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La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente
legge:
Art. 1
(Fondo speciale per l'apertura dei teatri)
- Per la
prosecuzione e la migliore efficacia degli interventi su immobili
adibiti a teatro, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per
l'anno
1998 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000,
da destinare all'apposito conto speciale istituito nell'ambito del
Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971,
n. 819.
- All'articolo
4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione
di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per
le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti
di erogazione
sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente
in materia di spettacolo".
- Per la
realizzazione di un programma straordinario ed urgente di restauro,
ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di
proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali
e di spettacolo,
è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 3 miliardi
a decorrere dall'anno 1999. A tal fine, l'Autorità di Governo
competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i
problemi dello spettacolo, individua le priorità con proprio
provvedimento,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base di criteri che tengano conto
delle necessità di attività teatrali delle comunità
facenti capo
agli enti locali interessati.
- Entro
il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro per i beni culturali
e ambientali predispone una relazione in ordine agli immobili
adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla presente legge,
agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti. La relazione
è trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.
Art.
2
(Prosecuzione
degli interventi per la città di Siena)
- Per gli
interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo
1976, n. 75, volti alla tutela del carattere monumentale e artistico
della città di Siena, è autorizzata la spesa di lire 4
miliardi
per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali
e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per gli
interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976,
n. 75, è ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali
e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su motivata proposta del consiglio
comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli
3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è disposta con decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di
Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi
di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976
e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza
ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le
comunica al comune.
Art.
3
(Disposizioni per attività culturali)
- Per la
realizzazione del programma "Bologna città europea della cultura"
è autorizzata la spesa di lire 3,4 miliardi per l'anno 1998,
di lire 7,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 9,5 miliardi per l'anno
2000.
- È
autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 2 miliardi
a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti
da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Bologna
è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione
ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storicoartistico.
- All'articolo
5, comma 1, lettera e), della legge 1 dicembre 1997,
n. 420, le parole: "Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni
per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000"
sono sostituite dalle seguenti: "Comitato per Bologna, città
europea
della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna".
- Al fine
di consentire l'operatività della società di cultura "La
Biennale di Venezia", è autorizzata la spesa di lire 700 milioni
per l'anno 1998.
- All'associazione
"Italia nostra" è concesso un contributo annuo di
lire 400 milioni a decorrere dal 1998.
Art.
4
(Ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari)
- Per le
operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino
del Teatro Petruzzelli di Bari, è concesso un contributo di lire
6 miliardi per l'anno 1998 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 1999 e 2000. Il destinatario del contributo è definito,
anche
con riferimento a soggetti di nuova costituzione ai sensi dell'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni
ed integrazioni, con decreto del Ministro per i beni culturali
e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, previa intesa con il comune
di Bari.
Art.
5
(Ricostruzione delle mura di Cittadella)
- Per la
ricostruzione, il restauro, la conservazione e il consolidamento
delle mura di Cittadella è concesso al comune di Cittadella
un finanziamento pari a lire 4 miliardi per l'anno 1998.
Art.
6
(Interventi
per il Duomo di Milano)
- Per la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
del Duomo di Milano sono autorizzati limiti di impegno decennali
pari a lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999 e a lire 5
miliardi annue a decorrere dal 2000 in favore della Veneranda Fabbrica
del Duomo di Milano.
Art.
7
(Copertura finanziaria)
- All'onere
derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, comma
2, 4, 5 e 6, complessivamente pari a lire 32 miliardi per l'anno
1998, a lire 29 miliardi per l'anno 1999 e a lire 34 miliardi per
l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando, quanto a lire
17 miliardi per l'anno 1998, a lire 9 miliardi per l'anno 1999 e a
lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni culturali e ambientali e, quanto a lire 15 miliardi
per l'anno 1998 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999
e 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
- All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1, 4 e
5, complessivamente pari a lire 4,5 miliardi per l'anno 1998, a lire
7,9 miliardi per l'anno 1999 e a lire 9,9 miliardi per l'anno 2000,
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, utilizzando, quanto a lire 4,1
miliardi per il 1998 e a lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni
1999 e 2000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali
e ambientali e, quanto a lire 400 milioni per gli anni 1998 e
1999 e a lire 2,4 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma,
addì 15 dicembre 1998
SCALFARO
D'ALEMA,
Presidente del Consiglio dei
Ministri
MELANDRI,
Ministro per i beni e le attività
culturali
Visto, il
Guardasigilli: Diliberto
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