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La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la
seguente legge:
CAPO
I
Art.1
-
Il
Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli
articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella
presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento"
si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti
e per "enti locali" si intendono le province, i comuni,
le comunità montane e gli altri enti locali.
-
Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge
8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi
localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque
organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici.
-
Sono
esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti
riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale
e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda
elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e
strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi
scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato
giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
-
Sono
inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con
legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali
dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione
civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della
salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello
spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione
di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini
della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi
derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
-
Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale,
anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli accordi internazionali.
-
La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi
produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi
pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e
gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica
e della tutela dell'ambiente.
Art.
2
-
La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle
regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è
riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della
Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere
di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione.
-
In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo
1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito
della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.
Art.
3
-
Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere
in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e
i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo
3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di
sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente
legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai
sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché
i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione
tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene
gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando
l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme
di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione
e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi
livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi
sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché
la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali,
regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio
delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali
e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con
le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando
l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali
alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento
del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione
dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di
uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con
gli Organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento
a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano,
per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e
degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità
da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori
della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
-
Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione
della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare
realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale
e finanziaria.
Art.
4
-
Nelle
materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in
conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province,
ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni
le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali.
Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi
delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
-
Gli
altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente
legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti
locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
-
I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza
dei seguenti principi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della
generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni,
alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni
territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle
sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo
le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento
di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie,
associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente
più vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione
dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi
della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti
locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle
iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione,
con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni
e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità
in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità
di ciascun servizio o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare
delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti
omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa
dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata
con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle
funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale
dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare
e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
-
Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede
anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione
in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale
e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa
con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente
e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità
dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali,
prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi
siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere
che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse
alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra
il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime,
semprechè gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno
1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con
qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in
concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge
8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che
rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed
il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza
finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1
gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi
da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura
previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29
luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale;
definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti
monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano
e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento
dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro
il 1 gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale
al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato
Spa per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei
principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma
1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto
possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina
relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per
quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria,
nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei
servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali,
strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi
nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata,
l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione
e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione
della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione
all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della
distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi
e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative
alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla
creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente
attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di
tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.
-
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera
a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi
dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali
e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione
non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato
ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni
inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni
tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla
data di entrata in vigore della legge regionale.
-
È
istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori
e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
- La Commissione
elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza.
La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene
espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
- La Commissione
ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il
funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico
dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
- La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
-
Sugli
schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce
il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi
entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo
acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti
giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze
sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette.
Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
-
Ai
fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli
1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste,
alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione
tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento
dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle
competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione
o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in
rapporto ad eventuali compiti residui.
- Sugli
schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere
della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono
sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed
è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti
possono comunque essere emanati.
- Al riordino
delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede,
con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1,
della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i
regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto
entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di
regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione
di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione.
Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
-
Gli
atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali,
gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio
delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
-
Qualora
nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa
non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati
con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
- In caso
di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza
delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati
sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i
successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri e' tenuto a riesaminare
i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
- Gli atti
di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché
le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri,
sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
- Sono
abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo
e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo
limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo"
fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica
europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente
alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle,
ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento
dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne
le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
- È
soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo
17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
-
Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo
il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza
prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali
di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a
livello di attività consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e
regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte
le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso
la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno
delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria
l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione
dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.
- Dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1,
i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi
dalla Conferenza unificata.
-
Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno
dalla data della loro entrata in vigore.
-
Il
Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione
e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni
centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori
diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati
direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero,
nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere
e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché
gli organismi operanti nel settore stesso.
- I decreti
legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo
5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- Disposizioni
correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
- Anche
al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente
legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del
presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono
essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in
sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti
negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio
della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica
e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché,
ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato
del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle
amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera
a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita
la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini
della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo
forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del
potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi
comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente
le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per
la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e
stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli
di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di
bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito
di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso
loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato
di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla
Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione
ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti
si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione
e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel
caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del
consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto
collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva;
prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro
il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale
dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti,
ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali
anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico
del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,
ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia,
urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale
transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti
prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi
sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di
comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità
di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole
amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle
singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione
dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento
della funzione pubblica.
-
Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
- Dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4,
sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono
apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo
2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse;
alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla
lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite
dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione,
le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera
q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi
unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ",
da espletarsi a livello regionale,".
- Sono
abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
-
Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili
dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della
Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate
e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento
delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali
in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni
di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i
compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri
secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche
ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo
38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e
il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite
le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per
l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio,
anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia
organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento
previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle
competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti
di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi
indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone
il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra
organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento,
riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti,
e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione
di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti
dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base
di criteri di Omogeneità, di complementarità e di organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi
criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente
legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni
di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione
delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma
essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione
centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale,
ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente
dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il
rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali,
deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri,
dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento
e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e
logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano
operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura
del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un
più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa,
organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione
delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli
addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo,
a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità
ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di
lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi
di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire
criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici
posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto
e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e
della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione
con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti
nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il
superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso
opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici,
anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna
amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare
gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento
e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di
controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto
ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo
interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni
che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità,
per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento
di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo,
in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale,
ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte
le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento
di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione,
riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure
finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili
a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità
previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono
alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione
sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che
ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni
alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che,
a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento recante
disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola
superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere
che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato al personale
in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni,
se la richiesta di comando è motivata da attività svolte dalla
Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta.
- Nell'ambito
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri,
il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative,
in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro
del tesoro.
-
Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore
della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti
pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda,
inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici
presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni
organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.
