 |
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la
seguente legge:
Capo
I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1
(Finalità e definizioni)
-
La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
-
Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti,
organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne
il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
in qualunque forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione; i) per "dato anonimo",
il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato
ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo
30. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art.
2
(Ambito di applicazione)
-
La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
Art.
3
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)
-
Il
trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente
legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione.
-
Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni
di cui agli articoli 18 e 36.
Art.
4
(Particolari trattamenti in ambito pubblico
-
La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma
1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in
base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge
30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato
ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui
al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni,
o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti
nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice
di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici
giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero
di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente
il trattamento.
-
Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché,
fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1,
le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art.
5
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici)
-
Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista
per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art.
6
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
-
Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
-
Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di
dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso
le disposizioni dell'articolo 28.
Capo
II
OBBLIGHI PER IL TITOTLARE DEL TRATTAMENTO
Art.
7
(Notificazione)
-
Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a
darne notificazione al Garante.
- La
notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo
di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne
la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere,
nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti
con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se
muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione
della variazione.
-
La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento.
-
La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie
di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei
dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui
si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione
si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
-
I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro
che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione
per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori
e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite
delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
-
Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che
per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
-
Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma
1 e delle proprie istruzioni.
-
Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
-
I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto.
-
Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai
quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo
III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSOANALI
Sezione
I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art.
9
(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)
-
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art.
10
(Informazioni rese al momento detta raccolta)
-
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
-
L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte
per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
-
Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
-
La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela,
a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione
II
DIRITTI DELL’INTERESSAATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art.
11
(Consenso)
-
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
-
Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
-
Il
consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e in
forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10.
Art.
12
(Casi di esclusione del consenso)
-
Il
consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto
del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art.
13
(Diritti dell'interessato)
-
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma
4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati
sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto.
-
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
-
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
-
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
-
Restano
ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art.
14
(Limiti all'esercizio dei diritti)
-
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali
raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di
cui alla medesima lettera h).
-
Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione
III
SICUREZZA NEL TATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’
DEI DATI E RISARCIMENTO DEL
DANNO
Art.
15
(Sicurezza dei dati)
-
I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
-
Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante.
-
Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con
le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata.
-
Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Art.
16
(Cessazione del trattamento dei dati)
-
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati,
il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
-
I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento
per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
-
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento
dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma
1.
Art.
17
(Limiti all'utilizzabilità di dati personali)
-
Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente
su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire
il profilo o la personalità dell'interessato.
-
L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla
base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto,
in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dalla legge.
Sezione
IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art.
18
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali)
-
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del
codice civile.
Art.
19
(Incaricati del trattamento)
-
Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da
parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni
del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
Art.
20
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)
-
La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati
e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti al diritto di cronaca
posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto
del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale; f) qualora siano necessarie per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità' fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa
di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate
e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime
finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
-
Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano
le disposizioni dell'articolo 27.
Art.
21
(Divieto di comunicazione e diffusione)
-
Sono
vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità
diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo
7.
-
Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso
il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
-
Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
- La
comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica
o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Capo
IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOALRI
Art.
22
(Dati sensibili)
-
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
- Il
Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
-
Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite.
-
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante,
qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto
di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti
di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice
di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43,
comma 2.
Art.
23
(Dati inerenti alla salute)
-
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati
e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità
di tutela dell'incolumità' fisica e della salute dell'interessato.
Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in
mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire
previa autorizzazione del Garante.
-
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare.
-
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
-
La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata,
salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
Art.
24
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di
procedura penale)
-
Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di
cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice
di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino
le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi
di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art.
25
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di
giornalista)
-
Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento
dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo
trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo
24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in
conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato
anche senza l'autorizzazione del Garante.
-
Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti,
di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia
degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione
del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto
a recepire.
-
Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia
di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è
efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura
di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
-
Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli
22 e 24.
Art.
26
(Dati concernenti persone giuridiche)
-
Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti
persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
-
Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano
le disposizioni dell'articolo 28.
Capo
V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art.
27
(Trattamento da parte di soggetti pubblici)
-
Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
-
La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste
da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso
deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo
7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento motivato, la comunicazione
o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente
legge.
-
La
comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se
previste da norme di legge o di regolamento.
-
I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno
rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art.
28
(Trasferimento di dati personali all'estero)
-
Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento
deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
-
Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data
della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
-
Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione
o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone
adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
-
Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato
ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda
taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i
dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile
da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie
per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
-
Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
-
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento
di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
- La
notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai
sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro
previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può
essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7.
