di controllo, generato da algoritmo
di sicurezza, e consente la verifica della validità del titolo
da parte degli organi preposti al controllo.
- L'algoritmo
di sicurezza è memorizzato, per gli apparecchi misuratori fiscali
e le biglietterie automatizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettere
a) e b), sulla carta a microcircuito di attivazione dei sistemi di emissione,
per le biglietterie automatizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c), nel sistema centrale gestito dal Ministero delle finanze.
- Il sigillo
fiscale, riportato nei titoli di accesso e nei documenti riepilogativi,
è generato dai dati identificativi rispettivamente di cui all'art.
3 ed all'art. 4 e da altri elementi che potranno essere successivamente
stabiliti dal Ministero delle finanze ad integrazione del presente decreto.
Art.
6
(Emissione dei titoli d'accesso)
- I titoli
di accesso previsti dall'art. 3 sono emessi al momento del pagamento
del corrispettivo, anche nel caso in cui i medesimi titoli siano emessi
e distribuiti, per conto dell'organizzatore, da terzi che si avvalgono
delle apparecchiature di cui all'art. 2.
- I titoli
di accesso possono essere emessi anteriormente al pagamento del corrispettivo,
se consegnati dall'emittente ad un terzo per la successiva distribuzione.
In tal caso, il titolo deve contenere anche gli elementi di cui all'art.
3, comma 1, lettera l).
Art.
7
(Annullamento del titolo di accesso)
- Il titolo
di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione,
anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l'emissione
del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo
successivo a quello dell'evento.
- Il titolo
di accesso erroneamente emesso e non ancora rilasciato può essere
annullato, procedendo immediatamente alla registrazione di cui al comma
1.
- In caso
di mancata effettuazione dell'evento, il titolo può essere annullato,
con le medesime modalità di cui al comma 1, entro i termini di
versamento delle imposte.
- Il titolo
di accesso annullato, quale documento fiscale, deve essere conservato
integro in tutte le sue parti.
Art.
8
(Mancato funzionamento)
- Le apparecchiature
di cui all'art. 2 devono essere dotate di apposito libretto fiscale
avente le caratteristiche e contenente le indicazioni di cui all'art.
2 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983.
- Fermo
restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, i soggetti obbligati all'emissione
dei titoli di accesso tramite gli apparecchi di cui all'art. 2, nel
caso di mancato o irregolare funzionamento degli stessi, devono richiedere,
tempestivamente, l'intervento di manutenzione, annotare sul libretto
fiscale in dotazione all'apparecchio la data e l'ora della richiesta
di intervento e su apposito registro l'inizio e la fine del mancato
funzionamento ed il totale dei biglietti manuali emessi distinti per
evento e tipologia.
Art.
9
(Carta di attivazione del sistema)
- I misuratori
fiscali e le biglietterie automatizzate di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), devono essere provvisti di una carta a microcircuito
di attivazione contenente il software per la generazione delle chiavi
segrete, necessarie per il calcolo di codici di autenticazione che verranno
utilizzati per la trasmissione dati, e l'algoritmo per la determinazione
del sigillo fiscale.
- La carta
di attivazione, prodotta dal Ministero delle finanze, è consegnata
su richiesta degli interessati dalla Società italiana autori
ed editori, che comunica all'anagrafe tributaria il codice fiscale e
la partita IVA associata alla carta fornita.
- All'atto
dell'attivazione, nella carta vengono memorizzati i seguenti dati:
a) codice fiscale o partita I.V.A. e denominazione del soggetto
utilizzatore;
b) data di attivazione della carta.
Art.
10
(Modalità di trasmissione dati)
- I soggetti
che emettono titoli di accesso tramite misuratori fiscali o tramite
biglietterie automatizzate di cui all'art. 2 trasmettono, con le modalità
definite con decreto del Ministero delle finanze, alla Società
italiana autori ed editori, distintamente per ciascuna giornata di attività
ovvero per ogni giornata di manifestazione, i dati contenuti nel documento
riepilogativo giornaliero e, distintamente per ciascun mese, i dati
contenuti nel documento riepilogativo mensile di cui all'art. 4.
- I soggetti
di cui al comma 1 possono, in caso di necessità e previa autorizzazione
della Società italiana autori ed editori, trasmettere i riepiloghi
giornalieri e mensili su supporto magnetico o cartaceo.
