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La camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
- Per la
realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione
di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi
compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati:
a) per i beni non statali un limite di impegno quindicinnale
di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari
dei contributi;
b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001.
- Con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti
i criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, lettera a),
nonché gli interventi da finanziare ai sensi del predetto comma
1, lettera b).
- All'ordine
derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi
per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a lire 11 miliardi per l'anno 20001
e a lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per
gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999/20001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto
a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire
19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi
per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e
le attività culturali.
Art.
2
- Per la
realizzazione del programma straordinario di restauro, ristrutturazione
ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti
locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n.444, sono autorizzati ulteriori
limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno
1999 e di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. È altresì
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1999, di lire 25 miliardi
per il 2000 e di lire 15 miliardi per il 2001, da destinare alla realizzazione
di un piano straordinario di interventi di potenziamento delle attrezzature
delle biblioteche, di acquisizione e restauro del patrimonio librario,
di sostengo alla promozione del libro, adottato con dcreto del Ministro
per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla
dati di entrata in vigore della presente legge.
- All'onere
derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 11 miliardi per l'anno
2000, a lire 19 miliardi per l'anno 2001, a lire 4 miliardi per ciascuno
degli anni dal 2002 al 2013 e a lire 3 miliardi per l'anno 2014, si
provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondete riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1999 e a lire 16 miliardi
per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali.
- Il Ministero
per i beni e le attività culturali è autorizzato ad erogare
la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999 in favore della fondazine
Istituto nazinale del dramma antico, a tale fine utilizzando le disponibilità
del conto speciale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo
1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n.135, nonché le procedure ivi previste. Il Ministro presenta
al Parlamento una relazione illustrativa dell'attività dell'Istituto
e delle spese da questo sostenute a carico dello stanziamento di cui
al presente comma.
- All'articolo
11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.20, è aggiunto
il seguente comma:
"2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione
provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il
collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti,
che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori
nella composizione prevista dallo statuto".
- Il secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n.367, è abrogato.
Art.
3
- È
autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire
10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni pe l'anno 2001,
per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal
Ministero per i beni e le attività culturali, secondo modalità
e cirteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
È altresì autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per
l'anno 1999 e di lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000
da destinare al potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per
la tutela del patrimonio artistico.
- All'onere
derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 17.420 milioni per
l'anno 1999, a lire 21.400 milioni per l'anno 2000 e a lire 37.900 milioni
per l'anno 2001, nonchè a lire 11.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000, 2001, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamneto iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazine economica
per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attività culturali.
- Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorenti
per l'attuazione della presente legge.
Art.
4
- All'articolo
7 della legge 8 ottobre 1997, n.352, i primi due periodi del comma 1
sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministero per i beni e le attività
culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica.
Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare
apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione
del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli
studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quale
le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici
e preparare materiali e sussidi audiovisi, che tengano conto della specificità
della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate
dalla presenza di alunni disabili".
Art.
5
- Al comma
11 dell'articolo
1 della legge 12 luglio 1999, n.237, le parole: "Per il funzionamento"
sono sostituite dalle seguenti: "Per l'organizzazione, ivi comprese
le connesse attività propedeutiche, e per il funzionamento".
Art.
6
- Al decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n.492, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 degli articoli 8, 9 e 10 sono aggiunte,
in fine, le parole: ", sulla base di un regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400";
b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo
1995, n.97, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.203, nel
testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto.";
c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2000,
i commi secondo, terzo e settimo dell'articolo 28 della medesima legge".
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma,
addì 21 dicembre 1999
CIAMPI
D'ALEMA Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: DILIBERTO
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