-
All'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione
e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
-
Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data
della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano
stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
- I regolamenti
di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per
i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il
comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti gia' emanati o adottati
restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato
articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
-
Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione
dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.20, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari,
trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria
o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della
medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di
diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di
rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento
non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione
in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti
ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente
lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo
del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico
ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli
organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti
degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali
negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso
ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero
di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale
utilizzo delle strutture impiantistiche.
-
Al
fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni,
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata,
per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e
indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti
norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro
con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto
dei dati e all' interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole
amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare
gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi
non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato.
Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà
di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
- Gli atti,
dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati
con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I
criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti,
per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione
del parere delle competenti Commissioni.
-
Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione
delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a
progetti in corso, i progetti piu' strettamente finalizzati alla modernizzazione
delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei
servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione
dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede
altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione
dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.
- Ai progetti
selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure
di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994,
n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata
la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica e' dichiarata la revoca
dell'approvazione dei predetti progetti ed e' determinato il rimborso
delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente
ad essi.
-
Le
somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate
con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi
di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente
legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e
6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio
e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la
predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge,
svolta anche in forma collegiale.
-
Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
11 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione,
alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi,
delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla
base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa
e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte
dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione,
e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la
sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle
carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente
e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di
efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa
dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle
risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con
tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera
a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità
da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- Il Presidente
del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento
circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.
-
Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente
legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di
coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento
alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti
operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento
e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare
duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare
realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello
di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonchè
una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale
e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia
nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento
decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli
organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti
nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in
aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge,
favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche
forme di partecipazione dello Stato ad Organismi costituiti dalle
organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento
con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione
dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione
tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza,
oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche
al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in
ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità
e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità
interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola
e imprese.
- In sede
di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa
comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica èautorizzato ad aggiornare, con propri
decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di
finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato
1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio
1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello
Stato.
-
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino
del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti
nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione
e la valutazione, nonche' di quelli riguardanti la professionalità
e la mobilità dei ricercatori.
-
Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente
capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato
giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
-
Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento
un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali
o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà
regolamentare nonchè i procedimenti oggetto della disciplina,
salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione
della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
- Con lo
stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti
relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per
la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti
alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica
i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi
degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
- I regolamenti
sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza
del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
- I regolamenti
entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
- I regolamenti
si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, edi
quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali,
in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando
le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino
superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze
diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti
e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che
si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda
ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi
di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della
loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione
degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,
nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure
di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di
ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni
da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico
e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale
individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che
assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la
massima pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo
stesso.
-
I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione
e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse
e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
-
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai
commi da i a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni
in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute
nella legge medesima.
- In sede
di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi,
criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali
regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare
i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè
le seguenti materie:
a)
sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè valutazione
del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali
e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,
prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.
Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso
di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare
complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto
al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando
la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà
e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguati
per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti
nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi
per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università
di eredità donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
- I regolamenti
di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
- In attesa
dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo
4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle
more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.
- Con il
disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al
Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare
riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente
legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo
è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo
4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4,
comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche'
testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo
articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
-
L'autonomia
delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce
nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia
delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale
e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del
servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali
di fruizione del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni
all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione
definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni
scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici,
alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria,
della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali
e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto
delle loro specificità ordinamentali.
- Ai fini
di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi
contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.
Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente
al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti
predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo
355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, con quelle della presente legge.
-
I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità
giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al
comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti
una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le
deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali
o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà
delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione
compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno
automaticamente concesse nelle province il cui territorio è
per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità
statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione
e rarefazione di insediamenti abitativi.
- La personalità
giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali
di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione
di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al
nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative
di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali,
sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione
dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo
criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa
delle istituzioni stesse.
- La dotazione
finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso
di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi
del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione
ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è
attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione,
di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun
indirizzo di scuola.
- Sono
abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per
l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle
istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità
di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili.
Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute
le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
- Le istituzioni
scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia
ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate
di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste
ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno
autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del
sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
- L'autonomia
organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità,
della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio
scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento
con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione,
dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali,
fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti
a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica
in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi
obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche
sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
- L'autonomia
didattica èfinalizzata al perseguimento degli obiettivi generali
del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà
di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle
famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi
di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità
di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative
degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo
1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando
il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum
e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate
come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
- Nell'esercizio
dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche
realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli
adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione
scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie
anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del
lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali
o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione
scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione
e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica
e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca
di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico
di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
autonome.
- Con regolamento
adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità
giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti
superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi
contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle
specificita' proprie di tali istituzioni.
- Le università
e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo
di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento
scolastico e universitario.
- Con effetto
dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai
commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili,
la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
- Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione
delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle
risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di
tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro
delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei
principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato
il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo
è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli
organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico
che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando
l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche
riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità
e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale
e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'
con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma
1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali
a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella
salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.
- Nel rispetto
del principio della libertà di insegnamento e in connessione
con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente,
ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è
conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della
personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole
istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica
dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento
e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie
e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione
e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le
modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino
un apposito corso di formazione.
- Il rapporto
di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede
di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome
aree.
- Nell'emanazione
del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici
del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando
e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle
regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione
della rete scolastica.
- Il Ministro
della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento,
a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel
presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
- Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto
e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
- Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia
di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza
sulle attività relative. Di conseguenza le partecipazioni azionarie
o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e
le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso
Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano
spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle province autonome
nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai
piani di rilancio di cui al comma 2.
- Ai fini
del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma,
entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio
delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i
tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento
delle passività dei bilanci delle società termali, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui
al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione
del piano.
-
Le
regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte,
le partecipazioni nonchè le attività, i beni e i patrimoni
trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì prevedere
forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato
o attraverso affidamento a privati.
- Nel caso
in cui le regioni o le province autonome territorialmente interessate
non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2,
il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge
e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri
per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità
istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto
conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonchè
per gli interessi turistici.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a
Roma, addi 15 marzo 1997
SCALFARO
PRODI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
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