Capo
VI
TUTELA AMMINISTARTIVA E GIURISDIZIONALE
Art.
29
(Tutela)
-
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso
al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto
e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
-
Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul
medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria
tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
-
Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante
può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
-
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata,
la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie
a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la
loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti
interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul
ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale
a rigetto.
-
Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in
via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti
giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile
unitamente a tale decisione.
-
Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma
4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale
del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del procedimento o dalla data del rigetto
tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
-
Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere,
a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del
tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
-
Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione
della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
-
Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
Capo
VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art.
30
(Istituzione del Garante)
-
È istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
-
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione.
-
Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con
voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino
indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie
del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
-
Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.
-
All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati
in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
-
Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.
Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
Art.
31
(Compiti del Garante)
-
Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati
o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze
di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai
sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di
un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle
sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne
la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano
la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza
dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o
disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati
o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso
può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta
e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo
a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV
della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata
a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra
Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo
4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono
ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
-
Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari
e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dalla presente legge.
-
Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è
tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di
un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune
intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni
al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno
un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
-
Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo,
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
- Il
Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine,
invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a
partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro
organo. 5. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti
tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e
l'editoria.
Art.
32
(Accertamenti e controlli)
-
Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
-
Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
-
Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio in relazione
al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta
del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento
sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
-
I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
-
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
-
Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se
il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento
è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni
caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi
di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121,
come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi
di difesa o di sicurezza dello Stato.
-
Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
necessario in ragione della specificità della verifica, il membro
designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto
al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza
e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato
di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base
di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma
3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti
e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante .
Art.
33
(Ufficio del Garante)
-
Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio
presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a
quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il
relativo contingente è determinato in misura non superiore a quarantacinque
unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro
e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione
del Garante .
-
Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della
Corte dei conti.
-
Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei
diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere
conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste
le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo
29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza
del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra
le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità
per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione
di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico
o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema.
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine
il regolamento può comunque essere emanato.
-
Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali
sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
-
Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi
di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti
telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla
presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
-
Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni
di trattamento.
Capo
VIII
SANZIONI
Art.
34
(Omessa o infedele notificazione).
-
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o
non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo
16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Art.
35
(Trattamento illecito di dati personali)
-
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due
anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con
la reclusione da tre mesi a due anni.
-
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica
o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3,
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
-
Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è
da uno a tre anni.
Art.
36
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)
-
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie
a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni
dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con
la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena
è della reclusione da due mesi a due anni.
-
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione
fino ad un anno.
Art.
37
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante)
-
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29,
commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art.
38
(Pena accessoria)
-
La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa
la pubblicazione della sentenza.
Art.
39
(Sanzioni amministrative)
-
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire sei milioni.
-
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma
2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
-
L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Capo
IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art.
40
(Comunicazioni al Garante)
-
Copia dei procedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione
a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993,
n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art.
41
(Disposizioni transitorie)
-
Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29,
le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento
sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle
disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
prevista dalla presente legge.
-
Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata
in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale
data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere
effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 33, comma
1, ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio
1998.
-
Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine,
i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare
un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
-
Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
ivi previsti.
-
Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di
legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
-
In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione
del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono
svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo
29.
-
Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione,
a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art.
42
(Modifiche a disposizioni vigenti)
-
L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal
seguente:
"Art. 10. - (Controlli). -
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2.
I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità' o l'incompletezza
dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità' del loro trattamento,
l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3.
La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione
di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione
o trasformazione in forma anonima.
4.
Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione
al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
5.
Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione
di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.
Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile".
-
Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
-
Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere,
nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema
di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,
decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica
il trattamento economico previsto per il personale del Garante per
l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse
subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo
complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti
dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995
e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria
IV per il triennio 1996-1998".
-
Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993,
n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono
sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
-
Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo
8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n.
121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data
in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
-
Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano
altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti
più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
-
Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni
di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile
1981, n. 121.
Capo
X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art.
44
(Copertura finanziaria)
-
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere
dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476
milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio
dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni,
le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
-
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
45
(Entrata in vigore)
-
La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluni
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente
legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993,
n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai
trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà insrita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 31 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente
del Consiglio dei Ministri
FLICK, Ministro di Grazia e Giustizia
La
Camera dei de
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