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Normativa
di riferimento: Decreto
22 settembre 2000 n. 310 "Regolamento relativo alla definizione
delle condizioni e dei criteri per la concessione di un credito d'imposta
per gli esercenti le sale cinematografiche da adottarsi ai sensi dell'articolo
20, del decreto n. 60 del 1999". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 30 ottobre 2000 n. 254. Entrato in vigore dal 1 gennaio 2000
Il
credito d'imposta deve essere calcolato sull'ammontare dei corrispettivi
al netto dell'IVA derivanti dai titoli di accesso.
Una volta quantificato l'ammontare complessivo del credito spettante l'esercente
potrà:
- detrarre l'ammontare del credito spettante dal proprio debito IVA del
mese (o del trimestre);
e/o
- compensare l'ammontare del credito spettante con le diverse somme che,
nel mese, lo stesso dovrà versare tramite il Mod. F 24. A tal fine,
il contribuente dovrà utilizzare il codice-tributo 6604
da riportare nella colonna "importi a credito compensati"
del Mod. F 24. Il periodo di riferimento da indicare sullo stesso
modello deve essere l'anno in cui si effettua la compensazione del credito.
I crediti d'imposta potranno essere recuperati dai contribuenti quantomeno
nell'ambito del quinquiennio successivo.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile
ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG.
Si suggerisce di annotare a quali film si riferisce il credito d'imposta
recuperato nel periodo, specificando i seguenti dati: titolo, nazionalità,
periodo programmazione, tipologia del credito d'imposta e relativa percentuale,
ammontare del credito.
Dalla
data di entrata in vigore del D.lgs.
Urbani del 22 gennaio 2004 n.28 (pubblicato sulla G.U.
n. 29 del 5 febbraio 2004) i crediti di imposta
per i film di nazionalità italiana ed europea possono essere recuperati
contestualmente(art.5 comma 7).
Elenco
paesi membri dell'Unione Europea
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