- I soggetti
che emettono titoli di accesso tramite biglietterie automatizzate connesse
al sistema centrale gestito dal Ministero delle finanze sono esonerati
dalla trasmissione dei dati giornalieri e mensili di cui all'art. 4.
Tali dati sono trasmessi dal Ministero delle finanze alla Società
italiana autori ed editori.
- La Società
italiana autori ed editori mette a disposizione dell'anagrafe tributaria
e del Ministero per i beni e le attività culturali, in base alle
specifiche esigenze, i dati di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art.
11
(Controlli)
- Gli organi
preposti ai controlli constatano l'avvenuta installazione ed il regolare
funzionamento delle apparecchiature di cui all'art. 2 e procedono alle
ispezioni documentali, alle verifiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta
utile per il riscontro della corretta applicazione delle disposizioni
del presente decreto.
Art.
12
(Riconsegna della carta di attivazione)
- In caso
di cessione a terzi, a qualsiasi titolo, delle apparecchiature di cui
all'art. 2 o di cessazione dell'attività, la carta di attivazione
è rimossa e consegnata alla Società italiana autori ed
editori.
Art.
13
(Norma di rinvio)
- Per quanto
non espressamente previsto dal presente decreto e dall'allegato, che
ne costituisce parte integrante, si applicano le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e del decreto del Ministro delle finanze 23
marzo 1983 e successive modificazioni.
Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13
luglio 2000
Il
direttore generale
ROMANO
ALLEGATO
A
CARATTERISTICHE
TECNICHE
1. Misuratori
fiscali e biglietterie automatizzate.
I sistemi idonei all'emissione dei titoli di accesso di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a) e b), del presente decreto devono rispettare le seguenti
specifiche funzionali.
a) Operare tramite l'utilizzazione di una "carta di attivazione".
I sistemi di emissione dei titoli di accesso devono essere provvisti di
una carta a microcircuito di attivazione (smart-card) abilitata dal Ministero
delle finanze nella quale sono registrate:
software per la generazione delle chiavi, utilizzate per il calcolo dei
codici di autenticazione;
algoritmo per la generazione di un "sigillo fiscale" univoco da riportare
sui titoli di accesso.
b) Effettuare la registrazione dei dati su supporto immodificabile.
Per le apparecchiature di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è
fatto obbligo di:
- registrare su supporti interni il log delle transazioni: copia dei titoli
di accesso in base al tracciato definito con apposito decreto ministeriale;
-registrare su supporto immodificabile (supporto ottico, EPROM o analoghi)
i riepiloghi contabili periodici in base al tracciato definito con apposito
decreto ministeriale;
- utilizzare un software fiscale immodificabile e fisicamente protetto.
Per le apparecchiature di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), è
fatto obbligo di registrare su un supporto immodificabile (supporto ottico,
EPROM o analoghi):
- i log delle transazioni: copia dei titoli di accesso in base al tracciato
definito con apposito decreto ministeriale;
- i riepiloghi contabili periodici in base al tracciato definito con apposito
decreto ministeriale.
c) Trasmettere i dati di riepilogo.
La trasmissione telematica, ovvero, nei casi previsti dall'art. 10, comma
2, del presente decreto, la registrazione su supporto magnetico o cartaceo
dei riepiloghi contabili da consegnare alla Società italiana autori
ed editori, deve essere effettuata con cadenza giornaliera e mensile,
secondo il tracciato definito con apposito decreto del Ministero delle
finanze. La trasmissione telematica e la registrazione su supporto magnetico
può essere effettuata solo se corredate da un codice di autenticazione.
d) Prevedere funzioni di servizio.
Devono essere attivate funzioni di servizio idonee alla consultazione
rapida, sia video sia su carta, dei dati di dettaglio e di riepilogo registrati
sul supporto immodificabile, per consentire le funzioni di verifica e
controllo.
2. Biglietterie automatizzate collegate al sistema centrale.
I sistemi di emissione dei titoli di accesso di cui all'art. 2, comma
1, lettera c), del presente decreto sono costituiti da un computer, con
un software per la gestione degli eventi e l'emissione e registrazione
dei titoli di accesso, collegato ad una rete di sistemi con stampanti
proprie e collegato in tempo reale al servizio predisposto dal Ministero
delle finanze che assegna per ciascun titolo emesso un sigillo fiscale.
Il servizio del Ministero delle finanze memorizza sulla base dati centrale
i dati di dettaglio e di riepilogo di tutte le transazioni eseguite.
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